La Corte di giustizia UE consente alla polizia la conservazione senza limiti di tempo dei dati biometrici e genetici dell’indagato
31 Dicembre 2025
La vicenda Era accaduto che un funzionario pubblico ceco era stato interrogato dalla polizia nell'ambito di un procedimento penale a suo carico e, nonostante la sua opposizione, la polizia aveva disposto il rilevamento delle sue impronte digitali, un prelievo orale, la realizzazione di diverse fotografie e una descrizione scritta del suo aspetto, inserendo tali informazioni in una banca dati. In esito al processo, il funzionario era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di abuso di potere ed era stato poi coinvolto in un altro procedimento, nel quale contestava la legittimità e l'utilizzabilità sia delle misure di identificazione eseguite nel diverso procedimento nei suoi confronti, anche se conformi alla normativa nazionale ceca, sia la conservazione dei dati ivi acquisiti, ritenendo entrambe le misure un'illecita ingerenza nella sua vita privata. Il giudice nazionale ceco accoglieva il ricorso ordinando la cancellazione dei dati raccolti, ma la polizia presentava ricorso alla Corte amministrativa suprema ceca, la quale proponeva questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, domandando se la normativa nazionale sia compatibile con la Direttiva UE 2016/680 e, in particolare, se la giurisprudenza dei giudici amministrativi nazionali possa essere qualificata come “diritto dello Stato membro”. La sentenza della Corte Giust. UE La sentenza della Corte Giust. UE ha affermato tre principi di diritto. Il primo di essi chiarisce che gli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro», ai sensi di tali articoli, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a una disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile. Il secondo principio di diritto chiarisce che l'articolo 6 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'articolo 10 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché, da un lato, le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e, dall'altro, i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l'insieme dei principi e dei requisiti specifici enunciati agli articoli 4 e 10 di detta direttiva. Il terzo principio di diritto affermato dalla Corte Giust. UE sancisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere la conservazione di dati biometrici e genetici è valutata dai servizi di polizia sulla base di norme interne, senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché detta normativa fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione. Considerazioni conclusive La sentenza ha una notevole importanza pratica perché consente ai poteri investigativi delle polizie europee di formare e, soprattutto, conservare, senza limiti di tempo, una banca dati contenente i dati biometrici e genetici, e quindi sensibili, dei soggetti inquisiti. La pronuncia, nel bilanciamento tra autorità e libertà, cioè tra sicurezza pubblica e tutela della privacy, non esita a sacrificare irragionevolmente quest'ultima, senza nemmeno distinguere tra reati gravi e meno gravi, né tra soggetti condannati o prosciolti. Si richiedono soltanto “verifiche periodiche” da operare da parte della stessa polizia, senza l'intervento del giudice o di un'autorità amministrativa indipendente. Una pronuncia, quindi non rispettosa del primato della giurisdizionalità, né del principio di necessità e proporzionalità delle misure incidenti sulle libertà fondamentali, né della presunzione di innocenza dell'imputato, destinata perciò ad essere presto superata dalla più garantista giurisprudenza europea. |