La Suprema Corte sulla prova del danno catastrofale

La Redazione
14 Gennaio 2026

La Cassazione ha ritenuto non esigibile, dai parenti della vittima di medical malpractice, una prova positiva circa la consapevolezza da parte del de cuius della propria imminente morte (ad es. mediante una dichiarazione espressa), considerate le gravi condizioni in cui questo versava in quel momento.

Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione, i parenti di un paziente defunto a causa della “malpractice” dei medici di un’Azienda ospedaliera chiedevano in sede di merito il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale.

La Corte d’appello di Perugia, adita dagli stessi parenti della vittima, escludeva la risarcibilità nella fattispecie del danno morale catastrofale con una motivazione che la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento delle censure mosse dai parenti della vittima, ha giudicato illogica e del tutto apodittica, al punto da ridondare nella sua inesistenza.

La Corte d’appello aveva infatti affermato che il fatto che il paziente fosse rimasto vigile sino all’aggravamento delle sue condizioni – ciò pacificamente risultante dalla cartella clinica – avrebbe implicato, per lo stesso de cuius, l’esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita, e dunque l’esclusione del danno catastrofale.

Tale consequenzialità è stata giudicata errata dalla Suprema Corte, secondo la quale «l'essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino».

Altrettanto illogico risulta, a giudizio dei giudici di legittimità, esigere dai ricorrenti una «prova positiva della consapevolezza da parte del de cuius dell’approssimarsi – si badi anche solo possibile – della propria fine, quale sarebbe una espressa "dichiarazione" di tale consapevolezza da parte sua, evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava e comunque da raccogliere da soggetti presenti (che non si sa chi potessero essere) non è dato, o – lo si dice per absurdum – "una lettura del suo pensiero"». «Risponde – prosegue la Corte – a massima di comune esperienza che una persona che venga a trovarsi nelle gravissime condizioni descritte in atti in sede ospedaliera possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa del suo sopravvivere».

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