Trattenuta in busta paga come sanzione disciplinare in assenza di contestazione al lavoratore
12 Gennaio 2026
In termini generali, l'irrogazione della sanzione disciplinare da parte del datore si sostanzia in una manifestazione unilaterale della determinazione di esercizio del potere disciplinare che, in quanto destinata a incidere sulla posizione del lavoratore, è produttiva di effetti se comunicata all'interessato, il quale ha la facoltà di accettarla o di contestarla. Sotto questo aspetto, dunque, non può distinguersi tra la mera “adozione” della sanzione disciplinare dalla “comunicazione” della stessa, non essendo configurabile alcun provvedimento sul piano disciplinare se la volontà datoriale non viene esternata mediante la comunicazione all'interessato del provvedimento stesso. Pertanto, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la possibilità per il datore di far valere il risarcimento del danno derivante da un comportamento inadempiente del lavoratore, ciò non può anche legittimare un diretto incameramento a titolo risarcimento prima dell'adozione e comunicazione della sanzione, dovendo la norma contrattuale collettiva essere interpretata in rapporto ai principi generali in materia di procedimento disciplinare. Ne consegue che la trattenuta operata dal datore sulla busta paga prima della contestazione disciplinare non può ritenersi legittima. (Cass. civ., sez. lav., ord., 2 ottobre 2025, n. 26607). |