La prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento: soppressione del posto per utilizzo dell’intelligenza artificiale e onere di repêchage

05 Gennaio 2026

Con sentenza del 19 novembre 2025 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di una lavoratrice avverso un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, è stata accertata la sussistenza della ragione organizzativa alla base del licenziamento, che ha portato alla soppressione della posizione e all’assorbimento delle mansioni da parte di altri lavoratori, che le hanno svolte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Inoltre, è stato ritenuto assolto, per il tramite di elementi indiziari e presuntivi, l’onere della prova, gravante sul datore di lavoro, circa l’assolvimento del repêchage.

Massima

La prova dell’adempimento del repêchage grava sul datore di lavoro, senza alcun onere di allegazione in capo al lavoratore. Tale prova può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari e presuntivi. Nel caso di specie, sono state ritenute sufficienti le prove documentali e testimoniali relative alla riorganizzazione dell’impresa e all’impossibilità, per la lavoratrice, di ricoprire le mansioni da questa ritenute libere al momento del licenziamento.

Il caso

Una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo sulla base di una riorganizzazione aziendale con conseguente soppressione della posizione lavorativa di grafica, ricorreva al Tribunale di Roma per l’accertamento dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

In particolare, la lavoratrice sosteneva che le mansioni ricoperte non erano state soppresse, bensì riassegnate ad una diversa collega. Inoltre, evidenziava che non le era stata proposta nessuna prospettiva di ricollocazione in altre mansioni diverse, anche inferiori.

Diversamente, la società resistente segnalava come il suo core business consistesse nella commercializzazione di prodotti per la sicurezza informatica e che quindi la scelta di sopprimere la posizione della lavoratrice sarebbe maturata in un quadro di razionalizzazione dei settori non necessari all’attività principale dell’impresa. Le mansioni svolte dalla lavoratrice sarebbero in un primo momento state assegnate ad altra persona già in servizio, diversa da quella indicata dalla ricorrente, per poi essere “assorbite” dal team leader, che le ha svolte con il supporto dell’intelligenza artificiale. Infine, la società ha rilevato l’inesistenza di posizioni libere nelle quali la lavoratrice avrebbe potuto essere ricollocata, considerata la professionalità da questa posseduta.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo assolto l’onere probatorio della datrice di lavoro, sulla base delle motivazioni che saranno analizzate di seguito.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ha ritenuto assolto l’onere probatorio del datore di lavoro, rigettando quindi il ricorso della lavoratrice, sulla base di distinte circostanze.

In primo luogo, è stato ritenuto dimostrato lo stato di crisi economico-finanziaria nel quale versava l’impresa nel periodo del licenziamento, sulla base di elementi documentali quali la trasformazione della forma della società (da s.p.a. a s.r.l.), lo sfratto per morosità dagli immobili locati, nonché l’avvio di una procedura negoziata della crisi d’impresa.

Inoltre, i testimoni sentiti nell’ambito del procedimento, hanno confermato che la ricorrente non possedeva competenze inerenti il core business dell’impresa e che le mansioni da queste svolte erano state poi in parte assunte dal team leader, che operava con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, e da un’altra lavoratrice. Ad ogni modo, le attività di graphic design, delle quali si occupava in via del tutto prevalente la lavoratrice, erano completamente cessate dopo il suo licenziamento e la lavoratrice non era impiegabile in attività di web design, che richiedevano una professionalità da essa non posseduta.

Per queste ragioni, il giudice ha ritenuto che dovesse ritenersi sussistente la ragione organizzativa, anche nella prospettiva dell’adempimento dell’onere di repêchage. In relazione a quest’ultimo profilo, il Tribunale ha ricordato l’ormai consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’onere della prova grava interamente sul datore di lavoro, non essendo neppure necessarie allegazioni del lavoratore relative alle mansioni che si ritengono libere (Cass. n. 5592/2016). Ad ogni modo, il datore di lavoro può provare l’adempimento dell’onere di repêchage in via indiziaria o presuntiva. Tale prova, sulla base degli elementi di fatto supra richiamati, è stata considerata raggiunta.

Osservazioni

La pronuncia del Tribunale di Roma fa applicazione dei principi consolidati in materia di onere della prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, con specifico riferimento al repêchage.

Come noto, rispetto a quest’ultimo profilo, con un revirement avvenuto a partire dal 2016, si è affermata l’assenza di alcun onere, anche di allegazione, in capo al lavoratore. Di conseguenza, il datore di lavoro deve provare, anche per il tramite di elementi indiziari o presuntivi, l’assenza di mansioni libere nelle quali ricollocare il lavoratore.

Nel caso di specie, il giudice ha valorizzato diversi elementi. Alcuni di questi in verità sembrano afferire maggiormente alla ragione giustificatrice della soppressione della posizione della lavoratrice, più che alla possibilità di ricollocarla in mansioni diverse. In definitiva, l’elemento più utile è quello che attiene alla impossibilità, per la lavoratrice, di ricoprire le mansioni di web designer, per la mancanza delle competenze professionali necessarie. Si ritiene difatti che il repêchage debba essere adempiuto verso tutte le mansioni libere, anche inferiori, ma non possa invece riguardare le mansioni in relazione alle quali il lavoratore necessita di una formazione che comporterebbe oneri per il datore di lavoro.

Infine, la sentenza si caratterizza anche per il riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di provare la ridistribuzione delle mansioni della lavoratrice ad altri lavoratori già assunti. La questione è solo di apparente novità: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale capace di aumentare la produttività rappresenta un mutamento tecnologico-organizzativo che, al pari di altri, può contribuire a corroborare la sussistenza dei presupposti per un licenziamento per motivo oggettivo.

Riferimenti

A. Vallebona, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Milano, 1988;

M. Peruzzi, La prova del licenziamento ingiustificato e discriminatorio, Torino, 2017;

M. Persiani, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage, in Giur. it., 5, 2016, 1126 ss.

R. Del Punta, Sulla prova dell’impossibilità del ripescaggio, in A. Perulli (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Torino, 2017, 31 ss.;

E. Gragnoli, Il licenziamento, in AA.VV. (a cura di), L’onere della prova, Milano, 2023, 911 ss.;

G. Giampà, Motivo oggettivo di licenziamento e repêchage, Torino, 2025, 149 ss.

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