TUN: aggiornati gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità
12 Gennaio 2026
Si ricorda che, con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, era stato emanato il regolamento recante la tabella unica (TUN) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209). Nel decreto presidenziale si precisava – art. 1, comma 2 – che all'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si sarebbe dovuto provvedere con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Con il decreto 10 dicembre 2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 41 – il Ministero ha dunque provveduto ad aggiornare: la tavola 1.B. dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, di cui all'allegato I; le tabelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, di cui, rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II. In particolare, si legge nella premessa al decreto, l'aggiornamento della TUN tiene conto della misura del saggio degli interessi legali fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 2% mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, adottato ai sensi dell'art. 1284 c.c., nonché dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025, maggiorato dell'1,7% rispetto al mese di aprile 2024. Il decreto entra in vigore l'11 gennaio 2026 e solo per le lesioni conseguenti a fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025 (5 marzo 2025). |