Quando la conversazione intercettata è corpo del reato?

09 Gennaio 2026

La Corte di cassazione, in tema di intercettazioni, ha stabilito che la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive.

La sentenza

In una fattispecie in tema di corruzione, la Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabile la conversazione riproducente l'intervenuto pactum sceleris, le cui prestazioni reciproche erano state eseguite in momenti successivi.

Il ricorso dell'imputato aveva dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 235 e 270 c.p.p., in relazione alla ritenuta utilizzabilità di tre conversazioni intercettate tra due indagati che, secondo la sentenza in commento, rappresentano “la pietra angolare dell'accusa” e che sono state autorizzate nell'àmbito di un diverso procedimento per un reato privo di connessione con quello oggetto del presente giudizio. Secondo la concorde lettura dei giudici di merito, esse sarebbero utilizzabili in quanto “corpo del reato”, avendo gli interlocutori, con quei dialoghi, concluso il loro patto corruttivo ed essendo quest'ultimo sufficiente per l'integrazione del reato: la successiva esecuzione delle prestazioni promesse – aggiunge la Corte d'appello – avrebbe «procrastina[to] l'esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo, secondo lo schema della corruzione propria antecedente».

La difesa, richiamando le Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 32697 Floris, Rv. 259776, e diverse pronunce di legittimità successive di segno conforme, deduceva che la conversazione intercettata costituisce corpo del reato solo allorché essa non soltanto integri la condotta criminosa, ma altresì la esaurisca: ciò che, invece, non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui al patto corruttivo è seguita l'esecuzione delle prestazioni reciprocamente promesse, dovendo perciò ritenersi consumato il reato solo in questo successivo momento.

Osserva la sentenza che alcuni aspetti della vicenda sono indiscussi. Tale è, anzitutto, il contenuto di quella conversazione, nel corso della quale gli interlocutori si sono scambiati le rispettive promesse di reciproci favori: Sorrentino, cioè, quello di agevolare i candidati segnalatigli da Cariello, facendo conoscere loro in anticipo gli argomenti delle domande d'esame ed impegnandosi ad emendare le loro risposte eventualmente errate; e Cariello, dal suo canto, quello d'intercedere presso i colleghi sindaci ed i funzionari competenti, per impedire la nomina di Memoli a presidente del consorzio (il tenore del dialogo è nitido, la relativa trascrizione si può leggere alle pagg. 71-79 della sentenza di primo grado, sintetizzata, sul punto, da quella d'appello a pag. 13). Egualmente incontroverso, poi, è che la relativa attività d'intercettazione fosse stata autorizzata nell'àmbito di un diverso procedimento, relativo ad un reato non connesso con quello del quale il ricorrente è imputato in questo giudizio. Così come nessuno dubita, infine, in diritto, che, in tali casi, lo sbarramento disposto dall'art. 270 c.p.p., all'utilizzo delle conversazioni intercettate per la prova del diverso reato non operi allorché esse integrino ex ipsis la relativa fattispecie criminosa, perciò costituendo “corpo del reato” (per tutte, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 32697 Floris, Rv. 259776, ribadita in motivazione anche da Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, dep. 2020, n. 51 Cavallo, Rv. 277395).

Questione controversa, invece, è se il dialogo intercettato debba non solo integrare il reato, ma altresì “esaurire” la relativa condotta tipica. La difesa ricorrente dà risalto, a tal fine, alla massima ufficiale dell'appena citata “sentenza Floris”, che in quei termini si esprime («in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa»): e, considerando che il patto corruttivo stretto tra Sorrentino e Cariello nel loro colloquio intercettato ha poi avuto esecuzione, conclude nel senso che tale conversazione non abbia esaurito il reato, non potendo perciò essere considerata “corpo” del medesimo. Così, però, non è. Il ricorrente trascura di considerare quel che invece correttamente ha condotto la Corte d'appello a disattendere il relativo motivo di gravame: la distinzione, cioè, tra “perfezione” e “consumazione” del reato; tra l'integrazione del contenuto minimo previsto dalla fattispecie legale, che, pertanto, segna il momento in cui il reato viene ad esistenza (cioè, si perfeziona); e quello in cui l'offesa criminale tipica viene meno e, di conseguenza, il reato cessa di esistere (e, dunque, si consuma: su tale aspetto, tra altre, in motivazione, proprio in tema di corruzione, Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2024, n. 22814 Mazzeo, Rv. 286646; Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2022, dep. 2023, n. 168 Cannarile, Rv. 284266; Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2022, n. 28988 Cirillo, Rv. 283494).

Osserva la sentenza in esame che, nel delitto di corruzione, quei momenti possono non coincidere, poiché esso si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa – e quindi con una condotta semplicemente dichiarativa o comunicativa – ovvero con la dazione o la ricezione dell'utilità; e, quando alla promessa faccia seguito la dazione o la ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (in questi termini, per tutte, Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2010, n. 15208 Mills, Rv. 246583). Facendo applicazione di tali princìpi al caso in rassegna, è agevole rilevare, allora, come, nel corso del loro dialogo intercettato il 26 novembre 2019, Cariello e Sorrentino si siano scambiati le reciproche promesse di favori; come, pertanto, essi abbiano in tal modo stipulato il loro accordo corruttivo; come, di conseguenza, mediante tale loro comportamento semplicemente dichiarativo, essi abbiano “perfezionato” il delitto di corruzione; e come, dunque, la registrazione del dato dichiarativo, e la sua trascrizione, costituiscano corpo del reato e possano perciò essere utilizzate ai fini della relativa prova di colpevolezza, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 270 c.p.p.

Nel confrontarsi con la sentenza delle Sezioni unite Floris, la Corte di cassazione osserva che essa non può condurre a diverse conclusioni. Si riconosce che, effettivamente, nella relativa motivazione si legge che «la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa»; ma si obietta che è sintomatico del reale pensiero della Corte il principio di diritto espressamente enunciato dalle S.U. Floris, che, diversamente dalla massima estratta dall'Ufficio del massimario, non contiene alcun riferimento alla necessità che la conversazione intercettata altresì “esaurisca” il reato: «in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale». E, del resto, la conferma di tale lettura si rinviene, nel passaggio della motivazione immediatamente successivo a quello appena citato, in cui le Sezioni unite precisano che non possa considerarsi corpo del reato la «comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo».

Non vi può essere dubbio, allora, che, anche per le Sezioni unite, la conversazione intercettata che “perfezioni” un reato – integrandone l'intera condotta tipica e non solo una porzione, un “frammento” – costituisca corpo dello stesso, anche quando la condotta “si consumi” dopo ed al di fuori di tale momento dialogico e comunicativo. Del resto, al di là dell'esegesi del pensiero delle Sezioni unite, si presenterebbe priva di qualsiasi giustificazione logico-razionale una lettura normativa per cui una conversazione di per sé sufficiente ad integrare un reato non possa essere utilizzata in giudizio per la relativa prova, in applicazione del disposto dell'art. 270 c.p.p., soltanto perché i comportamenti consequenziali – che non incidono sulla sussistenza del reato ma, semmai, solamente sulla sua gravità – siano intervenuti in un momento successivo, magari soltanto per fattori contingenti e legàti al concreto dispiegarsi degli accadimenti (come può accadere, e frequentemente accade, nei cc.dd. “reati-contratto”: si pensi, per esempio, oltre che alla corruzione, alla compravendita di stupefacenti ed all'ipotesi, assai frequente nell'esperienza giudiziaria, di dialoghi contenenti la relativa pattuizione, con la definizione delle prestazioni contrattuali essenziali, tuttavia seguita dallo scambio droga-prezzo solo in un momento successivo).

Considerazioni finali

La sentenza in esame non può essere condivisa perché interpreta in modo estensivo e improprio la nozione di corpo del reato.

Essa affronta il delicato tema dell'utilizzabilità della conversazione intercettata in deroga alle disposizioni sulle intercettazioni e ne consente l'acquisizione come corpo del reato.

A nostro parere, sul punto occorre evitare di confondere il fatto tipico costituente reato con la sua documentazione.

Infatti, la conversazione non può quasi mai costituire di per sé corpo del reato, poiché altrimenti si finisce con il confondere il risultato dell'intercettazione con la cosa materiale (nastro, disco o filmato) che documenta il fatto costituente reato, in quanto mezzo o prodotto della condotta criminosa, nonché la stessa condotta criminosa con l'attività esterna della sua documentazione. In questo senso si era anche formato un orientamento giurisprudenziale, anche se non maggioritario: Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 2001, n. 33187 Ruggiero, Rv. 220273; Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2011, n. 10166 Fiori, Rv. 249952.

In realtà, l'intercettazione costituisce corpo del reato solo nella marginale ipotesi in cui è la stessa registrazione ad integrare la condotta delittuosa, quale, ad esempio, la indebita ripresa di notizie ed immagini della vita privata svolgentisi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., sanzionata dall'art. 615-bis c.p. (sentenza cit. n. 10166 del 2011).

Si registra pure una sentenza su una fattispecie identica a quella esaminata dalla pronuncia in commento, in cui si è ritenuto che le conversazioni "esauriscono" la condotta criminosa dell'art. 326, comma 1, c.p. e non sono meramente evocative o rappresentative di fatti-reato autonomamente esistenti, Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2022, n.4139/2023, ha ritenuto utilizzabili come corpo del reato le conversazioni intercettate, annullando però la sentenza perché i relativi supporti non erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 431, lett. h), c.p.p., bensì, piuttosto, come atti e verbali di intercettazione.

La pronuncia in esame non può essere condivisa, anche perché, per giungere all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, reinterpreta la pronuncia delle Sezioni unite CSU 26.6.2014, Floris e altro, n. 32697, Rv 259776, che avevano ritenuto utilizzabili soltanto i rumori del motore, spinto ad alti giri, e della prima marcia inserita per danneggiarlo volutamente, ma non i dialoghi intercorsi tra gli imputati.

In particolare, nella fattispecie da esse esaminata, le Sezioni unite Floris ricordarono che, secondo la contestazione, «gli imputati, quali militari in servizio presso l'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Muggia, comandati in servizio di perlustrazione a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata CC AV157, avevano mandato intenzionalmente il motore "fuori giri", portato l'autovettura alla velocità di circa 100 km/h e innestato per due volte la prima marcia, provocando la rottura del cambio e del differenziale e ,quindi, il deterioramento o la distruzione, in parte, di cosa mobile appartenente alla Amministrazione militare». Le stesse S.U. conclusero che, mentre costituiscono corpo del reato e sono quindi utilizzabili come tale i rumori di fondo del motore spinto fuori giri e della prima marcia inserita, al contrario, «i contenuti comunicativi oggetto di intercettazione e registrazione non costituiscono, nel caso i n esame, corpo del reato e sono soggetti ai limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 270 c.p.p.».

Invece, la sentenza in commento, per consentire l'utilizzazione dei risultati dell'intercettazione, che sono inutilizzabili ex art. 270 c.p.p., riesuma la distinzione tra “perfezionamento” e “consumazione” del reato.

Una distinzione nata nella dottrina tedesca che contrapponeva il vollendung (momento perfezionativo del reato) al beendigung (momento ultimativo del reato). La questione riguarda la possibilità che, nel delitto di corruzione che presenta una condotta alternativa, l'offesa si realizzi sia tramite promissio che tramite datio, per cui l'ultima condotta attuata potrebbe essere considerata, soprattutto a fini di posticipare la decorrenza del termine prescrizionale, la consumazione “finale” del reato (orientamento in passato condiviso anche dalle Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2010-dep. 21.4.2010, n. 15208, Mills), in modo analogo al reato a consumazione prolungata. Ma ormai i delitti di corruzione sono considerati dalla stessa giurisprudenza reati permanenti, dopo le modifiche ad essi apportati con la l. n. 190/2012 dalla c.d. riforma Severino, (in questo senso, esplicitamente, Cass. pen., sez., VI, n. 40237/2016), per cui la teoria proposta nella sentenza annotata è ormai superata ed evidentemente strumentale a consentire l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Infatti, è vero che nell'enunciazione del principio le Sezioni unite Floris affermarono che «la conversazione o comunicazione intercettata, costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale». Ma è nella motivazione che va cercata la ratio e la spiegazione del principio stesso. E nella motivazione della sentenza Floris le Sezioni unite sentirono il dovere di precisare che «la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa “integri ed esaurisca la fattispecie criminosa”, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo».

Ed è proprio quest'ultima la fattispecie in esame, nella quale gli imputati, nelle loro conversazioni, si accordarono per un patto corruttivo, ma l'esecuzione delle prestazioni promesse, da una parte, e il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, dall'altra, avvennero successivamente e quindi le conversazioni intercettate non esaurirono la fattispecie corruttiva, ma si trattava di «una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte» e non costituisce quindi corpo del reato.

D'altronde, il ricorrente era stato condannato per corruzione propria (cioè per aver ricevuto utilità per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e non solo per averne accettato la promessa) e quindi il corpo del reato si è realizzato nel momento successivo in cui le prestazioni promesse furono poste in essere, non in quello precedente dell'accordo corruttorio.

Ingenerosa appare infine la decisione laddove, non solo non accoglie la delicata e controversa questione sull'individuazione del corpo del reato, ma addirittura dichiara inammissibile il ricorso “per genericità e manifesta infondatezza”: invero, esso non sembra né generico e, come abbiamo visto, tanto meno manifestamente infondato.

Una sentenza, dunque, assolutamente non condivisibile.

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