Disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura
09 Gennaio 2026
L'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive (Cass. n. 14950/2018). Ad ogni modo, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c., giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Di conseguenza, sono tardive tutte le – generiche - doglianze concernenti il difetto di prodromico avviso bonario e la dedotta violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973 e degli artt. 7 e 10 legge n. 212/2000. |