Competenza per territorio nelle controversie relative alla cd. carta docente
13 Gennaio 2026
Massima In tema di controversie relative al pubblico impiego, il principio per il quale, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla medesima P.A., la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, si applica anche ai giudizi relativi al diritto del docente a tempo determinato a fruire della cd. carta docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, in quanto, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine intrattenuti presso istituti ricadenti in diversi ambiti territoriali - astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di far scattare il criterio residuale ex art. 413, comma 7, c.p.c. -, l'oggetto della controversia giustifica l'unitaria considerazione di tali contratti per valorizzare la continuità fra quelli cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare il presupposto dell'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico, necessario per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica. Il caso Una docente a tempo determinato aveva adito il Tribunale di Roma per rivendicare l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per ciascuno degli anni compresi fra il 2020 e il 2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, precisando che negli anni scolastici in parola era stata destinataria di supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021 e fino al termine degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, presso istituto scolastico di Roma e, al momento del deposito del ricorso, presso scuola primaria di Scafati. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla difesa del Ministero, erroneamente dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno. La Corte di cassazione, adita in sede di regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., evidenziava la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Roma, fondato sull'ubicazione dell'ufficio presso il quale il ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario ricade il Comune di Scafati. La questione La regola generale in tema di competenza per territorio nelle materie del pubblico impiego privatizzato è dettata dall'art. 413, comma 5, c.p.c., che la appunta in capo al giudice «nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto». Trattasi di foro esclusivo e inderogabile, rispondente all'esigenza primaria di consentire al pubblico dipendente di agire in giudizio in condizione di prossimità al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché di evitare la concentrazione del contenzioso nella sede centrale del datore di lavoro pubblico. Anche questa fattispecie di competenza ha riguardo a un criterio sostanziale della nozione di sede dell'ufficio, avendosi riguardo alla sede di effettivo servizio, purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per l'operatività, in luogo della sede in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni, non rilevante ai fini dell'individuazione della competenza (Cass., sez. VI, 29 febbraio 2012, n. 3111). Occorre, dunque, stabilire la specifica declinazione di tale regola processuale nel caso in cui un docente a tempo determinato agisca in giudizio, azionando il diritto alla carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, relativamente all'annualità in corso e a quelle pregresse, contraddistinte dall'intervento di ulteriori contratti a tempo determinato, scaduti al termine dell'anno scolastico, con adibizione a plessi scolastici ricadenti in diversi ambiti territoriali, astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi. Le possibili alternative ermeneutiche indicate dalla Corte risultano l'applicazione della regola di cui al 5° comma dell'art. 413 c.p.c., sulla base di una considerazione unitaria delle supplenze, valorizzando la continuità fra i contratti a termine cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, o il ricorso alla regola residuale di cui al 7° comma, che stabilisce che, qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applica la regola generale di competenza per territorio che, nel caso di specie, trattandosi di Amministrazione statale, darebbe luogo alla competenza centralizzata del Tribunale di Roma sulla base dell'art. 19 c.p.c. Le soluzioni giuridiche La Corte avvalora la tesi, sostenuta dal giudice di merito e dal P.M. in sede di regolamento di competenza, dell'applicazione dell'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio dinanzi al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, richiamando l'istituto dell'utilizzazione temporanea del pubblico dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa Amministrazione, evenienza in cui la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in conformità con la ratio legis di rendere più agevole il ricorso al processo e più snello il suo svolgimento, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass., sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 509). L'accoglimento del regolamento di competenza discendeva, dunque, dall'inesatta applicazione del corretto criterio di competenza, avendo il giudice di merito errato nell'individuazione del Tribunale nel cui circondario ricade l'istituto di ultimo servizio del docente. Osservazioni La Corte ricorre, dunque, al fine di dare soluzione alla questione, ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di mobilità territoriale nell'ambito del pubblico impiego, dove si registrano diverse fattispecie, che hanno dato luogo all'enunciazione di regole, in punto di competenza territoriale, accomunate dalla finalità di consentire un più agevole accesso del dipendente al processo e alle relative fonti di prova. Così, nei richiamati casi dell'utilizzazione o assegnazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, nei quali la competenza per territorio è stata determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, e di avvalimento, comando o distacco, nei quali il rientro presso l'ente di appartenenza non equivale a «cessazione del rapporto» presso l'ente che si è avvalso della prestazione ai fini dell'art. 413, comma 5, c.p.c. (Cass., sez. VI, 22 dicembre 2011, n. 28519). A ben vedere, tuttavia, la fattispecie di successione di contratti a tempo determinato non appare strutturalmente assimilabile a quella della variazione della sede di adibizione in virtù di fattispecie di utilizzazione temporanea, presupponendo l'una l'esistenza di una pluralità di rapporti caratterizzati da soluzione di continuità giuridica e temporale e l'altra la presenza di un unico rapporto, contraddistinto dalla temporanea adibizione del dipendente ad altra sede lavorativa. Alla conclusione circa l'applicabilità della regola dettata dall'art. 415, comma 5, c.p.c. può pervenirsi facendo applicazione degli ordinari criteri processuali, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie. La rivendicazione del beneficio della carta docenti in relazione a una pluralità di contratti di docenza a tempo determinato, ciascuno dei quali riferito a un anno scolastico, è qualificabile alla stregua di cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c., che consente la proposizione di una pluralità di domande nei confronti della stessa parte, anche nei casi in cui tali domande rimandino, come nel caso di specie, a diversi criteri di competenza per territorio. Per l'individuazione, nel caso di specie, del criterio di competenza, non può, dunque, che farsi riferimento al dettato testuale dell'art. 413, comma 5, c.p.c., che rimanda alla sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto che, avuto riguardo alla ratio della fattispecie, deve intendersi alla stregua di ultimo dei rapporti di lavoro a termine, in essere o cessato alla data di proposizione del ricorso. |