Spetta al creditore procedente anticipare le spese per la conservazione dei beni pignorati
29 Dicembre 2025
Massima Le spese necessarie per il mantenimento in fisica e giuridica esistenza del bene pignorato – in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico dell'espropriazione forzata – sono comprese tra le spese per gli atti necessari al processo, che il giudice dell'esecuzione può porre, ai sensi dell'art. 8 d.p.r. n. 115/2002, in via di anticipazione a carico del creditore procedente, il quale potrà poi rivalersi sul debitore ex art. 95 c.p.c., godendo del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. Il caso La decisione prende origine dalla opposizione proposta da una custode avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di un pignoramento mobiliare di capi caprini. Accadeva che nel corso di tale procedura, a causa di una grave moria di animali (la cui custodia era stata inizialmente affidata alla stessa debitrice) per mancanza di alimenti, i carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) richiedevano d'urgenza il trasferimento dei capi superstiti in altra azienda, che li custodiva fino alla vendita. La nuova custode chiedeva la liquidazione delle spese e delle competenze, accolta dal giudice dell'esecuzione, che ripartiva la somma per un quarto a carico della procedura in prededuzione, un quarto a carico della creditrice procedente, un quarto a carico della debitrice esecutato e un quarto a carico della custode per mancata previa autorizzazione. Contro tale provvedimento la custode proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 702-bis e ss. c.p.c., sul presupposto che le spese anticipate erano necessarie per assicurare la sopravvivenza degli animali pignorati e che esse ricadevano tra gli oneri anticipabili a carico del creditore, chiedendo che l'intero importo venisse posto a carico della creditrice ovvero, in subordine, a carico di tutti i partecipanti alla procedura in solido. Il tribunale, rilevando che l'opposizione verteva esclusivamente sulle spese vive e non sui compensi, considerava legittima la discrezionalità operata dal giudice dell'esecuzione nella valutazione della necessarietà delle spese, così come previsto dalla disciplina in tema di compensi e responsabilità dell'ausiliario, ai sensi degli artt. 65 e 67 c.p.c., e riteneva congrua la quota posta a carico della custodia, a fronte dell'inerzia nell'informare il Giudice dell'esecuzione e sollecitare una formale autorizzazione preventiva. Avverso tale pronunzia il custode ricorreva in Cassazione con tre motivi: (i) violazione dell'art. 8 d.p.r. n.115/2002 e degli artt. 96,65 e 67 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto legittima la ripartizione delle spese tra custode, creditrice e debitrice, escludendo l'applicazione del principio di anticipazione a carico della parte istante delle spese necessarie al processo; (ii) violazione dell'art. 67 c.p.c. per avere il Tribunale avallato la decisione del giudice dell'esecuzione che ha posto a carico della custode una quota delle spese, in quanto sostenute in assenza di autorizzazione preventiva; (iii) violazione dell'art. 65, comma 2, c.p.c. per avere il Tribunale assimilato le spese vive di custodia ai compensi e ritenuto di poterle assoggettare alla stessa disciplina, omettendo di considerare che il custode incaricato per ordine del Giudice e tramite i NAS aveva svolto un'attività imposta nell'interesse della procedura per la quale spettano rimborsi obbligatori. La questione Viene sottoposta alla S.C. la questione circa la sussistenza (o meno) dell’onere di anticipazione delle spese di conservazione dell’immobile pignorato e l’individuazione del soggetto in capo al quale tali spese incombono. Le soluzioni giuridiche Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha accolto i tre motivi di ricorso, formulando il seguente principio di diritto: «le spese necessarie per la conservazione del bene pignorato (incluso il mantenimento in vita di animali) rientrano tra le spese per atti necessari al processo ai sensi dell'art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e, in assenza di fondi della procedura o disponibilità del debitore, possono essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente, il quale potrà poi rivalersi sul debitore ex art 95 c.p.c., godendo del privilegio ex art 2770 c.c.». Osservazioni La decisione in commento, come anticipato, si inserisce all’interno di un importante percorso giurisprudenziale sul tema delle spese di custodia in rapporto all’onere della loro anticipazione, nonché a quello della loro collocazione nel progetto di distribuzione. Dal punto di vista normativo, l’art. 8 del d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia) dispone che ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie, alle spese degli atti processuali che chiede e ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Si tratta di una previsione che ricalca l’originaria formulazione dell’art. 90 c.p.c., abrogato dall’art. 299 del citato testo unico. La norma va letta unitamente all’art. 95 c.p.c., che, a proposito del processo di esecuzione, dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto, sono a carico di colui il quale ha subito l’espropriazione. Dal combinato disposto delle norme, le spese di custodia, così come tutte le altre spese della procedura esecutiva, sono anticipate dal creditore procedente ovvero dal creditore che ha dato impulso alla procedura. L’onere definitivo è, comunque, a carico di chi ha subito l’esecuzione ex art. 95 c.p.c. e, quindi, del debitore. Trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento del processo esecutivo, le stesse sono privilegiate ex artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto sostenute nell’interesse comune di tutti creditori, della cui anticipazione beneficiano. La sussistenza (o meno) dell’onere di anticipazione delle spese di conservazione dell’immobile pignorato e l’individuazione del soggetto in capo al quale tali spese incombono è stata una questione affrontata a più riprese dalla giurisprudenza. Con la (ormai) lontana sentenza n. 2875/1976, la Corte di cassazione aveva statuito che, nel caso in cui i beni pignorati non potessero essere custoditi senza spese, queste dovevano essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del Giudice dell’esecuzione; ove tale provvedimento non fosse stato emesso o non venisse eseguito ed il custode non si fosse dimesso, tali spese dovevano essere corrisposte in proprio dal custode giudiziario, che ne avrebbe potuto chiedere il rimborso in sede di liquidazione del compenso ovvero su espressa autorizzazione del Giudice provvedervi con i redditi ricavati dalle cose pignorate. Negli anni, vari sono stati i Tribunali che si sono discostati dal principio appena richiamato, che a ben vedere andava a mal conciliarsi con il ruolo del custode giudiziario, ridisegnato dalle riforme del 2005/2006 come soggetto «terzo» ausiliario del Giudice dell’esecuzione. Il custode giudiziario agisce, infatti, come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato (che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi), a cui è affidato il compito della sua gestione. Dal 2016, la Corte di Cassazione, prendendo le distanze da quel precedente, con la sentenza n. 12877/2016 ha stabilito che: - il giudice dell’esecuzione, in assenza di fondi e/o rendite della procedura e nell’inerzia/disinteresse del debitore esecutato, può porre le spese necessarie all’immediata conservazione del cespite in via di anticipazione a carico del creditore procedente ai sensi dell’art. 8 d.p.r. n. 115/2002; - per spese necessarie (da anticipare) vanno intese sia le spese giudiziarie che quelle propriamente materiali necessarie per l’esecuzione; - la necessarietà o meno delle spese da anticipare va parametrata al risultato fisiologico perseguito dalla procedura esecutiva (ossia quello della liquidazione del cespite staggito al fine di soddisfare i creditori) ovvero quelle finalizzate ad assicurare l’economicità della procedura (e, quindi, quelle materiali finalizzate ad impedire il perimento del bene pignorato); -sono escluse dalle spese necessarie quelle che non hanno una immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, quelle dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo applicabile l’art. 30 della legge n. 220/2012. I principi sono stati (da ultimo) ribaditi dalla Cassazione con la sentenza n. 22105/2025, che, nel proporre la figura del custode giudiziario non più in chiave meramente statica e conservativa, ma dinamica come centro propulsore di una attività gestoria, ha chiarito che possono essere considerate necessarie non solo le spese volte a preservare l’integrità fisica del bene ma anche il suo valore d’uso (es. le spese per la registrazione del contratto di locazione, quelle per l’avvio di un’azione giudiziaria o anche quelle finalizzate alla percezione dei frutti). Spetta al giudice dell’esecuzione selezionare con prudenza le attività indispensabili per il proficuo raggiungimento dello scopo del processo esecutivo rispetto a quelle che non lo sono (quand’anche fossero meramente utili), limitando rigorosamente alle prime l’onere di anticipazione in capo al creditore procedente. Il soggetto obbligato è, infatti, il creditore procedente, che o anticipa la somma posta a suo carico (ottemperando al provvedimento del Giudice dell’esecuzione che ha provveduto in tal senso) o corrisponde il fondo spese al custode, che poi materialmente provvede al pagamento. In ogni caso, tali somme saranno collocate nel progetto di distribuzione tra le spese privilegiate ex artt. 2755 e 2770 c.c. e, comunque, gravanti sul debitore esecutato ex art. 95 c.p.c. In conclusione, l’ordinanza in esame si inserisce in una fase ormai matura del dibattito giurisprudenziale sul necessario mantenimento dell’integrità materiale e giuridica del bene pignorato e sulla regolamentazione delle spese da sostenersi per l’ottenimento di tale finalità. Può ritenersi ormai superato quell’orientamento secondo il quale le spese volte alla conservazione del pignorato possano essere poste a carico del custode e tanto anche alla luce della rivisitazione del ruolo di tale professionista, che nel tempo ha abbandonato il suo ruolo meramente conservativo, valorizzando, invece, una gestione più proficua ed attiva, che non deve essere solo finalizzata a preservare la consistenza materiale del bene pignorato ma deve tendere ad incrementarne la potenzialità economica. |