La nullità del patto di non concorrenza per incongruità del corrispettivo

Marco Di Giovanni
22 Dicembre 2025

Con la pronuncia in commento, la giurisprudenza è tornata a pronunciarsi in merito al vizio di incongruità del corrispettivo del patto di non concorrenza, cui consegue la nullità del medesimo. Il commento si propone di esaminare la questione affrontata dalla Corte d’Appello, richiamando taluni precedenti e, in conclusione, di offrire qualche spunto critico.

Massima

Il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. è nullo in caso di corrispettivo incongruo rispetto al sacrificio assunto dal lavoratore con l'obbligazione di non facere, tenuto conto anche dei limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Ciò, a fortiori, in caso di divieto talmente ampio e generico, al punto che il lavoratore non potrebbe prestare l'attività lavorativa precedentemente svolta in alcun settore nel territorio designato dal patto.  In caso di nullità del patto di non concorrenza, quanto versato al lavoratore a titolo di corrispettivo, è un indebito oggettivo ex  art. 2033 c.c., sicché il datore di lavoro ha diritto alla ripetizione.

Il caso

Un lavoratore aveva sottoscritto, durante il rapporto di lavoro con una società attiva nel settore della progettazione e dello sviluppo software (ove aveva ricoperto diverse mansioni), un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., della durata di 18 mesi, esteso a tutto il territorio nazionale. In particolare, quanto all'attività, il patto prevedeva un ambito del divieto piuttosto generico e, conseguentemente, ampio, poiché relativo – inter alia – ad «applicazioni software e componenti software per applicativi industriali, applicativi web, applicativi grafici basati su tecnologia Microsoft - dotNet o tecnologia Apple Ios».

Nell'aprile del 2020, il lavoratore rassegnava dimissioni e, circa un anno dopo, iniziava a collaborare con una società concorrente, costituita da ex dipendenti del precedente datore di lavoro.

La Società adiva il Tribunale di Catania, chiedendo l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, nonché la condanna alla restituzione del corrispettivo e della penale contrattualmente pattuita. Il Tribunale accertava tuttavia la nullità del patto, rinvenendo – da quanto si può ricostruire leggendo la sentenza d'appello – due distinte cause di nullità:

  • l'indeterminatezza dell'oggetto, ossia dell'ambito di attività vietate;
  • l'incongruità del corrispettivo pattuito, pari a 150,00 Euro mensili.

Conseguentemente, il Tribunale condannava il lavoratore alla restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La pronuncia di primo grado (Trib. Catania, 15 maggio 2023, n. 2013) veniva appellata dal lavoratore per quest'ultima ragione, mentre il datore di lavoro proponeva appello incidentale, richiedendo l'accertamento della validità del patto, ritenendo l'oggetto ben determinato e il corrispettivo proporzionato alla restrizione assunta dal lavoratore.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'incongruità del corrispettivo previsto dalle parti e l'indeterminatezza del relativo oggetto del patto di non concorrenza sono cause di nullità di quest'ultimo? In tal caso (nullità del patto), il lavoratore è tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a mente dell'art. 2033 c.c.?

Le soluzioni giuridiche

La Corte d'Appello, per ragioni logiche, ha esaminato anzitutto le domande proposte con l'appello incidentale della Società, volte all'esame della congruità del corrispettivo in riferimento all'obbligazione di non facere assunta dal lavoratore e all'accertamento della determinabilità delle attività vietate.

In sentenza, la Corte conferma la genericità dell'ambito delle attività vietate, in senso adesivo alle conclusioni del Tribunale. Di base, come noto, la determinatezza (o, quantomeno, la determinabilità) è requisito insito nell'art. 1346 c.c., per cui l'oggetto del contratto deve essere, inter alia, “determinato o determinabile” (benché giurisprudenza di merito isolata, eppure molto garantista, ritenga che – sulla scorta della lettera dell'art. 2125 c.c. – i limiti ivi previsti debbano essere obbligatoriamente determinati: Trib. Padova, 18 febbraio 2016, in ADL, 1298 ss., nt. Tani). La Corte d'Appello, tuttavia, non sembra esaminarlo come autonomo motivo di nullità, piuttosto affermando che la genericità – e dunque l'estensione – delle attività vietate avrebbe determinato un sacrificio molto ampio per il lavoratore, al punto che questi non avrebbe potuto svolgere l'attività di programmatore in alcun settore e in tutto il territorio nazionale (come previsto dai limiti di luogo del patto). Più che di indeterminatezza dell'oggetto, dunque, la Corte ha valutato la sua ampia portata, affermando subito dopo che la misura di corrispettivo prevista dal patto (150,00 Euro mensili) non avrebbe potuto compensare una siffatta restrizione dell'attività lavorativa, sorvolando un esame sulla sua determinabilità (come noto, i due vizi sono differenti, giacché – come evidenzia Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2022, n. 33424, in MGL, 2022, 4, p. 917, nt. Fabozzi – l'indeterminabilità è richiesta dall'art. 1346 c.c., mentre la congruità dall'art. 2125 c.c. stesso).

Infatti, da tempo, la congruità del corrispettivo è ritenuta, da dottrina e giurisprudenza, un requisito insito nell'art. 2125 c.c. (in precedenza, si era tentato di applicare i rimedi di cui agli artt. 1448 e 1467 c.c., ma con scarsi risultati). Si tratta di una conclusione condivisibile, dacché diversamente verrebbe vanificata la ratio stessa della previsione di un corrispettivo, quale controprestazione di un'obbligazione di non facere restrittiva della libertà di lavoro del dipendente, occorrendo «valutare l'esistenza di un rapporto di non sproporzione tra sacrificio del dipendente e esborso del datore» (Trib. Milano, 16 giugno 1999, in RIDL, 2000, II, p. 731). Per tali ragioni, è divenuta tralatizia, in giurisprudenza, la massima per cui è nullo il patto di non concorrenza che preveda un corrispettivo simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato alla detta obbligazione del lavoratore (richiamata dalla pronuncia in commento alla fine del punto 2; più in generale, limitatamente alle pronunce di legittimità: Cass. civ., sez. lav., 1° marzo 2021, n. 5540, in GI, 2021, p. 1681; Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 1994, n. 10062, in RIDL, 1995, II, p. 582; Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4891, in RIDL, 1999, II, p. 72, nt. Conte; Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2020, n. 9790, in RDI, 2020, p. 457; Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2022, n. 33424; Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2024, n. 10676; Cass. civ, sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22167, in Dejure).

Ad ogni modo, pur ammettendo la possibilità di estendere l'oggetto del patto a mansioni mai ricoperte dal lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro, la giurisprudenza ha da tempo posto dei paletti valutando le residue opportunità di svolgere un'attività lavorativa coerente col background professionale, sicché è rilevante – nel caso in oggetto – che il dipendente non avrebbe, di fatto, potuto svolgere l'attività di programmatore in alcun settore e in tutta Italia (sul punto, tra le prime, Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 1994, n. 10062, cit., il cui iter argomentativo può così essere schematizzato: premesso che il lavoratore deve poter esercitare un'attività idonea a procurargli un reddito adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia, nonché coerente col proprio bagaglio professionale, il patto potrà anche estendersi a mansioni non svolte dallo stesso nell'impresa e financo ad un intero settore merceologico, ma solo a condizione che la stessa attività professionale possa essere svolta anche in altri settori; più di recente, per tutte, Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2020, n. 9790).

Passando invece all'appello principale del lavoratore, la Corte ha precisato che la domanda di condanna alla ripetizione era stata comunque proposta dal datore di lavoro, benché in via subordinata a quella di accertamento della violazione del patto. Quanto alla richiesta di accertamento della natura retributiva delle somme versate a titolo di corrispettivo (presupposto, dunque, è la simulazione del patto di non concorrenza per celare un aumento retributivo – cfr., sugli elementi “indiziari”, Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2005, n. 16183, in NGL, 2006, p. 30), cui conseguirebbe la non ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c., la Corte non è entrata nel merito, ritenendo che la stessa domanda fosse stata proposta tardivamente (come aveva fatto il Tribunale). È appena il caso di precisare che tale domanda viene frequentemente proposta in controversie relative a patti di non concorrenza con corrispettivo versato in corso di rapporto di lavoro, e dunque unitamente alla retribuzione, ma sono rari i casi in cui la giurisprudenza è addivenuta al relativo accertamento in senso positivo.

Osservazioni

Venendo alle conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello, circa la nullità del patto di non concorrenza, le si ritengono condivisibili. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nel valutare la tenuta del patto di n.c., l'interprete deve indagare la combinazione complessiva dei diversi requisiti del patto. Nel caso di specie, bisognava dunque tenere conto del vasto ambito geografico (l'intero territorio italiano), il limite temporale di 18 mesi e l'ampio settore merceologico, da cui l'oggetto di attività inibite, come definite nel patto (ammesso e concesso che l'oggetto fosse determinabile). Ne consegue che la pattuizione del corrispettivo pari a 150,00 euro al mese può senz'altro essere ritenuta incongrua, da cui la nullità del patto di non concorrenza per corrispettivo «palesemente iniquo o sproporzionato» (cfr. sentenze richiamate).

Tuttavia, occorre precisare che la Corte si sia limitata, al punto 2 in diritto, a richiamare l'art. 1346 c.c., senza avere indagato – prima della congruità del corrispettivo – il requisito della sua determinatezza, o quantomeno della determinabilità. La giurisprudenza, in passato, si è interessata molto del tema, affermando sovente la nullità del patto, dacché il corrispettivo era rimesso ad una condizione non conoscibile all'atto della stipula del patto, ossia alla durata del rapporto di lavoro (si pensi, ad es., anche alle previsioni del corrispettivo in forma percentuale della retribuzione del lavoratore). Nel caso di specie, vista la durata del rapporto di lavoro a decorrere dalla stipula del patto, erano stati versati circa 9.400,00 euro a titolo di corrispettivo. Si tratta, tenendo presente l'ampio ambito territoriale e merceologico del patto, di un quantum molto probabilmente sproporzionato, eppure forse anche indeterminabile, essendo la previsione altresì carente della determinazione di una misura minima. La Corte ha omesso però di valutare la congruità della somma complessiva, limitandosi ad accertare l'incongruità dell'importo mensile pattuito di euro 150,00. Si tratta, secondo chi scrive, di una conclusione condivisibile, poiché l'importo deve risultare comunque determinabile, nonché congruo, ex ante. Tuttavia, recente giurisprudenza di merito ha affermato che bisogna valutare non tanto la congruità ex ante (all'atto di sottoscrizione del patto), ma «in concreto ed a posteriori, al momento della cessazione del rapporto di lavoro» (App. Brescia, sez. lav., 10 agosto 2023, n. 76), dunque in base all'effettivo importo versato al lavoratore durante il rapporto di lavoro, dacché esso – fissato in misura mensile – è destinato ad aumentare nel corso del tempo, nel caso di specie raggiungendo la somma di 9.410,00 Euro (come detto, probabilmente, anche tale importo è incongruo); tuttavia, la Corte ha omesso tale indagine.

Risulta condivisibile, inoltre, l'argomentazione relativa alle residue opportunità lavorative rimaste al lavoratore con la sottoscrizione del patto, dacché, come detto, devono permanerne alcune coerenti alla professionalità del lavoratore.

Si conclude, infine, rilevando come il lavoratore si fosse, per un certo tempo, astenuto dallo svolgimento di attività vietate dal patto: pur essendosi dimesso ad aprile 2020, aveva iniziato a prestare attività in concorrenza nel maggio 2021 e, dunque, circa un anno dopo. Tenuto conto che il patto prevedeva una durata di 18 mesi, il lavoratore aveva comunque adempiuto parzialmente all'obbligazione (per due terzi del tempo), benché sorta da un patto successivamente accertato come nullo. Infatti, come esposto nel ricorso d'appello dal lavoratore, questi aveva “comunque fornito una prestazione […] che costituisce un comportamento suscettibile di valutazione ai fini della sussistenza di un'eventuale controprestazione”. Tuttavia, la Corte ha omesso tale accertamento che, secondo chi scrive, si sarebbe invece potuto tenere in considerazione, benché andasse meglio specificato dal lavoratore.

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