Espulsione dell’immigrato irregolare ed esigenza punitiva dei pregressi reati: esclusi i dubbi di legittimità costituzionale

La Redazione
02 Gennaio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-quater, TU immigrazione, secondo il quale il giudice penale, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Secondo il Giudice delle leggi, non è irragionevole «che il legislatore, dovendo bilanciare, nell'esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell'immigrato irregolare, la cui espulsione sia stata già eseguita, e di punire i reati in precedenza commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nell'emissione del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare il limite temporale per rilevarne la speciale condizione di improcedibilità».

Infatti, è plausibile che «una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall'udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest'ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l'interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell'imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell'espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l'interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa».

Occorre invece tenere distinta l'ipotesi in cui non ci sia stata l'udienza preliminare ossia quella del decreto di citazione diretta a giudizio, «nella quale il giudice può rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere».

  

*Fonte: DirittoeGiustizia

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