La domanda trasversale e l’istanza di differimento dell’udienza: la parola alle Sezioni Unite
12 Gennaio 2026
Massima La sezione terza della Suprema Corte ha disposto, ex art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza, sulla necessità - per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto nel medesimo processo - di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, analogamente a quanto previsto dall'art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo. Il caso Nel gennaio 2004 Tizio aveva proposto nei confronti di Mevia azione di simulazione avente ad oggetto un atto di divisione con cui alla convenuta era stata assegnata la proprietà di un cespite in Piove di Sacco. Nel dicembre 2009 la convenuta Caia aveva alienato il suddetto immobile a Sempronia (più altri), dando atto, nel relativo contratto, della pendenza del giudizio di simulazione e con esclusione della garanzia per evizione. Con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di appello di Venezia aveva accertato la natura simulata dell'atto di alienazione e dichiarato l'immobile di esclusiva proprietà di Tizio che otteneva, soltanto in data 3 agosto 2017, la restituzione del cespite. Nel settembre 2018 Tizio agì in giudizio per la condanna di Mevia e di Sempronia (più altri) al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione nel periodo tra il 9 aprile 2103 ed il 3 agosto 2017. Dal proprio canto Mevia, oltre al rigetto della domanda attorea, spiegò domanda di manleva nei riguardi di Sempronia (più altri), chiedendo, ex art. 269 c.p.c., la fissazione di altra udienza, richiesta poi accolta dal Tribunale. Al contempo Sempronia (più altri), nel resistere alla domanda attorea, proposero domanda di manleva nei confronti dell'altra convenuta Mevia, senza però formulare istanza di differimento di udienza. All'esito del giudizio, il Tribunale di Padova condannò Sempronia (più altri) in solido tra loro, al pagamento in favore di Caio di euro 42.900, per l'illegittima occupazione; e condannò pure Mevia, ai sensi dell'art. 1483, comma 2, c.c., a manlevare gli altri convenuti delle somme che questi ultimi erano tenuti a corrispondere all'attore. Tale decisione è stata appellata, in via principale, da Mevia; in via incidentale condizionata da Sempronia (più altri). Caio, dal proprio canto, contraddisse alle impugnazioni. La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione principale e in reiezione di quello incidentale, ha dichiarato inammissibile (per difetto di istanza di differimento della prima udienza) la domanda di manleva spiegata da Sempronia (più altri), confermando il capo della sentenza di prime cure, di condanna di costoro al risarcimento del danno per illegittima occupazione. Avverso tale decisione Sempronia (più altri) hanno proposto ricorso per cassazione; dal proprio canto Mevia e Caio hanno resistito con separati controricorsi. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza ex art. 380-bis.1 c.p.c. La questione Il ricorso si fonda su tre diversi motivi. Il primo motivo, nel censurare la dichiarata inammissibilità della domanda di manleva formulata in primo grado dai ricorrenti, riguarda la violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c. Al momento di proposizione della manleva, la convenuta Mevia aveva già depositato la propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza, sicché ella «aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati». Salvo precisare che, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, la giurisprudenza di legittimità era prevalentemente nel senso della non necessità dell'istanza di spostamento di udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso altro convenuto, orientamento sul quale i ricorrenti avevano confidato; pertanto, il diverso indirizzo (condiviso dalla Corte veneziana),affermato dalla Cassazione nell'anno 2021, costituiva un overrulling processuale, che non avrebbe dovuto pregiudicare i ricorrenti. Il secondo motivo attiene alla nullità della sentenza per motivazione assente o soltanto apparente: nel capo di pronuncia con cui si rigetta l'appello incidentale, è stato sic et simpliciter affermato che «il rigetto della domanda di condanna svolta da Tizio avverso Mevia poteva tuttavia essere oggetto di impugnazione solo da parte dello stesso Tizio». Il terzo motivo censura l'attribuzione all'una o all'altra delle parti convenute la responsabilità per i danni da occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà dell'attore, per violazione di diverse norme di diritto (artt. 81 e 100 c.p.c.; artt. 1147, 1148, 1483, comma 2, 2652, n. 4, 2043 e 2697 c.c.). Le soluzioni giuridiche Le soluzioni giuridiche arretrano davanti al primo motivo di ricorso, a causa del suo carattere logicamente preliminare e del contrasto sussistente nella giurisprudenza di legittimità riguardo alla cd. domanda trasversale (e cioè la domanda di un convenuto nei confronti di un altro convenuto che nel silenzio del legislatore è comunque ritenuta ammissibile, attribuendo al destinatario detta domanda il nome di «domanda trasversale» ed al convenuto della stessa il nome di coevocato). Il Collegio, pertanto, ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione sulla necessità -per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo - di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall'art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo. Osservazioni In forza di un primo indirizzo della Suprema Corte il convenuto che formula una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza di cui all'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente il rispetto dei termini e delle forme stabilite dall'art. 167, comma 2, c.p.c. per la domanda riconvenzionale. Segnatamente, si è ritenuto la vocatio in ius non necessaria «per essere la parte già presente nel processo», purché la domanda in questione - a norma degli artt. 167 e 183 c.p.c. - fosse proposta entro la prima udienza, seppur non strettamente dipendente dalla pretesa fatta valere dall'attore, per ragioni di economia processuale e di concentrazione dei giudizi (Cass. 15/06/1991, n. 6800; Cass. 29 aprile 1980, n. 2848). In breve, per la domanda di un convenuto nei confronti di altro convenuto, si considerava sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme di cui all'art. 170 c.p.c., non occorrendo la notificazione di una citazione e, quindi, un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. La suddetta comunicazione assicurerebbe, dunque, di per sé il rispetto del contraddittorio; di contro «costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese» (Cass. 25 maggio 1999, n. 5073; Cass. 17 marzo 1990, n. 2238; Cass. 26 marzo 1971, n. 894; Cass. 4 gennaio 1969, n. 9; Cass. 15 maggio 1963, n. 1202; Cass. 25 febbraio 1963, n. 466. Più di recente hanno aderito a tale impostazione: Cass. 26/10/2017, n. 25415; nonché Cass. 23/03/2022, n. 9441, che - in ordine alla domanda di un convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa ad opera di altro convenuto ha ritenuto che la proposizione di siffatta domanda, qualificata riconvenzionale, non esigesse le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo «per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio». In definitiva si può concludere che – per tale filone interpretativo - è fuori luogo parlare di «chiamata in causa» rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio. Un diverso orientamento ha, invece, subordinato l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo (vale a dire la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire). In questi termini si è espressa Cass. 15 febbraio 2011, n. 8315, per cui il convenuto, laddove intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, non può formulare una mera domanda riconvenzionale, dovendo evocare l'altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo. Ciò, si badi, alla luce della diversa causa petendi. Successivamente è stato ribadito dalla Cassazione che «rispetto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa»: e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire. In breve: il regime della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, viene di fatto desunto da quello della chiamata in causa del terzo, tramite un'interpretazione estensiva dell'art. 269 c.p.c., per cui è «terzo» qualsiasi soggetto «estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti». Rimanendo in attesa della soluzione da parte delle Sezioni Unite, possiamo concludere che la partita si gioca tra il diritto di difesa (del coevocato anche nell'ipotesi di applicazione della disciplina della domanda riconvenzionale), ed il principio di ragionevole durata del processo. Riferimenti Ronco, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro, in Giur. It., 1999, 2290 e segg.; Vullo, La domanda proposta da un convenuto contro l'altro: condizioni di ammissibilità, termini e forme, in Giur. It., n. 8-9, 2002, p. 1030. Più di recente: Conte, Qualifica, forma e termini per l'ammissibilità della domanda “trasversale” proposta da un convenuta contro un altro, in Giustiziacivile.com, 14 giugno 2022; Della Pietra, Le modalità di riproposizione della domanda trasversale, in Giusto proc. civ., 2021, 673 ss.; Morello, Note sulla c.d. domanda trasversale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 389 ss.; Razzini, Riflessioni e spunti sulla domanda trasversale, in Judicium.it del 6 novembre 2024 |