La dichiarazione «in bianco» non è omessa e può essere integrata
22 Dicembre 2025
Massima L'ordinamento tributario, in relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine - salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo – mentre le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Viene altresì previsto, salva l'applicazione della sanzione, che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini decadenziali per l'azione di finanza. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. Il caso Una società di capitali chiedeva al giudice tributario di annullare una cartella di pagamento scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa all' anno 2016 presentata nel 2018 per integrare quella originariamente presentata nel 2017. La ripresa fiscale si fondava sulla circostanza che la dichiarazione originaria era stata inoltrata “in bianco” configurandosi, pertanto, un classico caso di dichiarazione omessa, con la conseguenza che, secondo la tesi erariale, quella che la contribuente aveva presentato allo scopo di integrare la precedente non aveva assolto la funzione che le accorda l'ordinamento: la dichiarazione integrativa presuppone la presentazione, nei termini, di una dichiarazione valida, compilata, oltre che trasmessa (mentre, nel caso di specie, mancava la dichiarazione originaria da poter legittimamente integrare). I giudici di prime cure convalidavano l'operato del fisco. La questione La questione riguarda la qualificazione della dichiarazione IVA “in bianco” (telematica, con soli dati anagrafici e quadri economici a zero, senza riporto del credito) come dichiarazione esistente e integrabile, e non come omessa, con conseguente diritto del contribuente al credito IVA a riporto e all’annullamento della cartella di pagamento. La soluzione giuridica Nel ribaltare l'esito del giudizio, i giudici d'appello hanno fatto riferimento agli insegnamenti della Suprema Corte che, tenuto conto dello scenario attuale caratterizzato dalla predisposizione di procedure informatizzate di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, ha osservato come non possa considerarsi “omessa” la dichiarazione dei redditi che, riportando i soli dati necessari alla individuazione del contribuente, risulti priva di ogni indicazione circa gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, poiché tale giudizio deve essere riservato «solo alle ipotesi più radicali, quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'Ufficio» (cfr. Cass. ord. 1879/2021), dal momento che lo stesso art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben può verificarsi non solo relativamente all'omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto. In altre parole, gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, debba essere considerata non omessa, giacché l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omissione (cfr. Cass. 21472/2024). I giudici delle leggi hanno altresì chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione, precisando che «tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (cfr. Cass. n. 675 del 2015; Cass. n. 11156 del 22014, n. 7558, n. 16003 del 2015 e ord. 25266/2017). Osservazioni Tenendo in considerazione i suddetti principi affermati dalla S.C., i giudici territoriali hanno ritenuto che nel caso di specie fosse evidente che la presentazione in via telematica della dichiarazione pur priva di alcuni quadri, fra cui quello relativo al credito d'imposta, regolarmente riportato nella dichiarazione dell'anno precedente, accettato dal sistema informatico, senza l'indicazione di errori bloccanti, potesse essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco” la quale, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, «non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla». Peraltro, ha concluso la Corte, sarebbe stato onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova che il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, che aveva reso necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione - ovviamente emendata dal segnalato errore - circostanza non allegata dall'Ufficio. |