La Cassazione definisce i rapporti fra responsabilità extracontrattuale del professionista delegato e l’azione per responsabilità civile del giudice dell’esecuzione
23 Dicembre 2025
Massima ...solo contro il risultato dell'agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell'esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest'ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell'azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento all'agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l'azione risarcitoria verso il delegato. Per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il caso L'aggiudicatario di un immobile convenne in giudizio il notaio delegato alla vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'omessa indicazione, nell'avviso di vendita, della trascrizione di una domanda giudiziale e della successiva annotazione della sentenza che ne aveva sancito l'efficacia. Espose che sulla base di tale trascrizione e della successiva annotazione la parte nel cui interesse erano state effettuate aveva proposto opposizione all'esecuzione culminata con la revoca del decreto di trasferimento. Precisato di avere ottenuto, su ordine del giudice dell'esecuzione, la restituzione del prezzo di aggiudicazione, chiese il ristoro economico per le spese effettuate sull'immobile in vista della sua rivendita e per il mancato guadagno. Il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che l'avviso di vendita fosse conforme all'art. 570 c.p.c., in quanto richiamava la relazione di stima nella quale era indicata la trascrizione pregiudizievole. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il gravame, condannando il notaio al pagamento in favore dell'aggiudicatario di una somma di denaro. Proposto ricorso in cassazione, i giudici di legittimità annullano con rinvio, muovendo dal rilievo che il delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c. riveste il ruolo e la natura di ausiliare del giudice. Può anche dirsi che si tratta di ausiliare sui generis, purché si abbia chiaro che tale attributo ha solo valore descrittivo — connotativo, non denotativo — di una posizione che, per la natura delle attività delegate (di per sé suscettibili di essere svolte direttamente anche dal giudice), si differenzia da quella degli ausiliari “tipici”, ma senza che a tale caratterizzazione sia possibile attribuire, come si dirà, anche conseguenze sul piano della costruzione di uno statuto speciale della responsabilità. Esclusa, dunque, l'applicabilità della l. n. 117 del 1988, la responsabilità del delegato deve essere valutata secondo i criteri fissati dalla norma generale dell'art. 2043 c.c. La responsabilità extracontrattuale del professionista delegato alla vendita per i danni arrecati a terzi (come l'aggiudicatario) dall'esecuzione dell'attività delegate deve allora essere valutata con minor rigore, nel senso di essere limitata ai casi di colpa grave, le volte in cui l'attività che ha cagionato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi di speciale difficoltà, non anche nel caso in cui il pregiudizio sia disceso dall'esecuzione negligente o imprudente dell'attività o dalla mancanza della perizia normalmente esigibile per la soluzione di problemi di non speciale difficoltà. La questione La questione in esame è la seguente: per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato a che titolo risponde? La soluzione giuridica La Cassazione ribadisce l'orientamento secondo il quale, dato che i professionisti delegati agiscono sotto le direttive del giudice dell'esecuzione, l'eventuale azione di risarcimento danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale deve essere rivolta nei confronti dell'ufficio giudiziario e non nei confronti del professionista stesso. In altri termini, deve escludersi che l'attività del professionista delegato alle vendite possa essere considerato espressione dell'attività giurisdizionale, giacché dal complesso delle norme dedicate al ruolo di tale soggetto nell'ambito dell'espropriazione immobiliare e dei suoi rapporti con il giudice dell'esecuzione si evince che, sebbene al professionista venga delegato il compimento di rilevante numero di atti del processo esecutivo, quest'ultimo resta diretto dal giudice dell'esecuzione, giusta la previsione dell'art. 484, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che l'imputazione degli atti fa capo sempre all'ufficio giudiziario nel suo complesso, cosicché l'eventuale azione di risarcimento danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale dovrà essere comunque rivolta nei confronti dell'ufficio giudiziario e non nei confronti del professionista delegato, che potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega. La pronuncia in commento esclude, quindi, dal campo di applicazione della l. n. 117 del 1988 il consulente tecnico, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente (Cass. n. 4070/2024). Al riguardo si osserva che, pur nella premessa che il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non può considerarsi investito di funzioni giurisdizionali in senso stretto, la sua responsabilità non può ricondursi tout court all'art. 2043 c.c., dovendosi operare una distinzione a seconda dell'afferenza o meno dell'atto dannoso al novero di quelli tipici dell'attività giurisdizionale delegata: ove l'atto non esorbiti dal perimetro della delega, la responsabilità deve ritenersi imputabile all'organo giudiziario e può essere fatta valere nelle forme di cui alla l. n. 117 del 1988; viceversa, la clausola generale di responsabilità entra in gioco allorquando gli atti del professionista delegato siano stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega (Cass. n. 25698/2024). Di recente la Suprema Corte, pur partendo dal presupposto della astratta configurabilità di una responsabilità extracontrattuale a carico del notaio delegato per l'illegittimità degli atti della procedura dallo stesso posti in essere, ha statuito che in tema di esecuzioni immobiliari, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione a conclusione di un'asta, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c., perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo: in applicazione di tale principio, è stata esclusa l'ingiustizia del danno lamentato da una parte che, dopo una prima aggiudicazione, il cui prezzo base era stato erroneamente ribassato sul presupposto di un precedente esperimento, in realtà mai espletato, era poi risultata nuovamente aggiudicataria, ma per un prezzo più elevato, all'esito della successiva asta, esperita dopo l'intervenuta declaratoria di nullità della prima vendita (Cass. n. 2511/2016). In altra pronuncia, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità del notaio nell'esecuzione dell'ordinanza di delega della vendita di un immobile in comunione emessa dal tribunale nell'ambito di un giudizio di divisione tra due coeredi. In particolare, si è stabilito che il notaio incaricato delle operazioni divisionali non viene ad espletare una prestazione professionale riconducibile al disposto dell'art. 2230 c.c., operando, piuttosto, come ausiliario del giudice, e dunque quale titolare di un munus publicum, essendo alla sua attività riconosciuta, addirittura, natura amministrativa, sicché egli deve attenersi al contenuto del provvedimento con cui è stato investito dell'incarico, senza che possa rilevare in alcun modo l'eventuale decisione nel merito (non definitiva) della causa di divisione durante lo svolgimento delle operazioni di vendita (Cass. n. 4007/2018). Osservazioni Da oltre vent'anni la più delicata e importante fase del processo di espropriazione immobiliare, qual è quella del subprocedimento di vendita, viene delegata a professionisti esperti del settore, che non si limitano a compiere mere attività materiali, in quanto la delega da sempre «abbraccia momenti provvedimentali. Le posizioni della dottrina sul tema sono alquanto variegate, oscillando con alcune varianti tra le tre tesi di fondo secondo cui il delegato andrebbe considerato, rispettivamente: a) mero ausiliario del giudice; b) ausiliario sui generis; c) sostituto del giudice; tesi, queste, delle quali solo l'ultima potrebbe giustificare la riconduzione della figura del professionista delegato alla vendita al novero degli “estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria” cui l'art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l'applicazione delle relative disposizioni. Solo in parte tali articolate posizioni possono dirsi condizionate dal diverso modellarsi nel tempo della disciplina dell'istituto in parola. Mette conto, comunque, rammentare al riguardo che in un primo tempo la delega delle operazioni di vendita venne introdotta in via di fatto nella prassi di alcuni tribunali e traeva spunto dalla proposta di autorevole dottrina che la giustificava sul piano sistematico sul rilievo che lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata non costituisse un'attività di ius dicere, quanto piuttosto una “mera amministrazione giudiziaria”, in un'ottica dunque di “deprocessualizzazione” o “degiurisdizionalizzazione” della fase liquidativa del processo. Tale prassi venne positivizzata dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai), con l'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 591-bis sulla disciplina della delega delle operazioni di vendita. Successivamente le modifiche apportate dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conv. del d.l. n. 35 del 2005) e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, hanno ampliato la delega delle operazioni di vendita non solo sotto il profilo soggettivo, aprendo ad altre categorie di professionisti (avvocati e commercialisti), ma anche sotto il profilo oggettivo, incrementando le attività passibili di delega (come ad es., il potere di fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte, il potere di restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari di cui agli artt. 580 e 584 c.p.c.). Nel 2015, con le modifiche apportate all'art. 591-bis c.p.c. dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), in vigore dal 21 agosto 2015, l'istituto in questione è divenuto obbligatorio: mentre, infatti, anteriormente era previsto che “il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare …”, nel nuovo testo (tuttora in vigore) è previsto che “il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza [etc.] …, delega …”, salvo che (nuovo secondo comma) “sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti”. Infine, la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), intervenendo sull'art. 591-bis e sull'art. 591-ter c.p.c., ha introdotto un termine perentorio (di venti giorni) per la proposizione del reclamo avverso gli atti del professionista delegato; ha attribuito al professionista delegato non solo il potere di predisporre il progetto di distribuzione ma anche (almeno secondo una certa lettura) di approvarlo, previa audizione delle parti dinanzi allo stesso (e non dinanzi al giudice), così come già previsto dall'art. 596 c.p.c.; ha previsto un potere/dovere del giudice dell'esecuzione di vigilare sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita, disponendo altresì che, “sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita”. La pronuncia in commento espressamente esclude che tra i soggetti partecipi dell'esercizio della funzione giudiziaria possa rientrare il consulente tecnico (Cass. n. 11229/2008 ha escluso l'applicabilità di tale disciplina al curatore fallimentare perché egli “esercita solo una funzione pubblica nell'interesse della giustizia ma non anche una funzione propriamente giudiziaria nell'accezione individuata nella stessa legge speciale”). Invero, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, l. 13 aprile 1988, n. 117, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass. n. 10596/2012). Come posto in rilievo da Cass., sez. un. n. 6690/2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status (appartenenza alla magistratura) ed oggettivo (esercizio di attività giudiziaria). Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie", come recita il titolo della legge) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della stessa l. n. 117 del 1988, ossia da "chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni". Diversamente, l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente contro lo Stato. Sulla base della rigidità degli anzidetti presupposti normativi, e della rilevanza delle conseguenze che ne derivano, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 6690/2020, hanno escluso la possibilità di sottrarsi all'esercizio dell'azione di responsabilità civile nei confronti di un giudice amministrativo, per l'attività da questi svolta come componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nelle sue competenze disciplinari, in quanto, pur essendo la destinataria dell'azione inquadrabile soggettivamente all'interno della magistratura, si è ritenuto che le funzioni svolte all'interno dell'organo disciplinare della giustizia amministrativa non fossero da qualificare come svolgimento di attività giudiziaria, ma piuttosto di attività amministrativa, e pertanto non giustificassero l'estensione nei confronti dei suoi componenti della sottrazione all'ambito di esercizio dell'azione diretta di responsabilità, non potendo ascriversi allo stesso CPGA natura di organo giurisdizionale (diversamente dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura). La norma prevede, peraltro, l'estensione dell'esenzione dall'azione diretta in favore anche di chi soggettivamente non sia inserito nell'organico della magistratura ma esercita direttamente funzione giurisdizionale, come i giudici onorari e come i giudici popolari che integrano la composizione delle corti d'assise (gli “estranei” che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria” secondo la dizione dell'art. 1, l. n. 117 del 1988). La ratio di tale normativa è dunque nel senso di regolamentare specificatamente la responsabilità di tutti quelli che, a vario titolo, svolgono funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura. Non sono mancati autori ad avviso dei quali muovendo dalla premessa che il professionista delegato sarebbe un vero e proprio sostituto del giudice dell'esecuzione, giacché gli atti compiuti dal professionista delegato producono i medesimi effetti processuali che avrebbero avuto qualora fossero stati emanati direttamente dal giudice delegante, hanno, invece, affermato l'operatività, nei confronti del delegato, della l. 13 aprile 1988, n. 117. Si è, tuttavia, precisato che tale normativa è composta da regole di carattere sostanziale e processuale. Dal punto di vista sostanziale la responsabilità è limitata dagli artt. 2 e 3, l. n. 117/1988 al: a) compimento (o all'omissione) di attività per dolo o colpa grave (nelle ipotesi tassativamente previste); b) diniego di giustizia, consistente nel rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti dell'ufficio. Le regole processuali, che presentano natura particolare, hanno invece ad oggetto – abrogato il c.d. “filtro di ammissibilità” ad opera della l. n. 15 del 2015 – la legittimazione passiva dello Stato, con conseguente impossibilità di azione diretta verso il magistrato (art. 5 l. n. 117/1988), e la non estensione del giudizio negativo al magistrato, salva l'ipotesi di partecipazione volontaria al giudizio (art. 6 l. n. 117/1988) e, infine, il giudizio di rivalsa dello Stato verso il magistrato (art. 7 l. n. 117/1988). Da tale premessa conseguirebbe una fondamentale differenza rispetto a quanto previsto dalla l. n. 117 del 1988 per i magistrati, perché nei confronti del professionista delegato dovrebbero applicarsi le sole norme di diritto sostanziale, ma non quelle di carattere processuale, giacché le esigenze di terzietà ed imparzialità del professionista sono salvaguardate dall'applicazione dell'art. 51 c.p.c. in materia di ricusazione, nonché soprattutto per l'oggettiva difficoltà di configurare, nell'ambito dell'espropriazione forzata immobiliare, delegata a professionisti, un'azione diretta contro lo Stato, come pure l'intervento nel relativo giudizio e l'azione di rivalsa avverso il professionista delegato. Tuttavia, le recenti affermazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte confermano la necessità di circoscrivere la sottrazione dall'esercizio dell'azione generale di responsabilità civile solo nei ristretti limiti consentiti dalla norma, a mezzo di una interpretazione rigorosa. Non esiste un fondamento normativo, e neppure una eadem ratio che possa giustificare l'estensione della sottrazione all'applicazione delle regole generali in favore di chi lavora in collaborazione con il magistrato ma non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente tecnico (Cass. 4070/2024; Cass. n. 711/2010; civ., n. 1887/2007). Invero, il subprocedimento è e resta affidato alla gestione del giudice dell'esecuzione, il quale delega il compimento di una serie di atti al professionista delegato, ferma restando che l'imputazione degli atti fa capo sempre all'ufficio giudiziario nel suo complesso. Da questa premessa, la Cassazione trae la conseguenza di escludere l'applicabilità delle regole in tema di responsabilità professionale, affermando la necessità per il danneggiato dall'attività posta in essere dal professionista delegato nell'esercizio delle sue funzioni di esperire l'eventuale azione di risarcimento danni nei confronti dell'ufficio giudiziario; ciò in virtù dell'art. 1, l. n. 117/1988, la quale annovera tra i soggetti destinatario dell'azione di responsabilità anche gli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria», mentre il professionista delegato potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega. Pertanto, a carico del professionista delegato inadempiente ai propri doveri è configurabile – in quanto ausiliario del giudice – una responsabilità civile di natura extracontrattuale, secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c., nell'ipotesi in cui si sia verificato un danno ingiusto a carico di una delle parti del processo esecutivo o di terzi interessati (quale è l'aggiudicatario). Una ulteriore conseguenza della qualificazione come ausiliario del delegato alle vendite è rappresentata, secondo alcuni, dall'applicazione del regime di responsabilità delineato dall' art. 64 c.p.c., con limitazione della stessa ai soli casi di colpa grave nell'esecuzione degli atti. Invero, il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, il che può essere fonte di responsabilità penale, disciplinare e anche civile, la quale importa, in capo allo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. n. 1545/1973; Cass. n. 11474/1992; Cass. n. 18313/2015); la responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre della stessa non può essere chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia); l'art. 1, comma 1, L. 13 aprile 1988, n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise (Cass. n. 18170/2010). Da tale premessa, consegue che tra i soggetti partecipi dell'esercizio della funzione giudiziaria non può rientrare il consulente tecnico, che, pur svolgendo una importante attività ausiliaria del giudice, non partecipa in alcun modo all'esercizio della funzione giudiziaria (come non vi rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa). Pertanto, il professionista delegato alle operazioni di vendita è ausiliario del giudice che, in tale veste, svolge una funzione pubblica, finalizzata all'esatta realizzazione della vendita forzata ed alla certezza dei conseguenti trasferimenti; in questo senso si è affermato che il notaio delegato alle operazioni di vendita – così come gli altri professionisti menzionati nell'art. 591-bis c.p.c., e, nel processo di espropriazione forzata mobiliare, l'istituto autorizzato alla vendita dei beni (art. 534-bis c.p.c.) – rientra nella categoria dell'ausiliario del magistrato, poiché ne presenta il tratto, proprio della figura dell'ausiliario del giudice, di contribuire con la propria attività ad individuare il contenuto degli atti che debbono essere compiuti nel processo dall'ufficio giudiziario. Del resto, l'art. 68, comma 2, c.p.c. ha sin dall'origine contemplato tra gli ausiliari del giudice il notaio, in relazione ai casi in cui la legge consente al giudice di delegargli il compimento di determinati atti. Non può, però, essere obliterato quel formante dottrinale che muovendo dalla constatazione che nel caso della espropriazione forzata si è in presenza di una attività che si connota con ogni evidenza in termini “sostitutivi” (anche rispetto a quella propria del giudice) e non meramente “ausiliari”, o, meglio, ci troviamo di fronte all'ipotesi in cui la funzione processuale del professionista delegato (in termini “sostitutivi” dell'attività propria dei componenti necessari dell'ufficio giudiziario) si manifesta nella sua massima espressione, conclude nel senso che deve escludersi che il professionista delegato possa essere qualificato mero ausiliare del giudice. Il professionista delegato è pertanto un vero e proprio sostituto del giudice, nei termini che qui si vanno a precisare: l'attività del professionista non costituisce attività giurisdizionale in senso stretto (ossia attività di ius dicere), riservata in quanto tale necessariamente al giudice, ma attività giurisdizionale in senso lato (ossia attività pur sempre inserita in un contesto procedimentale diretto a fare conseguire all'avente diritto il bene della vita assicuratogli dalla legge sostanziale). Con il massiccio ricorso al professionista delegato, insomma, più che assistersi alla degiurisdizionalizzazione delle attività processuali si ha piuttosto il fenomeno inverso dell'ingresso del professionista, in parte qua, nell'area della giurisdizione. Da questa diversa impostazione deve allora ricavarsi quale conseguenza quella di ritenere che la responsabilità del professionista nel compimento di attività delegategli dal giudice sia soggetta ai limiti di diritto sostanziale sanciti dagli artt. 2 e 3 l. n. 117/1988. |