Giudizio di cassazione: qual è il contenuto dell'obbligo di produzione della sentenza impugnata?
08 Gennaio 2026
Massima È procedibile – in quanto rispettoso dell'art. 369 c.p.c. - il ricorso per cassazione ove la sentenza impugnata sia prodotta nel fascicolo telematico con attestazione di conformità resa dal difensore della parte ricorrente, allegata al fascicolo telematico di parte in forma integrale, ma con inversione di pagine. Il caso Nella presente fattispecie, il Collegio rilevava – esaminando la sentenza oggetto di ricorso per cassazione – che la stessa, prodotta nel giudizio con attestazione di conformità resa dal difensore della parte ricorrente, era allegata al fascicolo telematico di parte in forma integrale, ma con inversione di pagine. La questione Come è noto, in forza dell'art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione va depositato, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, unitamente a «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». L'avvento del processo telematico ha reso necessario un adattamento interpretativo di tale previsione, in grado di coniugare l'esigenza di consentire il controllo – da parte del giudice dell'impugnazione – dell'adempimento posto a carico del ricorrente con l'esigenza di non gravare detto ricorrente di ulteriori adempimenti. Sul punto, la Corte di legittimità ha ribadito che dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici (Cass. n. 13198 /2025). In questo specifico sopra nominato caso, il Collegio ha ritenuto che la produzione come operata dal ricorrente non determini alcuna preclusione, sulla base del principio che «la produzione di una sentenza in copia autentica, che sia completa ma in cui nella scannerizzazione digitale sia stato invertito l'ordine delle pagine, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU - se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti». Le soluzioni giuridiche La pronuncia in commento risulta pienamente allineata con il sistema interpretativo che permea il processo telematico già espresso dal giudice di legittimità, in armonia con le indicazioni CEDU. Tale sistema da un lato ridimensiona la rilevanza della formale attestazioni di conformità all'originale da parte dell'avvocato, che l'utilizzo delle forme telematiche di creazione e scambio di documenti digitali in sostanza rende quasi superata alla luce delle informazioni che possono trarsi dal sistema; dall'altro valorizza la immodificabilità del documento digitale come presidio vero e sostanziale della conformità. Infatti, in ordine all'attestazione del cancelliere di autentica della copia analogica della sentenza digitale, si è chiarito che «l'attestazione di conformità all'originale della copia, resa dal cancelliere, della sentenza civile in forma digitale dimostra anche l'avvenuta sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non tramite querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale, c.d. CAD), le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (cfr. Cass. n. 15074/2017 ). Con riferimento, invece, al potere di autentica appositamente conferito ai difensori, la Corte di cassazione ha precisato che «In tema di processo telematico, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221/2012, nel testo ratione temporis vigente (la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata il 4.8.2015), disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico». In motivazione, la Corte ha argomentato analiticamente, chiarendo che «il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012 , nel testo vigente ratione temporis deve ritenersi applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perché non prevede alcuna espressa delimitazione di carattere temporale ma pone, invece, l'accento sul contenuto del «fascicolo informatico», tanto da chiarire nell'« incipit » che le copie informatiche presenti nei fascicoli informatici dei «procedimenti indicati nel presente articolo» equivalgono all'originale (Così Cass. n. 26479/2017). Va osservato che la disposizione non avrebbe alcuna ragione di essere ove fosse riferita ai soli atti per i quali, a decorrere dal 30 giugno 2014 è obbligatorio il Processo Civile Telematico perché si tratterebbe all'evidenza di «atti nativi digitali». In realtà è proprio l'apertura della norma che attesta la volontà del legislatore di estendere l'ambito di applicazione della disposizione in esame oltre l'area della obbligatorietà e addirittura della facoltatività del deposito telematico, disponendone l'applicazione a tutti gli atti «digitalizzati» in conformità al PCT (quindi proprio alle copie informatiche presenti nei fascicoli informatici). Tale considerazione pare intesa a superare l'interpretazione precedente (Della quale è esempio Cass. n. 2791/2016), secondo cui il potere di conformità era ritualmente espletabile solo nei giudizi iniziati successivamente al 30 giugno 2014 ed in riferimento agli atti originali telematici. Il principio sopra riferito è stato richiamato anche da ulteriore pronuncia con la quale si è ribadito che «Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, nel testo ratione temporis vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo ratione temporis vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico», in tal modo respingendo un'eccezione di nullità di un'ordinanza, comunicata a mezzo PEC, perché priva della firma digitale del cancelliere (Cass. n. 93/2020). È stato poi affermato che il potere di autentica del difensore, ai fini della notifica a mezzo PEC, può essere esercitato anche rispetto ad una sentenza del giudice di pace – ufficio presso cui all'epoca non era ancora stato attivato il PCT – anche se in tale situazione non esista neppure, materialmente, un fascicolo informatico da cui estrarre il provvedimento, dal momento che il provvedimento può essere rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e, poi, in un momento successivo, allegato al messaggio PEC e attestato conforme dal difensore notificante ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53 del 1994 (Cass. n. 19517/2019, la si veda con nota di S. CAPRIO, Idoneità della notifica a mezzo PEC della sentenza del giudice di pace ai fini della decorrenza del termine breve, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 23 ottobre 2019). Quanto, poi, ai requisiti dell'autentica, ancora la Corte di cassazione (Cass. n. 20747/2018) ha affermato che l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione (sicché, nella specie, è stata ritenuta insufficiente, oltre che tardiva, la contestazione relativa alla mancata indicazione di formati, tipologia di firma digitale, stato di validità dell'eventuale certificato associato alla firma, eventuale esistenza di una marca temporale). Tale attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221/2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; è stato, quindi, precisato che il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Ne deriva allora (Cass. n. 26200/20247) che tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità. In proposito, si era in precedenza evidenziato (Cass. n. 23213/2024) che ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. In ogni caso, la necessità dell'attestazione di conformità è stata correttamente esclusa (Cass. n. 7489/2021) nell'ipotesi di notifica telematica del duplicato informatico. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la rilevanza della completezza del documento digitale che contiene la sentenza impugnata deve porsi in relazione con le concrete esigenze processuali di percezione da parte del giudice dell'impugnazione del contenuto della stessa, al di là del mero veicolo che traghetta quel contenuto dal giudice che ha emesso la decisione al giudice che deve esaminarlo per verificarne la tenuta alla luce delle censure proposte dalle parti. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente stabilito, con argomentazioni evidentemente tese a identificare un punto di equilibrio tra le esigenze di cui si è detto che sia il meno isostatico possibile – e quindi idoneo a dare stabilità agli orientamenti interpretativi – che (Cass. n. 12971/2024) nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022. Da ciò deriva che nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022 (In argomento L. CONTE, Il rapporto tra deposito del duplicato informatico della sentenza e procedibilità del ricorso per cassazione, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), 24 luglio 2024, e da C. DI CESARE, Il deposito di copia della sentenza priva dei dati identificativi e l'ammissibilità del ricorso per cassazione, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), 3 settembre 202411). Difatti (Così Cass. n. 325/2024; conforme sia Cass. n. 13198/2025 sia Cass. n. 17962/2025) nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto mediante il deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, che ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione, aggiungendo che è ormai divenuta impossibile una dichiarazione di improcedibilità alla luce dei princìpi stabiliti dalla sentenza Corte EDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024. Osservazioni La soluzione interpretativa seguita dal provvedimento in nota si pone in linea di stretta e coerente continuità con altre pronunce della Corte di Legittimità, in cui si è valorizzato e mantenuto centrale il dato sostanziale rispetto alla forma. Si è già difatti affermato che in tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché «tagliata» in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU - se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti (Cass. n. 9873/2025). Come si osserva in motivazione, «tale linea interpretativa è del resto in linea con la più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022; e, più di recente, Corte EDU, Patricolo e altri c. Italia 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2, § 68), la quale ha riconosciuto l'importanza che la digitalizzazione della giustizia ha per gli Stati contraenti e ha rilevato che le tecnologie digitali possono contribuire a una migliore amministrazione della giustizia, ma ha al contempo sottolineato che l'imposizione di requisiti per presentare documenti elettronicamente deve essere proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito». Centrale resta quindi l'affermazione della sopra richiamata sentenza CEDU, Patricolo e altri c. Italia, 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2, § 68, nella quale si è sottolineato come l'art. 369 c.p.c. in origine sia stato pensato per i procedimenti cartacei e debba quindi adattarsi al processo telematico. Nel particolare contesto della transizione telematica, vi è la necessità di adattare con una certa flessibilità i requisiti formali riferibili ai documenti cartacei alla documentazione informatica, come raccomandato anche nelle linee guida sull'archiviazione elettronica dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ n. 15 del 2021, in cui si invitano gli Stati ad assicurare una certa flessibilità e a limitare gli oneri amministrativi per gli utenti nel processo di trasformazione delle procedure giudiziarie e di messa in opera di sistemi di archiviazione elettronica). La Corte Edu ha ancora in tal pronuncia rilevato, inoltre, che, nel 2019, la stessa Cassazione aveva ripensato l'interpretazione adottata nelle sentenze impugnate e aveva stabilito che il mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall'articolo 369 del codice di procedura civile non doveva comportare l'improcedibilità del ricorso, qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositato l'attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell'udienza della causa (Cass., sez. un., n. 8312/2019). |