Onere della prova ante riforma

La Redazione
31 Dicembre 2025

Deve ritenersi che nel processo tributario l'onere della prova prima della modifica all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/92 introdotta con l'articolo 6 della legge n. 130/2022 fosse declinato come segue:

1. l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale;

2. l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.

A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che: "l'amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa" (ex multis: Cass. n. 1946/2012, n. 13665/2001, n. 2990/1979 e n. 955/2016, Cass. n. 12127/2022; Cass. n. 19852/2021 e Cass. n. 5177/2022).

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