Cessazione dell’appalto e mancato subentro di un solo lavoratore presso l’impresa subentrante
17 Dicembre 2025
In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223/1991, espressamente prevista dall'art. 7, co. 4-bis, del d.l. n. 348/2007 (l. conv. con mod. n. 31/2008), presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'impresa subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative, ovvero a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni. L'applicabilità la disciplina di cui alla l. n. 223/1991 è, dunque, esclusa se la società subentrante non muta le precedenti condizioni di lavoro (es. proponendo la stipulazione di contratto a tempo parziale e non a tempo pieno come quello precedente), diversamente mancando la "riassunzione collettiva" alle medesime condizioni di quelle precedenti. Laddove il dipendente non riassunto dall'impresa subentrante sia, però, uno soltanto – come nel caso di specie – viene meno in radice la possibilità di riespansione della disciplina del licenziamento collettivo, considerato che la res controversa si riduce ad un solo rapporto di lavoro, presupponendo, invece, la disciplina prefata che la vicenda sottoposta al sindacato giurisdizionale abbia ad oggetto almeno cinque licenziamenti. In tal caso, trattandosi di un licenziamento individuale esso dovrà essere giudicato facendo riferimento alla disciplina normativa in materia di giustificato motivo oggettivo di recesso datoriale. (Cass., sez. lav., 09 settembre 2025, n. 24920). |