Personalizzazione del danno relativo all’iter post-operatorio

La Redazione
31 Dicembre 2025

La Corte di cassazione conferma la decisione della Corte d’appello di Milano, ritenendo non giustificata nel caso di specie la “personalizzazione” in aumento del danno permanente e ritenendola, invece, corretta in relazione alle conseguenze particolarmente gravi patite dalla paziente dopo l’intervento.

Secondo la Corte di cassazione, è corretta la “personalizzazione” del danno in caso di errore medico da cui siano derivati un iter post-operatorio e plurimi interventi di particolare afflittività per il paziente, costituenti in astratto circostanze idonee ad incidere in modo anomalo e peculiare sulla vita relazionale del danneggiato e, quindi, sull'entità del pregiudizio non patrimoniale.

Nel caso di specie, da un errato intervento da parte del medico erano derivate conseguenze particolarmente dannose e gravemente pregiudizievoli per la paziente, la quale citò in giudizio l'Ospedale e il medico per il riconoscimento della loro responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d'appello condannava l'azienda ospedaliera e il medico in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e) non patrimoniali sofferti dalla paziente nelle due componenti del pregiudizio dinamico-relazionale e del danno da sofferenza morale, riconoscendo, per il primo, anche una quota di “personalizzazione” nella misura del 25% «in considerazione della particolare afflittività sia dell'iter post operatorio, che dei plurimi interventi cui la signora si è dovuta sottoporre, sia per le conseguenze di natura permanente non emendabili».

Con il quinto motivo di ricorso per cassazione, la società ospedaliera ricorrente contestava il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, ritenendolo in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento”, è stato affermato e reiteratamente ribadito da questa Corte» (da ultimo, Cass. n. 31681/2024 e Cass. n. 5984/2025 cit. in pronuncia).

La Corte di cassazione ha confermato l'approdo giurisprudenziale, ritenendolo non violato dal giudice del gravame, ed ha affermato che, nella fattispecie, «le conseguenze di natura permanente liquidate secondo gli indici tabellari rientrano tra le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età» e, pertanto, «non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento», d'altro canto, le conseguenze particolarmente gravi patite dalla paziente dopo l'intervento (cioè il lungo e complesso iter post-operatorio e i plurimi interventi cui la ricorrente aveva dovuto sottoporsi) sono idonee ad «incidere in modo anomalo e peculiare» sulla sua vita relazionale, giustificando così la personalizzazione in aumento

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