Congedo straordinario anche al convivente di fatto: la Consulta estende retroattivamente le tutele

La Redazione
29 Dicembre 2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nel testo anteriore al d.lgs. 105/2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario per assistere una persona con disabilità grave.

La questione nasce dal ricorso dell'INPS contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto il congedo al lavoratore convivente more uxorio di una donna disabile, anche per il periodo precedente al matrimonio. L'INPS aveva negato il beneficio perché, all'epoca, la norma richiedeva il vincolo coniugale.

La Consulta ha ribadito che l'interesse primario è garantire la continuità delle cure in ambito familiare, secondo i legami affettivi reali della persona con disabilità, e non secondo il solo dato formale del matrimonio.

Escludere il convivente di fatto – figura oggi riconducibile alle formazioni sociali dell'art. 2 Cost. e caratterizzata da reciproca assistenza morale e materiale – è stato giudicato irragionevole e lesivo del diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave.

La decisione ha efficacia retroattiva: il convivente di fatto potrà rivendicare il congedo anche per periodi anteriori al 2022, purché dimostri l'effettiva convivenza e la prestazione di cura secondo le condizioni dell'art. 42 d.lgs. 151/2001.

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