La Cassazione sulle conseguenze della responsabilità “precontrattuale” della Compagnia assicuratrice
02 Gennaio 2026
Censurando l'applicazione delle norme di legge e principi in materia di responsabilità contrattuale e precontrattuale da parte della Corte d'appello di Torino, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «La predisposizione, da parte dell'assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all'annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali». La Corte d'appello, avendo accertato l'inadempimento da parte della Compagnia assicuratrice consistito nella violazione dell'obbligo di informazione comprensibile ed esaustiva in relazione a una polizza vita, e ritenuto correttamente che tale responsabilità dovesse qualificarsi come “precontrattuale”, ne aveva fatto derivare, come conseguenza, la risoluzione del contratto (per inadempimento ex art. 453-1455 c.c.). La Corte, nell'esaminare il sesto motivo di ricorso, censura proprio questo passaggio; e ricorda, come ribadito poi nel principio di diritto, che «La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non la risoluzione». Quest'ultima può seguire, ex art. 1453 c.c., solo alla violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, e non al “mero” inadempimento dei doveri che precedono la stipula del contratto che non abbia avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali. Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 19/12/2007, n. 26724; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 23/05/2017, n. 12937; Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15099), la violazione degli obblighi informativi precontrattuali è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effetto l'obbligo di risarcire il danno. |