Delibazione sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: natura dell'eccezione di convivenza

Pasqualina Farina
22 Dicembre 2025

La sezione prima della Suprema Corte, discostandosi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 16379/2014, nel senso della qualificazione di eccezione in senso stretto della convivenza ultra-triennale, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione del ricorso sottoposto al suo esame, ex art. 374, comma 3, c.p.c.

Questione controversa

Nell'ambito del procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, regolato dagli artt. 163 ss. c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello in primo ed unico grado, la deduzione, ad opera della parte convenuta, della stabile convivenza coniugale ultra-triennale, integra un'eccezione in senso stretto?

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

La quaestio iuris della riconoscibilità, nell'ordinamento italiano, delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dopo una prolungata (ultra-triennale) convivenza post nuptias, è già stata oggetto di una decisione delle Sezioni Unite.

Ed infatti, con la sentenza n. 16379/2014 (e con la pronuncia «gemella» n. 16378/2014), le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto sul significato da attribuire, nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, alla convivenza prolungata dei coniugi, successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Segnatamente, il Supremo Collegio ha stabilito che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermati da Corte cost. n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto.

Al contempo, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 16379/2014, hanno precisato che la convivenza coniugale, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio, presentando una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, va qualificata come eccezione in senso stretto (exceptio iuris), opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge.

Essa, pertanto, non può essere eccepita dal p.m. interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta – potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio ed interessato a farla valere (in senso conforme v. poi Cass. 19 dicembre 2016, n. 26188; Cass. 20 aprile 2020, n. 7923; Cass.  5 maggio 2021, n. 11791).

 

La prima sezione della Suprema Corte affida all'ordinanza di remissione il compito di sollecitare le Sezioni Unite, coadiuvate anche dalla esemplarità del caso, a rimeditare la conclusione raggiunta nel 2014 e poi ribadita dalle sezioni semplici per due diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, il riconoscimento del potere per il giudice, di rilevare d'ufficio la sussistenza della durata ultra-triennale della convivenza come coniugi discende logicamente dal fatto che la suddetta prolungata convivenza integra una peculiare espressione dell'ordine pubblico matrimoniale, impedendo il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio. Affidare all'esclusiva iniziativa della parte il potere di rilevare fatti – ancorché risultanti dagli atti del procedimento di delibazione – indispensabili per valutare l'eventuale incompatibilità della delibanda sentenza con l'ordine pubblico, equivarrebbe a rendere di fatto derogabile, a opera delle parti stesse, il limite di ordine pubblico connesso alla convivenza triennale.

In secondo luogo, la qualificazione della convivenza prolungata (ultra-triennale) di eccezione in senso stretto conduce alla decadenza da mancata tempestiva proposizione e, inevitabilmente, ad una giustizia sì più rapida, ma che incide la tutela del coniuge debole. Tra le ragioni che suggeriscono un ripensamento della questione, vi è il fatto che la convivenza - da elemento normativo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo -è stata ridotta a mera complessità fattuale. Tant'è che nel consolidato orientamento risalente alle Sezioni unite del 2014, la prolungata convivenza rileva solamente se il convenuto l'abbia dedotta, estendendo la cognizione del giudice con un'apposita eccezione formulata nel termine di decadenza, e abbia altresì dimostrato che i fatti e i comportamenti successivi alla celebrazione, eccedendo la mera coabitazione, abbiano effettivamente integrato un rapporto matrimoniale.

La qualifica di eccezione in senso stretto - rilevabile soltanto a istanza della parte – finisce così – come si legge nell'ordinanza di rimessione - per determinare un'irragionevole inversione dell'onere della prova. La dimostrazione della convivenza come coniugi grava, infatti, sul convenuto che si oppone alla delibazione invocando una convivenza stabile post nuptias, tralasciando che già la domanda di nullità a distanza di anni dalla celebrazione dovrebbe, in mancanza di elementi contrari forniti da chi chiede il riconoscimento, consentire al giudice di presumere l'intervenuta instaurazione di quella convivenza coniugale elevata a motivo ostativo di ordine pubblico.

Rimessione alle Sezioni Unite

La prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 30993/2025, per sottrarsi al vincolo negativo discendente dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite del 2014 ha così ritenuto di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite affinché venisse risolta la questione, avente ad oggetto la sussistenza o meno del potere del giudice di rilevare d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso lato, la convivenza ultra-triennale, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici.

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