ATP per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile
06 Gennaio 2026
Con la novella legislativa, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc. Pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445-bis c.p.c., potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere definito con una declaratoria di improcedibilità. In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. n. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche. Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata (cfr. art. 445-bis, comma 6, c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio (previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445-bis c.p.c. In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale. |