Compenso per la fase istruttoria nel rito del lavoro: quando spetta
12 Gennaio 2026
La Corte di cassazione, con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 452, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli in una controversia tra una lavoratrice agricola, N.N.P., e l'Inps relativa alla ripetizione di presunti indebiti per indennità di disoccupazione agricola percepite tra il 1986 e il 1989. Il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda della lavoratrice, dichiarando prescritto il diritto dell'Inps a ripetere l'indebito e condannando l'Istituto al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.865 euro oltre accessori. In appello, la lavoratrice lamentava, tra l'altro, la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria, sostenendo che vi fossero attività riconducibili a tale fase. La Corte d'appello respingeva il gravame, ritenendo che la decisione di primo grado fosse fondata sul solo rilievo, a livello di allegazioni, della prescrizione, senza alcun concreto svolgimento di attività istruttoria. Investita del ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, la Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato. In primo luogo, ha rilevato un difetto di specificità: la ricorrente richiamava documenti senza riportarne il contenuto nel ricorso e senza adeguata localizzazione, in violazione dell'art. 366, primo comma n. 5, c.p.c., e tendeva di fatto a sollecitare una rivalutazione del merito. Nel merito, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese ex d.m. 55/2014, la semplice produzione documentale in altre fasi non equivale allo svolgimento di una fase istruttoria. Nel giudizio d'appello, il compenso per la fase istruttoria è riconoscibile solo se, nella prima udienza di trattazione, siano state svolte specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o sia stata fissata un'udienza per attività istruttorie o di trattazione. Applicando tale principio al rito del lavoro, la Corte ribadisce che, pur svolgendosi tutte le attività (comprese quelle istruttorie) tendenzialmente in un'unica udienza ex art. 420 c.p.c., il compenso per la fase istruttoria non spetta sempre e comunque, ma solo se vi sia stata un'effettiva attività istruttoria rilevante ai fini della decisione. Nel caso concreto, la causa era stata definita sulla base delle sole allegazioni del ricorso introduttivo e la ripetizione di deduzioni a verbale nelle udienze di rinvio non integrava una vera e propria fase istruttoria. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando la lavoratrice alle spese in favore dell'Inps. Cass. civ., sez. lav., ord., 8 gennaio 2026, n. 452 |