Congedo parentale e abuso del diritto
30 Dicembre 2025
Il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tuttavia, la titolarità di un diritto potestativo non significa anche possibilità di esercizio arbitrario dello stesso: il congedo parentale deve, infatti, essere fruito per la cura diretta della prole e lo svolgimento di qualunque altra attività, che non si ponga in diretta relazione con detta cura, costituisce un abuso del diritto. L'assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve, dunque, porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al figlio, configurandosi per tale congedo una ratio analoga a quella delineata dalla giurisprudenza in materia di permessi exl. n. 104/1992, in relazione ai quali può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ove l'attività di fatto svolta sia diversa dall'assistenza al familiare disabile. (Cfr.: Cass. sez. lav., 9 settembre 2025, n. 24922). |