Illeciti concorrenziali via internet e foro competente
30 Dicembre 2025
Massima Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. Il caso Una società produttrice di tessuti stampati e titolare di un marchio, registrato nel 1971, in Italia e in diversi Paesi, per contraddistinguere tessuti, prodotti tessili e capi di abbigliamento, conveniva in giudizio, altra società avente stesso nome, che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il proprio segno, ma che, da circa un anno, aveva iniziato a utilizzarlo, sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma «e-commerce». Il tribunale accoglieva la eccezione di incompetenza sul rilievo che giudice competente era da individuarsi in quello del luogo ove la società convenuta aveva la propria sede legale, in quanto in tale luogo sarebbe posta in essere l'ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei relativi marchi. Investita del ricorso per regolamento di competenza, la Corte di cassazione conferma la pronuncia di merito, sul rilievo che in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet, ai fini della individuazione del giudice competente ex art. 120, comma 6, c.p.i., deve farsi riferimento al la condotta consistente nell'avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa e quindi nel caso di vendita on line deve aversi riguardo al dato della predisposizione, nel sito Internet booking.com, di parole chiave che evocava il marchio contraffatto e il luogo in cui ciò si verifica è quello di stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista. La questione La questione in esame è la seguente: in caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, come si individua il giudice territorialmente competente? Le soluzioni giuridiche È noto che ai fini dell'individuazione del foro facoltativo in materia di illeciti il locus commissi delicti comprende, al contempo, il luogo in cui si realizza concretamente il danno e quello in cui si verifica l'evento causale che è all'origine di detto danno (Corte di Giustizia del 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d'Alsace SA, causa 21/1976, che per la prima volta ha affermato che «qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione ‘luogo in cui l'evento dannoso e avvenuto' … va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove e insorto il danno, quanto al luogo ove si e verificato l'evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato , a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove e insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si e verificato l'evento dannoso»). Si ha quindi uno sdoppiamento in due diversi fori facoltativi, per cui si intenderà come foro del luogo di «commissione del fatto» sia il luogo di verificazione della condotta lesiva (o locus commissi delicti in senso stretto), sia il luogo in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli conseguenti a tale condotta (locus damni). Ai fini della determinazione della competenza territoriale occorrerà, quindi, avere riguardo ad entrambi questi criteri. La pronuncia in commento si occupa della individuazione del foro competente nelle controversie derivanti da illeciti concorrenziali a proiezione geografica ubiqua, perché commessi a mezzo di internet. In materia industriale esiste una norma speciale in tema di competenza: l'art. 120, comma 6, c.p.i. che prevede che «le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi». Questa disposizione è tuttavia pacificamente considerata un'applicazione particolare del foro facoltativo individuato dall'art. 20 c.p.c. nel locus commissi delicti, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione. Peraltro questa norma speciale, sicuramente applicabile agli illeciti di contraffazione di diritti di privativa disciplinati dal codice di proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali), non trova applicazione in altre fattispecie pure di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, quali ad esempio le violazione del diritto d'autore e gli illeciti di concorrenza sleale interferente, per i quali vale la norma generale dell'art. 20 c.p.c. L'individuazione di questo doppio foro del luogo di «commissione del fatto» pone una serie di problemi in relazione agli illeciti diffusi, come appunto quelli commessi a mezzo internet soprattutto con riferimento al secondo dei due fori facoltativi: il locus damni. Sul punto convivono da tempo orientamenti divergenti, nella giurisprudenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa. Secondo la pronuncia in commento, nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza l'autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima avviene nel luogo in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. Pertanto, nelle ipotesi di illecito commesso a mezzo internet, l'individuazione del luogo in cui si è verificato il danno iniziale, deve sostanzialmente coincidere con il luogo di commissione del fatto e quindi, tendenzialmente, con la sede del contraffattore (che viene in rilievo di volta in volta come luogo in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti oppure come luogo di conclusione dei contratti di compravendita di prodotti contraffatti); in questo modo si verifica che locus commissi delicti in senso stretto e locus damni si troveranno a coincidere e coincideranno anche con il forum rei. Al riguardo la stessa Corte di cassazione, in materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti mediante un sito web, ha stabilito che la competenza territoriale spetta al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi o nel luogo di stabilimento dell'inserzionista ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito (Cass. n. 5254/2017). Pertanto, secondo questo ultimo orientamento la competenza territoriale sussiste anche nel luogo in cui ha sede la danneggiata, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della danneggiata il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. Regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 5 Regolamento CE n. 44/2001). Infatti, il luogo in cui l'«evento dannoso è avvenuto o può avvenire» va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, del disposto dell'art 7 Regolamento CE n. 1215/2012, che individui la competenza ora nel luogo dell'inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile- per la vittima dell'illecito l'individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all'estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell'«evento dannoso». In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l'efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l'uso (illecito), mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo. Osservazioni Per impostare la soluzione in modo ossequioso della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) vanno anzitutto, individuate le regole di competenza applicabili. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole di competenza territoriale previste dal codice di procedura civile, e segnatamente quella del foro facoltativo dell'obbligazione (art. 20 c.p.c.), si applicano soltanto alle controversie in materia di concorrenza sleale c.d. «pura», ossia non aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale o d'autore. Qualora l'oggetto della domanda sia invece costituito da un diritto di proprietà industriale o da un credito risarcitorio che dipenda dalla violazione di una privativa industriale, i fori facoltativi del codice di procedura civile cedono il passo. L'insieme di norme dettate dall'art. 120 c.p.i. configura un insieme conchiuso, che si qualifica come lex specialis prevalente sulle regole di competenza ordinarie approntate dal codice di rito. La norma innegabilmente spezza la fattispecie civilistica della obbligazione risarcitoria, che vuole che il vincolo debitorio «sorga» sempre e solo nel momento e nel luogo in cui il danno si produce per la vittima, non prima, ed impone, beninteso ai soli fini della competenza territoriale, d'aver riguardo unicamente al luogo di materiale compimento dell'atto o fatto lesivo, a prescindere da dove gli effetti pregiudizievoli (danno-conseguenza) della condotta antigiuridica si producano nella sfera del danneggiato. Sebbene il concetto di commissione del fatto sia talora interpretato estensivamente, riferendolo non solo al luogo della condotta, ma anche a quello (od a quelli) in cui se ne producono gli effetti pregiudizievoli – la suddetta locuzione non può comunque comprendere anche il luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'altrui attività illecita. Tale soluzione richiama la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia di determinazione della giurisdizione in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (successivamente sostituita dal Regolamento CE n. 44/2001 e ora dal Regolamento UE n. 1215/2012), che nel definire la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» afferma il principio dello sdoppiamento del locus commissi delicti nel duplice luogo del compimento dell'azione lesiva (il locus commissi delicti in senso stretto) e luogo di patimento del danno (il locus damni) e richiama il principio pacifico per il quale in relazione al locus damni deve aversi riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (così Cass., sez. un., n. 27403/2005, e cfr. Cass., sez. un., n. 14654/2011). Pertanto, in materia di violazione di diritti di proprietà industriale e di illeciti di concorrenza sleale commessi in modo diffuso (e in particolare attraverso l'uso di strumenti telematici) il luogo di patimento del danno non può essere ritenuto corrispondere alla sede del soggetto vittima dell'illecito. Tale soluzione appare ispirata all'esigenza di evitare un eccessivo favor per le ragioni del ricorrente titolare del diritto di privativa leso, il quale, se si seguisse l'opposto orientamento, si troverebbe sempre nella posizione di attrarre la competenza presso il proprio giudice, quale luogo del pregiudizio patrimoniale (così di fatto trasformando il locus commissi delicti in una regola generalizzata di forum actoris). Soluzione, per ciò solo, contraria al principio generale actor sequitur forum rei (e in contrasto con la policy della prevedibilità del foro) consacrato negli artt. 18-19 c.p.c., e che ovviamente informa anche l'art. 120, comma 1, c.p.i. Riferimenti Sponzilli, Locus commissi delicti negli illeciti commessi a mezzo internet, in https://www.diritto.it; M. Stella, Illeciti concorrenziali via internet e foro competente. I casi del caricamento su piattaforma Amazon e dell'abusivo utilizzo del domain name, in www.dirittodiinternet.it. |