Iscrizione automatica, TFR e nuove prestazioni: il riassetto del secondo pilastro tra finanziamento e decumulo

07 Gennaio 2026

La manovra di bilancio 2026 modifica in più punti il d.lgs. n. 252/2005, incidendo su profili di rilievo, in particolare su tre delle norme – artt. 8, 11, 14 – che rappresentano la spina dorsale della previdenza complementare, in quanto disciplinano l’adesione a fondo pensione, il finanziamento, le prestazioni pensionistiche e la portabilità della posizione individuale.

Altro versante della riforma – ma che non forma oggetto del presente esame, focalizzato sui profili previdenziali – riguarda la destinazione di una quota del risparmio previdenziale verso investimenti finanziari in ambiti di particolare interesse strategico, quali l’ambiente, le infrastrutture e il settore sanitario.

Metodo e coordinate dell'intervento

La legge di bilancio per il 2026 n. 199/2025 interviene sul d.lgs. n. 252/2005 – che, come noto, rappresenta il Testo unico della previdenza complementare – apportando rilevanti modifiche alle norme che rappresentano il nucleo portante della materia, e, cioè, per un verso, a quelle che disciplinano l'adesione a fondo pensione e il finanziamento della posizione in accumulo; e, per altro verso, a quelle che definiscono la tipologia delle prestazioni erogabili al maturare dei requisiti pensionistici e, ancora, alle norme che regolano la portabilità della complessiva posizione creditoria in costanza di rapporto con il fondo pensione.

Il legislatore, poi, ridefinisce, in parte, l'operatività dell'art. 1, comma 756, l. n. 296/2006, prevedendo un più ampio afflusso del Tfr al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, ampliando il novero delle aziende interessate allo “spossessamento” dei relativi accantonamenti.

Modifiche di rilievo sono anche quelle volte a canalizzare, almeno in parte, il risparmio previdenziale dei fondi pensione verso investimenti ad alto valore aggiunto in termini di rilevanza sociale, ambientale, sanitaria, infrastrutturale, ecc.; di essi non si tiene conto in questa sede, in quanto non afferenti in senso stretto ai profili previdenziali della materia.

Struttura delle modifiche e impatto sistemico

Alla luce di tale delimitazione di campo, si prendono in considerazione i commi da 201 a 205, dell'art. 1, della Legge di bilancio n. 199/2025 (tralasciando, quindi, l'esame dei commi 199-200).

Tali disposizioni apportano modifiche notevoli agli artt. 8,11,14 del d.lgs. n. 252/2005 e disegnano un sistema di previdenza complementare maggiormente orientato a favorire l'adesione dei lavoratori, nonché a riconoscere agli iscritti più ampie flessibilità e modularità in ordine alle tipologie di prestazioni pensionistiche richiedibili e, ancor prima, alla scelta della forma pensionistica cui aderire e trasferire la posizione complessiva.

Il conferimento del TFR: dalla finestra semestrale all'iscrizione automatica con recesso breve

Tanto rappresentato, si considerano, anzitutto, le modifiche alla disciplina dell'art. 8, rubricato “finanziamento”, prendendo le mosse dalla riscrittura del comma 7, che, nella versione originaria, disciplinava l'adesione a fondo pensione attraverso il conferimento espresso o tacito del Tfr, con manifestazione di volontà da rendersi entro un semestre dalla assunzione e con attribuzione al silenzio del significato legale di volontà adesiva.

Nella riscrittura del comma 7 il legislatore dispone ora, icasticamente, che “i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare” e specifica, nei successivi e nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, le modalità e talune limitazioni a tale automatismo.

A seguito di tale revisione (oggetto del comma 204 cit.), quindi, l'effetto dell'adesione a fondo pensione non è più conseguenza di una manifestazione di volontà espressa o tacita in merito alla destinazione del Tfr; si è bensì di fronte a un “automatismo adesivo pieno” che si produce, già al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti privati di prima assunzione, esclusi i domestici, quale che sia la tipologia contrattuale adottata (in tal senso è anche stato integrato il comma 2 dell'art. 8 nel senso di precisare che l'adesione a fondo pensione dei lavoratori dipendenti ha luogo o “in modo automatico, o esplicito”).

Ambito e destinazione alle forme collettive

Ovviamente, in continuità con il passato, tale adesione opera in favore delle forme pensionistiche di cui il lavoratore sia, per così dire, “naturale destinatario”, cioè le forme collettive previste dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali che trovano applicazione nei confronti dell'interessato; con la precisazione – anche qui in via di continuità con il regime precedente – che in presenza di più forme pensionistiche di tal fatta (es. fondo di categoria e fondo regionale) l'adesione avviene in favore della “forma pensionistica complementare … alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale” (art. 8, comma 7-bis, primo periodo).

Il fondo pensione residuale – un tempo Fondinps, attualmente Cometa ex l. n. 205/2017 e del d.m. attuativo 31 marzo 2020 n. 85 – entra in gioco, ai sensi del comma 7-ter, in assenza dei menzionati accordi o contratti collettivi.

Va osservato che, a differenza dell'originaria adesione tramite conferimento tacito del Tfr, che realizzava una modalità adesiva in tono, per così dire, “minore”, il nuovo automatismo – che, almeno in prima battuta, opera a prescindere da qualsivoglia volontà reale o presunta dell'interessato – dispiega effetti ampi, complessivi, come chiarito dal secondo periodo del comma 7-bis, ai sensi del quale si determina “la devoluzione [al fondo] dell'intero Tfr e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi”.

In parziale deroga a ciò, se la retribuzione annuale lorda dell'interessato è inferiore all'assegno sociale (questo pari, per il 2026, a 7.101 euro annui: cfr. d.m. 19 dicembre 2025), “la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria” (art. 8, comma 7-bis, terzo periodo), mentre evidentemente – ex adverso – resta obbligatoria la intera destinazione al fondo del Tfr e del contributo datoriale, se previsto.

Precisa, altresì, il comma 7-bis, ultimo periodo, che il Tfr è devoluto a previdenza complementare nella misura (parziale) prevista dagli accordi, se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di sessanta giorni di cui al successivo comma 7-quater. Pertanto, il lavoratore per attuare un conferimento in misura non integrale del Tfr, conformemente a quanto eventualmente ammesso dalle fonti collettive, deve rendere esplicita la propria volontà in tal senso prima del decorso dei menzionati 60 gg., altrimenti venendo versato l'intero emolumento.

Va ancora evidenziato che nei primi sessanta giorni successivi all'assunzione, l'adesione automatica del lavoratore al fondo pensione ha carattere provvisorio, essendo riconosciuto al medesimo il diritto a manifestare la volontà di rinunciare all'automatismo mantenendo il Tfr secondo il regime ex art. 2120 c.c.; o, in alternativa, conferendo “l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta” (comma 7-quater); tale può essere una forma individuale o anche una forma collettiva di cui sia destinatario, ma diversa da quelle individuate in base ai criteri secondo cui opera l'automatismo richiamato.

In questo secondo caso, la norma fa riferimento al conferimento del Tfr, mentre il contributo datoriale resta ancorato a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento applicato, salva portabilità ex art. 14, comma 6 (su cui si veda oltre), decorso il previsto biennio.

In continuità con il passato, dal generale favor legislativo per la partecipazione al regime di previdenza complementare, deriva che l'opzione per il mantenimento del Tfr nel regime di cui al codice civile continua a poter essere sempre reversibile, cioè, revocabile, nel qual caso sarà il lavoratore ad indicare il fondo di destinazione (al riguardo, “il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia”).

Oneri informativi del datore e decorrenza dei versamenti

Il datore di lavoro, ai sensi del comma 7-quinquies, è tenuto a dare comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione dell’intervenuta adesione automatica, rinviando però l’effettuazione dei “relativi versamenti al mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni” di cui al comma 7-quater; tali versamenti “comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data”. Quest’ultimo inciso (“l’adesione decorre da detta data”) va inteso nel senso che, da tale momento, l’adesione, prima provvisoria, diviene definitiva.

Viene poi riscritto il comma 8 disponendosi obblighi di informativa a carico del datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori, in ordine agli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, al meccanismo di adesione automatica, alla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, alle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Linee di investimento per adesioni non esplicite (ciclo di vita)

Quanto alla allocazione delle somme a finanziamento della posizione individuale, il nuovo comma 9 riflette una evoluzione della disciplina alla luce di una maturazione, per così dire, “sistemica” in ordine alle soluzioni più adeguate in termini di logiche di investimenti finanziari, ben lontana dalla situazione precedente che prevedeva l'allocazione del Tfr tacito “nella linea a contenuto più prudenziale”.

In tal senso è ora disposto che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari indirizzino le risorse (contributi e quote di Tfr) pervenute a seguito di adesioni non esplicite “in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente” (la neo introdotta lett. n-ter, art. 19, comma 2, d.lgs. n. 252 cit. dispone, in proposito, che la Covip definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le line di investimento in parola).

Il chiaro riferimento è quindi ad una allocazione diversificata delle risorse versate al fondo, in ipotesi di adesione non esplicita, secondo il criterio del life cycle che tiene conto, appunto, della ipotetica durata della partecipazione e della variabile anagrafica dell'iscritto.

Lavoratori non di prima assunzione

Vengono poi distintamente considerati dal legislatore (comma 204 cit.), nell’aggiunto comma 9-bis, “i lavoratori non di prima assunzione”, coloro che in sede di instaurazione di un pregresso rapporto di lavoro sono già stati chiamati – ai sensi della disciplina del d.lgs. n. 252 cit. ante modifiche – ad esprimersi in merito alla volontà di partecipazione alla previdenza complementare e che, in forza di ciò, già aderiscono a una forma di previdenza complementare (senza aver riscattato in toto la posizione alla cessazione del medesimo), ovvero non aderiscono, avendo optato per il mantenimento del Tfr ex art. 2120 c.c.

Ai sensi della citata norma, nei riguardi di tali lavoratori il datore di lavoro, anche qui contestualmente all’assunzione, è tenuto a fornire la necessaria informativa in merito agli accordi collettivi applicabili in azienda in tema di previdenza complementare, nonché a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Da tale verifica, può risultare che il lavoratore sia tuttora iscritto a un fondo pensione, ovvero che non sia iscritto (avendo per esempio optato per il mantenimento del Tfr nelle modalità di cui all’art. 2120 c.c., ovvero avendo riscattato in toto la posizione alla cessazione del precedente rapporto).

Di tali due situazioni, l’art. 9-bis sembra considerare espressamente solo la prima, cioè l’ipotesi in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare.

In tal caso, dispone la norma, l’informativa resa dal datore di lavoro è integrata con chiarimenti circa la possibilità per il lavoratore di indicare a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando nel nuovo rapporto di lavoro, entro sessanta giorni dalla data di assunzione. Il Tfr è conferito per l’intero importo “salvo che il lavoratore, entro il termine [di 60 giorni], decida di destinare a tale forma una percentuale del Tfr maturando secondo quanto previsto dagli accordi …[collettivi] ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 percento”.

Ad ogni modo, il datore dovrà anche chiarire, al lavoratore non di prima assunzione, che in difetto di sua scelta esplicita, si applicherà il meccanismo dell’adesione automatica, che in questo caso risulta divenire efficace decorso il termine di 60 giorni (come sembra confermato anche dal fatto che la norma mentre rinvia ai commi 7, 7 bis, 7-ter e 7-quinquies, non richiama il comma 7-quater), con effetti che retroagiscono al momento della assunzione (comma 7-quinquies).

Quanto ai lavoratori non di prima assunzione che risultino aver scelto, nel corso di precedente rapporto di lavoro, per la non partecipazione alla previdenza complementare (o che ne siano “fuoriusciti” per effetto di riscatto totale della posizione), pur in assenza di indicazioni normative esplicite la ratio complessiva dell’intervento porta a propendere, anche in questo caso, per l’operatività del meccanismo della adesione automatica agli esiti del decorso dei sessanta giorni.

Decorrenza della nuova disciplina. Istruzioni Covip

La Legge di bilancio precisa (comma 205) che le richiamate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la Covip adegua le proprie istruzioni.

Pertanto, sino a tale momento restano in piedi le norme “originarie” dell’art. 8, in particolare quelle sulla adesione tramite conferimento espresso o tacito del Tfr nei sei mesi successivi all’assunzione.

Limitato innalzamento del limite di deducibilità della contribuzione

Va ancora evidenziato che in materia di contribuzione di finanziamento, la legge di bilancio, aggiungendo un ultimo periodo al comma 4 dell’art. 8, attua un leggero innalzamento dei contributi deducibili elevando il precedente limite di 5.164,57 a 5.300. Tale nuovo limite troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Viene conseguentemente adeguato, in riferimento a tale nuovo valore, il comma 6 che, come noto, consente ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai minori contributi versati nei primi cinque anni, di portare in deduzione maggiori somme, entro limiti appositamente indicati, nei successivi venti anni.

Le modifiche alla disciplina delle prestazioni di cui all’art. 11

Qualificazione della rendita come vitalizia — Gestione del montante in erogazione e beneficiari designati

Come già accennato, l’altro fronte principale di intervento, attuato con la legge di bilancio n. 199 cit. (art. 1, comma 201), si appunta sul regime delle prestazioni, operando talune modifiche, anzitutto, in ordine alle prestazioni già previste, cioè le prestazioni che, alla maturazione dei requisiti pensionistici nel sistema previdenziale obbligatorio e con 5 anni di partecipazione al fondo pensione, si sostanziano nella possibilità, per l’iscritto, di richiedere una parziale liquidazione in capitale del montante, con la quota residua da convertirsi in rendita.

Al riguardo, attraverso talune modifiche al comma 3 dell’art. 11, d.lgs. n. 252 cit. viene, per un verso, attuato l’innalzamento, dal cinquanta, al sessanta per cento della quota ottenibile in capitale e viene, per altro verso, specificato che la rendita ha natura vitalizia, dovendo cioè necessariamente “coprire” l’intera vita del destinatario (e se reversibile, oltre).

Al riguardo, infatti, la compagnia assicurativa cui, in attuazione del relativo contratto (aleatorio), viene trasferito il montante (o parte di esso) quale premio unico, si accolla il rischio demografico (longevità) e finanziario connesso alla rendita vitalizia (ciò vale ovviamente anche per i fondi pensione ammessi alla erogazione diretta delle rendite).

Invero, la qualificazione della rendita come “vitalizia” si limita a registrare una prassi operativa generalizzata, in cui le rendite già soddisfacevano tale condizione. Nei fatti, le convenzioni assicurative in materia di previdenza complementare, per regola, non ricomprendevano rendite c.d. temporanee certe, operanti, cioè, per un numero predeterminato di anni, senza incorporare il rischio di longevità e, quindi, sostanziantesi in una rateizzazione del capitale.

Ora però il legislatore sente la necessità di specificare tale aspetto (carattere vitalizio della rendita), in quanto introduce una nuova tipologia di prestazioni che, sostanzialmente, sono assimilabili a una rendita temporanea certa, con rateizzazione del montante (v. di seguito).

Prestazione a durata definita e riferimento alla vita attesa (Istat)

Prevede infatti il comma 3-bis, art. 11, introdotto dalla legge di bilancio (comma 201), che “nelle forme a contribuzione definita [ma non quelle a prestazioni definite, prive di un accumulo individuale, aventi fulcro nella prestazione promessa, e basate su regole di gestione che incorporano un rischio mutualizzato di longevità] le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui”.

Pertanto, una volta sottratta l’eventuale quota di montante richiesta in forma di capitale, la quota residua – che in passato doveva essere, necessariamente, convertita, salvo talune deroghe, in rendita (vitalizia) – ora può essere retrocessa, dal fondo stesso, a richiesta dell’iscritto, secondo una logica di decumulo finanziario rateizzato, frazionata per l’ipotetico numero di anni di speranza di vita residua attesa, come determinata dall’Istat, in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione per tale prestazione (comma 3-ter). Al riguardo, precisa ancora la norma, si prende a riferimento “la tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Si tratta, in questo caso, di prestazione che, sebbene si basi sulle dette tavole di mortalità, non fondandosi sulla mutualizzazione del rischio di longevità della vita, non ha natura assicurativa: permane l’eventualità di uno “sfasamento” fra possibile vita residua e periodo di copertura reddituale per effetto della detta retrocessione.

Prelievi programmati, erogazione frazionata e diritto di riscatto dei soggetti indicati

D’altra parte, il lavoratore può alternativamente optare per prelievi liberamente determinabili “nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita” (commi 3 bis e 3 quater), o, ancora, in favore di una prestazionefrazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni” (comma 3 bis). Al riguardo la Covip è chiamata a definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato (nuova lett. n-bis, comma 2, art. 19, d.lgs. n. 252).

Viene infine al riguardo confermato (comma 3-quinquies) che le prestazioni in parola sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e che il relativo montante è mantenuto in gestione.

Da ultimo, “in caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione”: il fondo, quindi, al momento della richiesta, da parte dell’iscritto, delle prestazioni in parola, avrà l’obbligo di farsi rilasciare una specifica indicazione in tal senso (soggetto o soggetti designati).

Il soggetto cui l’iscritto attribuisce, designandolo, il diritto al riscatto, al verificarsi del presupposto indicato, viene a vantare un diritto autonomo sulla posizione residua nel fondo; ove, tuttavia, difetti l’indicazione del beneficiario, si verrebbe a porre una questione di diritto successorio sulla quota di montante residua.

Regime fiscale delle nuove prestazioni

L'assoggettamento a prelievo fiscale delle nuove, richiamate prestazioni è disciplinato dai nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 11, d.lgs. n. 252/2005.

In sostanza, ai sensi del comma 6-bis, alle prestazioni di rendita a durata definita, o in forma di prelievi liberamente determinabili, nonché ai riscatti dei soggetti indicati in caso di decesso del titolare “si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta”; il rinvio è quindi alla ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (aliquota minima al 9%).

Per le erogazioni in forma frazionata del montante, per le quali, come visto, il relativo piano rateale può essere articolato in non meno di cinque anni (comma 3-bis, ultimo inciso), è introdotto un regime fiscale ad hoc, prevedendosi che all'imponibile, pari all'ammontare al netto dei rendimenti già tassati, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino a una riduzione massima di 5 punti percentuali (l'aliquota minima è quindi pari al 15%).

Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle nuove prestazioni e della Rita. Intangibilità della posizione sino alla richiesta di liquidazione

Con riguardo alle regole sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dei crediti, l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio, è attuato attraverso apposita riscrittura del comma 10 dell’art. 11 cit.

Nell’occasione il legislatore, dopo avere espressamente disposto che l’intangibilità della posizione in fase di accumulo “perdura fino alla richiesta di liquidazione” (quando diviene attuale il diritto di credito corrispondente), enumera ora appositamente le prestazioni cui si applicano limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità: fra esse oltre le richiamate nuove prestazioni, anche la Rita. Come in passato, continuano ad essere non interessate dai limiti indicati, i riscatti e le anticipazioni differenti da quella per esigenze sanitarie.

Decorrenza e istruzioni della Covip

Anche per le situazioni citate, ai sensi dell’art. 1, comma 202, l. n. 199 cit., la decorrenza è fissata a far tempo dal 1° luglio 2026, data entro la quale la Covip, come recita la norma, “adegua le proprie istruzioni”.

Portabilità del contributo datoriale

Eliminazione dell'inciso su limiti e modalità posti dalla contrattazione collettiva

Un'altra modifica al d.lgs. n. 252 cit., rilevante, sebbene realizzata con la semplice eliminazione di un periodo, interessa la portabilità del contributo datoriale.

Come noto, nell'art. 14, d.lgs. n. 252 cit. (rubricato “permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”), al comma 6, è previsto che dopo due anni dall'inizio della partecipazione ad una forma pensionistica complementare, l'interessato possa trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Nel testo originario della norma era al riguardo specificato che, nell'esercizio di tale facoltà, il lavoratore, trascorso il biennio, oltre al diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del Tfr maturando, poteva destinarvi l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, ma ciò “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Quest'ultimo inciso è stato espunto (art. 1, comma 201, legge di bilancio cit.) per cui ne risulta ora un art. 14, comma 6, in forza del quale il lavoratore, trascorso il biennio, ha dirittotout court – al trasferimento alla forma pensionistica da lui prescelta dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

In pratica, nonostante la materia sia, di solito, appannaggio della contrattazione collettiva, sembra ora venir meno la possibilità che la stessa ponga condizionalità fra contributo e adesione al fondo pensione negoziale di riferimento.

È da verificare se la previsione non rappresenti un disincentivo, per la contrattazione collettiva, a indirizzare in sede di rinnovo contrattuale quota-parte degli incrementi di trattamento economico alla previdenza complementare, considerato che la portabilità del contributo, nei termini indicati, può depotenziare i fondi negoziali frutto della contrattazione medesima.

C'è anche da chiedersi se il venir meno dell'inciso in parola, inibisca effettivamente alle parti sociali, portatrici delle prerogative di cui all'art. 39 Cost., ogni determinazione al riguardo.

Anche di tale revisione è comunque rinviata l'efficacia al 1° luglio 2026 (comma 202 cit.) e, nel contempo, entro il medesimo termine la Covip è chiamata a diramare proprie direttive.

Fondo di Tesoreria INPS: criteri dinamici e soglie progressive

Un ultimo accenno alle modifiche apportate ai limiti dimensionali delle aziende interessate dal trasferimento degli accumuli a titolo di Tfr, dei propri dipendenti, al Fondo di Tesoreria, gestito dall'Inps.

In tal senso l'art. 1, comma 203, della legge di bilancio, aggiunge due ultimi periodi all'art. 1, comma 756, l. n. 296/2006, che ha previsto e disciplinato la costituzione e l'operatività di tale Fondo.

In forza di tali due periodi, coerentemente con la finalità di rendere prevedibili i flussi, mutano i criteri secondo cui affluiscono al Fondo stesso gli accantonamenti a titolo di Tfr. La pregressa lettura statica delle soglie dimensionali, che sovente produceva effetti casuali per le imprese in crescita, è sostituita dal parametro della media annuale degli addetti della azienda, riferita all'anno precedente.

Con decorrenza 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento opera per i datori che raggiungono la soglia così calcolata: nel biennio 2026-2027 la soglia è 60 addetti; per gli anni 2028-2031 vale la soglia ordinaria (indicata nella parte previgente del comma 756) di 50 addetti; dal 1° gennaio 2032 la soglia è 40 addetti. In ogni caso il computo è dinamico, su media annua dell'anno precedente.

La progressività evita salti regolatori e consente un ampiamento graduale del novero delle aziende interessate dal trasferimento, verso Tesoreria, degli importi da accantonare per la costituzione del Tfr.

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