La Corte costituzionale su percorso rieducativo, violenza sessuale di gruppo, decreto Caivano e danneggiamento

La Redazione
07 Gennaio 2026

Con il deposito del 29 dicembre 2025, la Consulta ha affrontato diverse questioni di legittimità costituzionale in materia penale.

Riduzione di pena per la partecipazione al percorso rieducativo

Con la sentenza n. 201, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima, per violazione, tra gli altri, dei principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, una norma del 2024 che ha modificato la disciplina della liberazione anticipata (art. 69-bis ord. penit.).

La liberazione anticipata consiste nella detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre a favore del condannato che partecipi al percorso rieducativo, consentendo l'anticipazione del fine pena e dell'accesso ad altri benefici. Fino al 2024 il detenuto poteva chiedere ogni sei mesi il riconoscimento del beneficio, ottenendo verifiche periodiche sul proprio percorso. La riforma 2024 ha spostato tale valutazione alla fine pena o al momento della richiesta di altri benefici. La Corte ha ritenuto che questo meccanismo ha fatto «venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se positivo, assicurava immediatamente a quest'ultimo il diritto alla riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito soltanto in futuro, ma sulla quale sin da subito poteva fare affidamento» ragionevolmente certo.

Violenza sessuale di gruppo e diminuente per i casi di minore gravità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui non consente di applicare la diminuente per i casi di minore gravità, già prevista per la violenza sessuale semplice e per gli atti sessuali con minorenne.

Secondo la Corte, è irragionevole che, quando la condotta concreta presenta un disvalore sensibilmente inferiore rispetto al modello tipico del reato, il giudice non possa ridurre la pena, che per la violenza sessuale di gruppo parte da un minimo di otto anni di reclusione.

Pur ribadendo l'ampia discrezionalità del legislatore nella scelta delle fattispecie criminose e delle pene, la Corte afferma il limite della manifesta irragionevolezza: solo una pena proporzionata al caso concreto garantisce  individualizzazione e funzione rieducativa.

La formulazione ampia dell'art. 609-octies  ricomprende condotte molto diverse tra loro per gravità e disvalore, con il rischio di sanzioni sproporzionate, soprattutto in presenza di un minimo edittale particolarmente severo. Il maggior disvalore tipico della violenza di gruppo è già valorizzato dall'autonoma fattispecie e dal più grave trattamento sanzionatorio rispetto all'art. 609-bis.

Messa alla prova dell'imputato minorenne per i delitti di violenza sessuale di minor gravità

Con la sentenza n. 203, la Corte costituzionale ha esaminato la legittimità del comma 5-bis dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, introdotto dal d.l. n. 123/2023 (decreto Caivano), che vieta la sospensione del processo con messa alla prova per imputati minorenni nei casi di violenza sessuale aggravata (nonché omicidio e rapina aggravati).

Le questioni erano state sollevate dai GUP dei Tribunali per i minorenni di Roma e Bari. La Corte ha ritenuto non fondata, rispetto agli artt. 3,27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., la censura diretta alla scelta legislativa di escludere la messa alla prova per i delitti di  violenza sessuale, qualificati come reati particolarmente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori.

Pur ribadendo che, per il minore, la funzione rieducativa della pena ha una speciale preminenza e che la messa alla prova minorile ha finalità proprie, la Corte riconosce al legislatore un margine di discrezionalità nel definire i requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, specie in ragione della rilevanza del bene protetto.

Tuttavia, la  norma  è stata giudicata  sproporzionata  nella parte in cui esclude la messa alla prova anche quando la violenza sessuale rientra nei «casi di minore gravità» ex art. 609-bis, comma 3, c.p. Ciò contrasta con la  ratio  della circostanza attenuante, che consente una diminuzione della pena fino a due terzi, senza corrispondente apertura alla messa alla prova.

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale  del comma 5-bis, nella parte in cui non fa salvi i casi di minore gravità.

Danneggiamento e sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato

La Corte costituzionale, con sentenza n. 207/2025, ha dichiarato  infondate  le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze sull'art. 635, comma 5, c.p., relativo al reato di danneggiamento.

Secondo la Consulta, non è irrazionale che la  sospensione condizionale della pena  sia obbligatoriamente  subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose  del reato, oppure – se il condannato acconsente – allo svolgimento di  attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato.

La norma ha una forte vocazione rieducativa: da un lato mira a ripristinare lo status quo ante, aumentando la consapevolezza del reo; dall'altro richiama il vincolo di solidarietà sociale. Essa rafforza quindi la funzione risocializzante della sospensione condizionale, specie rispetto a condotte spesso di mero vandalismo.

La Corte esclude anche la disparità di trattamento rispetto al furto pluriaggravato con violenza sulle cose, poiché nei due reati la violenza ha funzione diversa e manca una reale omogeneità strutturale.

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