Licenziamento collettivo, il Tribunale di Messina annulla gli esuberi al porto: lavoratori tutti reintegrati
23 Dicembre 2025
Il Tribunale del lavoro di Messina, con sentenza n. 2756/2025 del 3 dicembre 2025, ha accolto il ricorso di otto dipendenti della s.r.l., società operante nei servizi portuali, contro il licenziamento collettivo intimato al termine della concessione del terminal passeggeri e dei piazzali di sosta del porto. La società aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 l. 223/1991, limitata agli addetti dell'unità produttiva interessata dalla cessazione della concessione. I ricorrenti hanno contestato la legittimità della procedura, deducendo – tra l'altro – la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991 e l'obbligo di ricollocazione presso altre sedi. Nel merito, il giudice ha ritenuto fondato il motivo relativo ai criteri di scelta: la società ha ristretto la platea dei lavoratori interessati ai soli otto addetti dell'unità soppressa, senza dimostrare oggettive esigenze tecnico–produttive idonee a giustificare l'esclusione degli altri siti aziendali, né la non fungibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto a quelle di colleghi operanti in ulteriori unità produttive. In buona sostanza i giudici hanno ritenuto che la società, cessato l'appalto e perso la concessione demaniale, abbia ristretto in modo ingiustificato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli addetti dell'unità soppressa, senza estendere la comparazione all'intero complesso aziendale né provare l'impossibilità di ricollocarli in altri siti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul dovere di operare la comparazione a livello di complesso aziendale, salvo motivate deroghe esplicitate nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991, il Tribunale ha qualificato come generiche e meramente assertive le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro circa l'impossibilità di ricollocazione. Accertata la violazione dei criteri di scelta, il giudice ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo, ordinato la reintegrazione di tutti i ricorrenti ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970 e condannato la società al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre regolarizzazione contributiva, rivalutazione e interessi, nonché alle spese di lite. |