Interesse ad agire in ipotesi di attività antisindacale
23 Dicembre 2025
Con riferimento all'art. 28 St. lav. è stato precisato che il requisito dell'attualità della condotta antisindacale, o quanto meno dei suoi effetti, non è escluso dall'esaurirsi della singola azione del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest'ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, ancora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività. A ciò deve aggiungersi che la mancanza di un termine di decadenza ex lege per l'esercizio dell'azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell'attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio della illegittima condotta. Sul punto si precisa, altresì, che l'orientamento secondo il quale procedimento avviato ex art. 28 prefato deve, in ogni caso, tendere all'emanazione di pronunce costitutive e non a meri accertamenti, nel corso del tempo si è andato ridimensionando sulla base della considerazione che anche un accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale. Pertanto, nel caso di specie, la circostanza della restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare ai lavoratori non necessariamente comporta il venire meno dell'interesse ad agire del sindacato, dato che esso permane sino al definitivo accertamento giudiziale dell'antisindacalità della condotta denunciata e alla conferma della rimozione di ogni effetto lesivo, anche per evitare indebite ripetizioni. (Cfr.: Cass., sez. lav., 02 ottobre 2025, n. 26618). |