Superamento del termine per la revoca del licenziamento e ricostituzione del rapporto di lavoro
19 Dicembre 2025
La revoca del licenziamento è finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo. Nell'accertare il rispetto del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnativa del licenziamento di cui all'art. 5, d.lgs. n. 23/2015 (già art. 18, comma 10, l. n. 300/1970), deve farsi riferimento al momento di invio della comunicazione al lavoratore e non a quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario. Tuttavia, il difetto delle condizioni chiaramente dettate dall'art. 5 prefato, dirette a garantire la certezza dei rapporti giuridici e un equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, non esclude, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e in presenza di un licenziamento invalido, la possibilità di procedere alla revoca del licenziamento tramite proposta di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la correlata necessità dell'accettazione da parte del lavoratore della suddetta proposta. Non potrebbe, pertanto, ritenersi esclusiva la disciplina speciale dettata dal prefato art. 5, posto che né il dato testuale né la specifica ratio di tale norma consente di collegarvi un divieto generale di revoca del licenziamento ove intervenuta al di fuori degli indicati limiti temporali (Cfr.: Cass., sez. lav., 7 ottobre 2025, n. 26957; Cass. 21 maggio 2018, n. 12448). |