Frazionamento dell’immobile e allaccio alle nuove utenze
24 Dicembre 2025
In argomento, si osserva che il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini e sempre che tale facoltà non sia espressamente vietata da prescrizione di natura contrattuale dettata dal regolamento di condominio o da diversa convenzione limitatrice dei diritti risultanti dall'atto di acquisto (Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2019, n. 15109; Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2016, n. 13184). Pertanto, se dal frazionamento dell'appartamento originario discende l'esigenza di procedere all'allaccio di nuove utenze ad una rete di servizi per la fruizione di impianti indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione degli immobili, adeguata all'evoluzione dei bisogni abitativi delle persone, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata. Alla eventuale autorizzazione ad eseguire l'allaccio di nuove utenze, non di meno concessa, negata o "condizionata" dall'assemblea, può attribuirsi altrimenti valore come riconoscimento, o meno, dell'inesistenza di correlati pregiudizi alla funzionalità degli impianti comuni (Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2023, n. 1337; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 36389). Pertanto, rientrando il punto di utenza nella parte di impianto dell'immobile condominiale estraneo alle parti comuni (art 1117, n. 3, c.c.) e ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, la "autorizzazione all'allaccio" non rientra tra i poteri dell'assemblea ex art. 1135 c.c., di talché è nulla la deliberazione che provveda al riguardo. Tale nullità può essere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera (Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2016, n. 5814). |