Trascrizione del matrimonio civile celebrato secondo legge straniera: l’apertura del Tribunale di Roma

Tonio Di Iacovo
30 Dicembre 2025

Il Tribunale di Roma, Sezione Prima civile, con decisione innovativa, di cui non si rinvengono precedenti, ha dichiarato illegittimo il diniego di trascrizione, opposto dall’Ufficiale di Stato civile, di un matrimonio celebrato in Italia secondo la legge straniera, da cittadino Italiano e costaricense con cittadina costaricense e spagnola.

Massima

È valido in Italia, e quindi trascrivibile, anche il matrimonio civile celebrato in Italia secondo la legge nazionale di uno dei coniugi, ancorché quest’ultimo abbia anche cittadinanza italiana. Il criterio della legge nazionale, letto in chiave di favor validitatis, non è limitato ai soli matrimoni consolari o religiosi, ma si estende alle celebrazioni civili interne.

Il caso

Un cittadino italiano e costaricense, residente a Roma, e una cittadina costaricense e spagnola, contraevano matrimonio a Firenze, con cerimonia privata, officiata da Notaio pubblico del Costa Rica. Il matrimonio era valido secondo la legge di celebrazione, in quanto per la legge costaricense (Codice Notarile del Costa Rica, legge n. 7764 del 17 aprile 1998, art. 32) un Notaio Officiante della Costa Rica, nell'esercizio delle proprie funzioni, è competente a celebrare matrimoni anche fuori dal territorio nazionale.

Il matrimonio, celebrato secondo i requisiti richiesti e con le forme previste dalla legge del Costa Rica, quale legge nazionale di entrambi i coniugi al momento della celebrazione, produceva i suoi effetti nell'ordinamento del Costa Rica, ove veniva debitamente trascritto. Il matrimonio (come detto contratto secondo la legge costaricense) non era stato preceduto dalle pubblicazioni richieste dalla legge italiana.

Quando, successivamente, lo sposo chiedeva la trascrizione in Italia del matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile di Roma Capitale opponeva diniego, in quanto riteneva che la circostanza che il matrimonio fosse stato contratto in Italia da cittadino (anche) italiano, secondo la legge straniera, avrebbe violato i principi di territorialità e di reciprocità, l'art. 94 c.c. che impone le pubblicazioni quale formalità preliminari al matrimonio, nonché l'art. 28 della l. 218/1995, di disciplina della forma del matrimonio.

Il diniego veniva impugnato innanzi al Tribunale di Roma. Si costituivano il Ministero dell'Interno e il Sindaco di Roma quale Ufficiale di Governo, eccependo preliminarmente, oltre alla circostanza che l'atto di matrimonio in questione sarebbe stato privo dei requisiti di validità ed efficacia nell'ordinamento nazionale, altresì l'incompetenza del Tribunale di Roma, in quanto la trascrizione del matrimonio avrebbe dovuto essere chiesta all'ufficiale di Stato civile di Firenze, quale luogo di celebrazione, che avrebbe poi provveduto ad inviare copia dell'atto trascritto a Roma, luogo di residenza dello sposo.

La questione

Il Tribunale ha ritenuto di dover valutare la questione se possa essere trascritto in Italia, presso il comune di residenza dello sposo il matrimonio di un cittadino italiano-costaricense con una cittadina spagnola costaricense, celebrato in Italia, a Firenze, secondo la legge costaricense e senza le previe pubblicazioni.

Le soluzioni giuridiche

Con decreto n. 303 del giorno 8 gennaio 2025, non reclamato, il Tribunale di Roma, sezione prima civile, ha accolto il ricorso con il quale era stato impugnato il diniego di trascrizione dell'atto di matrimonio, dichiarando detto rifiuto illegittimo.

Il Collegio ha in primo lugo affermato la propria competenza, posto che l'art. 95 del d.P.R. 396/2000 stabilisce che chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio di stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento e che, nel caso di specie, posto che il rifiuto di trascrizione era stato emesso dall'ufficiale di stato civile del comune di Roma, il Tribunale di Roma fosse competente a decidere.

Il Collegio ha inoltre ritenuto che la richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile di Roma, in quanto luogo di residenza dello sposo fosse legittima, in virtù degli articoli 12 comma 11 e 17 d.P.R. 396/2000, ritenuto applicabile alla trascrizione dell'atto di matrimonio redatto dall'officiante straniero, in quanto, in assenza di una norma specifica per la fattispecie in esame, lo stesso deve essere parificato all'atto formato all'estero. Invero, seppure l'art. 17 per gli atti formati all'estero affermi che la trasmissione al comune di residenza sia fatta tramite l'autorità diplomatica e consolare, la prassi (Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 12 giugno 2019), avallata dal Consiglio di Stato (Parere Consiglio di Stato – Sezione prima n. 03759/2013 del 20/02/2019), ammette che la trasmissione sia eseguita direttamente dall'interessato ex art. 12, comma 11, d.P.R. 396/2000. Ha altresì affermato che di contro, nel caso di specie, in cui la trascrizione riguarda un matrimonio celebrato in Italia secondo la legge straniera, non possa individuarsi l'ufficiale di stato civile competente alla trascrizione in base a criteri applicabili al matrimonio celebrato secondo la legge italiana.

Il Tribunale ha correttamente disatteso le eccezioni della parte pubblica, in quanto la competenza del comune di celebrazione è prevista nei casi in cui il matrimonio sia celebrato dall'ufficiale di stato civile italiano o con matrimonio concordatario dal sacerdote che applicherà la legge italiana. L'ufficiale di stato civile del comune diverso da quello di residenza che celebri il matrimonio redigerà esso stesso l'atto di matrimonio e così il sacerdote celebrante lo trasmetterà all'ufficiale di stato civile del comune in cui lo ha celebrato, secondo quanto prescrive la legge italiana. In tal caso, infatti, vi è un rapporto di immediatezza e correlazione tra officiante, luogo di celebrazione e competenza a trascrivere, che tuttavia manca del tutto nel caso de quo. Nell'ipotesi di specie nessuna autorità del comune di Firenze ha partecipato alla formazione dell'atto e non vi era alcun collegamento automatico con il luogo di celebrazione (Firenze), in quanto l'officiante non era ufficiale di stato civile italiano di Firenze, né un sacerdote che celebrasse a Firenze. L'unico collegamento con un comune italiano era quello con il comune di residenza dello sposo, che infatti non ha rifiutato la trascrizione per incompetenza territoriale, ma nel merito, come correttamente rilevato dallo stesso Tribunale, ritenendosi dunque competente territorialmente.

Il Tribunale ha altresì disatteso le eccezioni della parte pubblica che ritenevano non applicabili al caso di specie gli artt. 17 e 19 d.P.R. 396/2000 in quanto asseritamente norme generali e non specifiche per gli atti di matrimonio. Tali prescrizioni sono infatti pacificamente utilizzate per atti di matrimonio, ad esempio, per quelli formati all'estero tra persone dello stesso sesso.

Il Tribunale nel merito ha ritenuto l'illegittimità del rifiuto di trascrivere l'atto di matrimonio atteso che l'art. 28 della l. 218/1995, ispirato al favor validitatis, permette di ritenere valido il matrimonio celebrato secondo una legge diversa da quella del luogo di celebrazione e quindi anche diversa da quella italiana, che infatti la norma non esclude, e senza che ciò integri una violazione del principio di territorialità. Il Collegio ha ritenuto valido criterio di collegamento la cittadinanza costaricense della sposa, per ammettere la validità della forma del matrimonio celebrato secondo la legge del Costarica.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che, anche a voler considerare quanto allo sposo, la sola cittadinanza italiana, in ragione della prevalenza riconosciuta alla cittadinanza italiana nel caso in cui la persona abbia più cittadinanze dall'art. 19 l. 218/1995, il matrimonio deve essere ritenuto valido, poiché tale secondo la legge costaricense, di cittadinanza della sposa. Inoltre, anche considerando la sola cittadinanza italiana dello sposo, il Collegio ha statuito che il matrimonio celebrato secondo la legge nazionale della sposa, non ha realizzato una violazione del principio di sovranità, in quanto anche la Suprema Corte (Cass. 7877/2000) ha ritenuto assorbita tale violazione a fronte di normativa (art. 28 l. 218/1995) che ammette la validità di matrimoni celebrati in Italia secondo le forme previste da uno Stato estero, cui appartenga uno solo dei nubendi.

Il Tribunale ha ritenuto non ricorrere neppure la violazione dell'art. 94 c.c., che disciplina la formalità preliminare delle pubblicazioni, in quanto trattasi di adempimento relativo al matrimonio celebrato secondo le forme previste dalla legge italiana, mentre il matrimonio de quo si è svolto secondo quanto prescrive la legge costaricense, che non le prevede. La Corte ha altresì evidenziato come ogni eventuale difetto di forma sarebbe stato comunque sanato dal possesso di stato, ex art. 131 c.c., non essendo stato contestato che il matrimonio vi fosse stato, essendo provata la sua esistenza dalla trascrizione avvenuta in Costarica e alla luce della ulteriore rappresentata circostanza che dal matrimonio fossero altresì nati due figli.

Invero la Corte di Cassazione ha in passato chiarito che (Cass. 7877/2000) la invalidità per vizi di forma è altro rispetto alla inesistenza, pertanto quando, come nel caso di specie, non vi sia contestazione sulla circostanza che vi sia stata una celebrazione che dimostri l'esistenza dello stato coniugale, tale possesso di stato ex art. 131 c.c. sana ogni difetto di forma.

Da ultimo il richiamo alla supposta violazione del principio di reciprocità è stato ritenuto dal Collegio del tutto inconferente. Tale principio prevede che uno straniero possa godere dei diritti attribuiti al cittadino italiano solo a condizione che quest'ultimo possa a sua volta godere dei medesimi diritti nello stato di provenienza dello straniero. Il rifiuto di trascrizione è stato motivato, tra le altre cose, proprio in ragione della cittadinanza italiana di uno dei contraenti il matrimonio celebrato secondo la legge straniera. Mentre non è stato fondato sul collegamento dello sposo con il paese estero e sulla circostanza, di cui non vi era alcuna evidenza, che in Costa Rica un cittadino italiano non potesse contrarre matrimonio secondo la legge Italiana, se mai tale possibilità fosse ammessa dal diritto italiano.

Osservazioni

Secondo il Tribunale di Roma, dunque, la circostanza che lo sposo avesse anche la cittadinanza italiana non è di ostacolo alla validità in Italia del matrimonio e alla sua trascrizione.

Il provvedimento è interessante e condivisibile perché finalmente fornisce una interpretazione dell’art. 28 l. 218/1995 coerente con le intenzioni del legislatore.

L’introduzione di tale norma era tesa a superare quanto previsto dalla norma di conflitto che regolava precedentemente tali fattispecie (art. 26 Disposizioni della legge in generale – in vigore fino al 31 agosto 1995 – relativa a tutti gli atti di natura negoziale), secondo la quale doveva applicarsi la legge del luogo in cui l’atto era compiuto, oppure la legge nazionale comune dei contraenti.

Tuttavia, il criterio della cittadinanza contenuto nell’art. 28 cit. è stato da sempre interpretato nel senso del riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero davanti alle autorità consolari dei rispettivi Stati di cittadinanza, o alla celebrazione in Italia di matrimoni tra stranieri davanti alle autorità consolari estere presenti sul territorio dello Stato. Oltre a ciò, in virtù dell’art. 28 cit. si è ritenuto riconoscibile il matrimonio religioso contratto da cittadini italiani all’estero, nonché il matrimonio in Italia del cittadino straniero in ciascuna delle forme religiose idonee ad assumere rilevanza civile. Parte della dottrina ha altresì riferito il criterio al matrimonio consolare in Italia davanti all’autorità di uno Stato estero anche qualora uno dei nubendi fosse cittadino italiano (anche se la prassi degli ufficiali di stato civile si era espressa in senso contrario, rifiutando la trascrizione).

Tuttavia, il detto criterio di collegamento non era stato fino ad ora mai stato utilizzato per legittimare la forma di un matrimonio civile contratto in Italia, non dinanzi ad un’autorità consolare, secondo la normativa estera, anche da cittadino italiano.

L’art. 28 cit., prevedendo tra i tre criteri di collegamento alternativi, che il matrimonio sia valido se considerato tale dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, anche se diversa quindi dalla legge del luogo di celebrazione e quindi diversa dalla legge italiana, ha di fatto ampliato le possibilità di ritenere valido il matrimonio e il provvedimento del Tribunale di Roma in commento è un importante segnale teso verso una interpretazione del favor validitatis effettiva e completa.

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