Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025

07 Gennaio 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2025, il decreto ministeriale 30 dicembre 2025, n. 206, che è intervenuto sul testo del decreto 29 dicembre 2023, n. 217, “Regolamento recante: Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”, e segnatamente sull'art. 3, nella versione già modificata e sostituita dal decreto 27 dicembre 2024, n. 206, con alcune modifiche e l'inserimento di due nuovi commi. Il decreto è vigente dal giorno della sua pubblicazione.

Le novità del decreto

Rispetto al regime vigente sino al 31 dicembre 2025, la prima novità di rilievo è rappresentata dalla prorogasino al 31 marzo 2026 – della possibilità di depositare, in via alternativa al portale, e, dunque, in forma cartacea o a mezzo PEC, degli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali (atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, del codice di procedura penale), compresi gli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Occorre sottolineare, però, che la proroga ha un'area operativa più ristretta rispetto a quella di cui all'art. 3, comma 3, vigente sino al 31.12.2025, perché non riguarda tutti i depositi relativi ai procedimenti cautelari regolati dal Libro IV, ma solo le “impugnazioni” in materia di:

  • misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309-313 c.p.p.);
  • misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324-325 c.p.p.);
  • sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.

Ne consegue che, rispetto al regime vigente sino al 31 dicembre 2025, esulano dalla deroga – rientrando nell'ipotesi di deposito obbligatorio nel portale – tutti gli atti relativi alla fase cautelare diversi dalle impugnazioni, tra i quali, in particolare, le istanze di revoca o di modifica delle misure cautelari personali ex art. 299 c.p.p.

La seconda novità concerne il deposito – questa volta, ovviamente, solo da parte dei soggetti abilitati interni – di atti, documenti e richieste relative alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti che potrà avvenire anche con modalità non telematiche fino al 30 giugno 2026.

L'effetto prodotto dalla norma illustrata, dunque, è quello di differire al 1 luglio 2026, in relazione alla disciplina delle intercettazioni per i soggetti abilitati interni, e al 1° aprile 2026, negli uffici giudiziari del tribunale ordinario in relazione ai procedimenti di impugnazione cautelare regolati da libro IV, titolo I, capo III del codice di procedura penale e del sequestro probatorio per i soggetti abilitati interni ed esterni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.

Le criticità segnalate dal CSM

Il Consiglio superiore della magistratura, con una delibera del 10 dicembre 2025, aveva espresso il proprio parere su tale decreto ministeriale, segnalando le seguenti criticità:

A) il differimento previsto, con un doppio binario analogico-digitale in materia di intercettazioni e di impugnazioni cautelari e probatorie, appare contenuto in un arco temporale troppo ristretto in considerazione dello stato assolutamente embrionale delle funzionalità di APP finora sviluppate per gli slot delle intercettazioni e delle impugnazioni di competenza del tribunale del riesame; va ricordato che si tratta di attività processuali sottoposte a termini perentori, rispetto alle quali un men che perfetto funzionamento dell'applicativo, allo stato tutt'altro che da escludere, comporterebbe la perdita irrimediabile di elementi di prova (nel caso delle intercettazioni) o la decadenza da facoltà delle parti (nel caso delle impugnazioni);

B) l'inserimento di un circuito ibrido (analogico-digitale) per le misure cautelari in relazione alla fase di impugnazione innanzi al tribunale comporterà la prevedibile traslazione di atti e documenti anche analogici, dopo la fase impugnatoria, verso gli uffici del giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero (nel frattempo già passati alla gestione esclusivamente telematica delle misure cautelari).

Il Consiglio Superiore ha aggiunto che «La scelta di differenziare il regime degli atti all'interno di un procedimento unitario come è quello delle misure cautelari – non a caso ricompreso in un libro del codice a queste intitolato – appare poco razionale sia da un punto di vista pratico (si pensi all'impossibilità di gestione unitaria del fascicolo digitale degli atti della misura cautelare da parte del P.M. e del G.i.p., i cui uffici dovranno gestire una misura emessa in formato digitale e poi, eventualmente, modificata o confermata dal tribunale per il riesame in forma analogica) sia da un punto di vista sistematico» ed ha precisato che «tale gestione mista si riverbererà negativamente, dunque, sugli uffici del giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero, con l'impossibilità di gestione unitaria del fascicolo digitale degli atti della misura cautelare e con conseguenti problematiche anche per la gestione tempestiva e la verifica delle scadenze delle misure cautelari (in ragione del verosimile disallineamento informatico tra tribunale del riesame, solo facoltizzato al deposito digitale, e gli uffici del G.i.p. e del P.M.».

Queste valutazioni hanno suggerito al Consiglio superiore della magistratura di auspicare «un differimento complessivo anche per il G.i.p. e il P.M., in relazione alle misure cautelari, dell'obbligo di deposito atti, documenti, richieste e memorie con modalità esclusivamente telematiche, onde consentire una sperimentazione congiunta tra gli uffici», soprattutto per realizzare «una preliminare e progressiva sperimentazione del flusso, limitandola al circuito delle misure cautelari reali in modo da non incidere sulla libertà personale in caso di iniziali prevedibili malfunzionamenti del sistema». 

L'applicativo APP

Il Consiglio superiore della magistratura, quindi, sulla base di un costante monitoraggio del concreto utilizzo dell'applicativo APP negli uffici giudiziari e pur rilevando che «le funzionalità dell'applicativo sono sensibilmente migliorate, in quanto lo stesso sta iniziando a modellarsi sulle necessità quotidiane della giurisdizione», ha chiesto – condivisibilmente – una preliminare sperimentazione del flusso procedimentale degli atti che attengono alle intercettazioni e alla impugnazioni cautelari, sollecitandone una verifica sul campo progressiva, suggerendo di limitarla alle impugnazioni avverso misure cautelari reali in modo da non incidere sulla libertà personale in caso di iniziali malfunzionamenti del sistema, ritenute “prevedibili”.

Nonostante il tenore del parere del Consiglio superiore della magistratura, tuttavia, il decreto è stato pubblicato, con la conseguenza che, a causa del perdurante malfunzionamento dell'applicativo, in talune sedi giudiziarie (Distretto di Corte di appello di Napoli, Tribunale di Roma) è stata sospesa l'obbligatorietà dell'impiego di APP sino al 30 giugno 2026 con riguardo, tra l'altro, alle iscrizioni di notizie di reato, al giudizio direttissimo, alle richieste di misure cautelari, alle convalide di arresti e sequestri e alla produzione documentale del pubblico ministero in dibattimento, oltre che alle procedure di riesame e agli atti relative alle intercettazioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.