Erronea introduzione dell'opposizione a d.i. per crediti relativi a locazione di immobile urbano

La Redazione
13 Gennaio 2026

Il Tribunale di Catania ha esaminato le conseguenze dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobile urbano – e perciò disciplinata dall’art. 447-bis c.p.c. –, proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anzichè con ricorso depositato nella cancelleria (Trib. Catania, 19 febbraio 2025, n. 4294).

In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque, per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge «la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte».

(In applicazione del richiamato principio, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'opposizione, essendo  l'atto stato depositato in data 23 aprile 2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., pur essendo stata notificata l'opposizione nel rispetto di detto termine (notifica d.i. 5 marzo 2024 – notifica opposizione 15 aprile 2024 – iscrizione a ruolo 23 aprile 2024).

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