Ancora perplessità sul requisito dei trattamento di sostegno vitale introdotto dalla Corte Cost. n. 242/2019
14 Gennaio 2026
Massima Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., come innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 242/2019, limitatamente alle parole "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" - ponendosi le stesse in contrasto con gli articoli 2,3,13,32, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e ravvisando nella parte di norma segnalata il concreto pericolo di una arbitrarietà applicativa e di un pregiudizio lesivo del principio di eguaglianza in relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che non implichino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale. Il caso Dovendo provvedere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, il g.i.p. del Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 29 settembre 2025, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 580 c.p., come innovato dalla sentenza additiva n. 242/2019 della medesima Corte, con riguardo al requisito della permanenza in vita della persona mediante “trattamenti di sostegno vitale”. La scaturigine della vicenda che ha determinato la (nuova) remissione degli atti per decidere la legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., in questa come in altri casi similari, è ricorrente. Ovvero la punibilità dell'aiuto al suicidio assistito, ad opera di alcuni membri dell'Associazione Luca Coscioni, indagati per il delitto di aiuto al suicidio “pietoso” di un malato terminale. Come si legge nell'ordinanza annotata, il suicidio assistito riguardava un'anziana signora affetta da anni da una forma avanzata di parkinsonismo da paralisi sopra nucleare progressiva, una patologia degenerativa appartenente al gruppo delle cosiddette tau patie. La patologia comporta una progressiva paralisi della muscolatura volontaria, conservando il paziente l'operatività delle attività cardiache e respiratorie, di fatto escludendo qualsiasi possibilità di recupero. L'anziana, essendo ancora abile alla masticazione, non era più in grado di portarsi i cibi alla bocca, manteneva la continenza delle feci e delle urine, ma non poteva recarsi in bagno in autonomia, né tantomeno svolgere le funzioni igieniche e complementari all'atto, allo stesso modo riusciva ancora a spostarsi per pochi metri con deambulatore, ma non poteva raggiungerlo in autonomia, nè assicurarsene stabilmente la conduzione. L'anziana, seppur gravemente malata, era peraltro pienamente capace all'auto-determinazione. Evidenziava il G.I.P. che, dal punto di vista psichico, la persona, da sempre attiva e sportiva, proponesse nell'occasione una sofferenza lacerante nel sentirsi ingabbiata ed ingessata in un corpo che non le consentiva più autonomia alcuna e ciò determinava una demoralizzazione ed un marcato avvilimento. Al punto che la stessa aveva espresso la ferma volontà di congedarsi dalla vita nel modo che la stessa riteneva più dignitoso per sè, auto somministrandosi un farmaco letale secondo le note procedure previste dalla normativa. Il percorso era stato quindi avviato presso una clinica svizzera nella quale la stessa, coadiuvata dai membri dell'associazione Luca Coscioni, vi era stata accompagnata ed ivi la malata era stata in grado di innescare la procedura che l'aveva condotta ad un celere decesso. La questione È costituzionalmente legittimo il testo dell'art. 580 c.p., a seguito dell'intervento additivo della Corte cost. n. 242/2019, in riferimento al requisito del trattamento di sostegno vitale? Le soluzioni giuridiche Evidenzia il g.i.p. che il paziente compos sui è in grado di rifiutare le cure, quale espressione del principio di autodeterminazione terapeutica, che è forma di manifestazione della personalità del paziente ex art. 32 Cost., al punto che, col rifiuto terapeutico, egli può legittimamente abdicare alla propria vita, se lo desideri. Per il paziente affetto da patologie progressive ed invalidanti, è intervenuta la Corte Costituzionale (Corte cost. n. 242/2019) che ha ritenuto non punibile la condotta di aiuto al suicidio del malato, semprechè ricorrano le note condizioni soggettive dalla medesima Corte enucleate, quali: a) una patologia irreversibile; b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che la stessa ritenga assolutamente intollerabili; c) e che sia tenuto in vita mediante trattamento di sostegno vitale; d) per quanto la stessa sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Evidenzia il remittente che la persona che fu aiutata a compiere l'atto suicidiario, seppur affetta da patologia irreversibile, “non implicava però l'utilizzo di mezzi di trattamento di sostegno vitale, essendo il mantenimento in vita, pur nelle acclarate ingravescenti condizioni, non condizionato da tali metodiche”. Pur richiamando la pronunzia assolutoria della Corte d'Assise di Massa del 27 luglio 2020, che aveva fornito un'interpretazione estensiva del requisito del trattamento vitale del paziente (su cui infra), il g.i.p. esclude, nel caso di specie, di potere perseguire il medesimo percorso ricostruttivo; chiarendo che “l'elevato rango degli interessi beni giuridici in rilievo, unitamente alla specificità della materia, inducono il giudicante a desistere da qualsivoglia defatigante lettura costituzionalmente orientata, di contro ravvisando la possibilità di un miglior profitto in un autorevole intervento della Corte”. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. viene ritenuta dal G.I.P. petroniano non manifestamente infondata da un duplice punto di vista, oltrechè rilevante agli effetti della eventuale pronunzia del decreto di archiviazione. Da un canto, si evidenzia la pretesa lesione del principio di eguaglianza tra pazienti (art. 3 Cost.), dato che sarebbe discriminatorio ammettere al suicidio assistito i soli malati sostenuti in vita da presidi di trattamento vitale. Dall'altro, si richiama ancora la violazione dell'art. 2 della Costituzione (anche in correlazione con gli artt. 13 e 32 Cost.), ovvero la violazione del principio personalista unitamente alla libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte di natura terapeutica, dato che la presenza del requisito in questione limiterebbe la libertà di avvalersi di un aiuto a porre fine alla propria vita in modo dignitoso nelle condizioni di sofferenza e malattia indicate. Osservazioni La Corte Costituzionale, in una recente pronuncia (Corte cost. 20 maggio 2025, n. 66). La pronunzia ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 580 c.p., che sottopone la punibilità dell'aiuto al suicidio al requisito del trattamento di sostegno vitale), ha ribadito il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali dalla medesima Corte fissati nella pronunzia n. 242/2019 per la non punibilità dell'aiuto al suicidio. Evidenziando che, in difetto di una legislazione che disciplini la materia, tali requisiti sono funzionali a creare una “ cintura di protezione” per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di compiere l'estremo ed irreversibile gesto del suicidio assistito subiscano interferenze di ogni genere, condizionanti l'atto suicidiario. Si evidenzia che, in materia, vi deve essere un necessario bilanciamento di interessi contrapposti; da una parte, l'autodeterminazione individuale del paziente non deve essere influenzata da circostanze esterne, perché altrimenti non sarebbe più tale; e, dall'altro, lo Stato ha il primario dovere di tutelare la vita di ogni individuo. Cosicchè il primo livello di tutela consiste nell'evitare il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e fragili dato che si trovano in situazioni di fragilità e sofferenza nell'effettuare una scelta cruciale, qual è quella di porre termine alla loro vita. Si tratta quindi di evitare che la richiesta di accesso al suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata. Evidenzia ancora la Corte un secondo livello di tutela, volto a contrastare “derive sociali o culturali” che inducano le persone malate a compiere scelte suicide, quando invece potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso. Si tratta cioè di tutelare il malato, continua la Corte, contro il “dovere di morire” per “non essere di peso” agli altri, posto che in tal modo si rischierebbe di collidere col principio personalista che anima la Costituzione, non disgiunto dal rischio di un “grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, “invisibili”. Ulteriori aspetti. Si evidenzia, ancora, che sono le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite dalla Corte, dato che il contatto con i sanitari e con una struttura effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di terapie palliative può garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere ad ogni persona l'opportunità di confrontarsi con la malattia e con l'ultimo tratto di vita, in maniera dignitosa e libera da sofferenze. In questa prospettiva, il requisito in oggetto svolge quindi una funzione garantista a tutela del paziente terminale, affinchè la scelta compiuta sia, meditata, profondamente ponderata e non condizionata da fattori estranei che la possano influenzare. Se è vero che la giurisprudenza costituzionale, anche di recente, ha ribadito la legittimità costituzionale del requisito del sostegno vitale onde scriminare la condotta di aiuto al suicidio assistito, lo stesso esplicando la funzione di “cintura di sicurezza” contro scelte avventate e poco ponderate da parte di paziente gravemente provato dalla malattia e dal dolore; tuttavia l'interpretazione estensiva del requisito in parola, come suggerito da parte della Corte d'Assise di Massa in data 27 luglio 2020 (in Giustizia Civ. Com, 20121, con nota adesiva di Cappelli, La nozione di trattamento di sostegno vitale dopo la sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale: il caso Trentini), sembra avere fatto breccia anche nella giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte apuana, dovevano qualificarsi trattamenti di sostegno vitale anche trattamenti di tipo farmacologico, come pure di natura assistenziale, medico o paramedico, la cui mancanza avrebbe innescato nel malato un processo di indebolimento delle funzioni organiche, il cui esito sarebbe stato la morte. Nella specie, il Trentini era soggetto a periodica evacuazione manuale delle feci. La nozione allargata ed in bonam partem era stata condivisa, oppure criticata (sul punto, si vult, Masoni, Diritti del paziente fra trattamenti sanitari e fine vita, Milano, 2023, 270-272). Ebbene, la Corte Costituzionale, in una recente pronunzia (Corte cost. 18 luglio 2024, n. 135, che ha respinto la q.l.c. dell'art. 580 c.p., anche con riguardo al requisito del trattamento di sostegno vitale, “il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza”. A commento, la Tripodina, Suicidio medicalmente assistito: essere o non essere tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ? Questo il dilemma, in Giur. Cost., 2024, 4, 1467 e segg., si riferisce ad una “sentenza di rigetto che può dirsi interpretativa” e di “interpretazione autentica”) si è chiaramente richiamata a quell'interpretazione estensiva del requisito, come suggerito dalla giurisprudenza di merito, facendola propria. In particolare, si è precisato che rientrano nella nozione di trattamenti di sostegno vitale del paziente, non solo idratazione ed alimentazione artificiale (art. 1, comma 5, l. n. 219/2017, procedure che il paziente può legittimamente rifiutare, “in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”), ma anche, più in generale, quelle “procedure che sono normalmente compiuto da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o Cargivers che si facciano carico dell'assistenza del paziente”, quali, per riprendere taluni esempi, “l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco delle vie bronchiali”. Quest'interpretazione vale semprechè tali procedure, precisa sempre la Corte Cost., “si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo” (§ 8). La scelta compiuta dalla pronunzia in commento, di rimettere, ancora una volta, a distanza di poco meno di due anni, la questione del requisito del trattamento di sostegno vitale alla valutazione della Corte cost. che, per ben due volte in tempi ravvicinati (nel 2024 e nel 2025), l'ha rigettata, giudicando infondate le questioni sottoposte, prognosticamente non sembra in grado di far mutare lo stato della legislazione, in assenza di innovativi argomenti giuridici a supporto. L'annotata costituisce peraltro trasparente sintomo dell'insoddisfazione che la prassi e, ancor prima, la società civile, manifesta verso una legislazione, come più volte evidenziato, ormai non più al passo con i tempi, in quanto lesiva di fondamentali diritti del malato terminale ex art. 32 Cost. e che esige un incisivo, profondo rinnovamento ordinamentale, conformemente ai valori espressi dalla Costituzione. Mentre il tentivo di normazione in materia, dopo una prima approvazione da parte della Camera dei Deputati, si è arenato al termine della passata legislatura. In mancanza di questo indispensabile intervento di riforma, l'attuale condizione del paziente terminale che intenda porre termine alla propria vita di sofferenza in modo dignitoso, oltrechè rispettosa del proprio vissuto personale, non si addice ad una nazione civile ed evoluta, dato che costringe i propri cittadini ad “emigrare” per potere esercitare taluni diritti essenziale della personalità garantiti dagli artt. 2 e 32 Cost., anche “nella fase finale della vita” (come da rubrica dell'art. 2, l. n. 219/2017). Neppure si dimentichi che il livello di tutela del paziente fragile, terminale, straziato dalle sofferenze e che intenda porre termine alla propria vita ritenuta non più dignitosa, costituisce il metro per verificare la qualità di una civiltà umana, di una cultura e, alla fin fine, di una democrazia (v. Masoni, op. cit., 345). Come si è riportato in precedenza, l'anziana aiutata a morire in Svizzera da Marco Cappato e collaboratori “necessitava di fare ricorso all'ausilio di terzi per ogni sua basilare occorrenza”; non riuscendo ormai più, per il progredire della patologia, a portare i cibi alla bocca, come pure a recarsi in bagno autonomia ed a raggiungere il deambulatore che l'avrebbe aiutata nella deambulazione, come si legge nell'ordinanza. La stessa era persona non autonoma a compiere taluni atti della vita quotidiana, in quanto “affetta ormai da paralisi della muscolatura volontaria”. L'anziana, aiutata a morire da Cappato e collaboratori, non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, essendo unicamente impedita in taluni movimenti del corpo, in quanto paralizzata. La sua condizione non rientrava nel paradigma indicato dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 242/2019 e neppure poteva essere invocata l'interpretazione più benevole ed estensiva del requisito in parola predicata da Corte cost. n. 135/2024, come correttamente ritenuto dall'annotata. In concreto e nel caso di specie, difettando il requisito del t.s.v., appare dubbia per i facilitatori del gesto suicidiario, la scriminabilità della condotta di aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. In presenza di condotta di aiuto al suicidio posta in essere al di fuori delle condizioni di liceità indicate dalla Consulta, la condotta degli indagati sarebbe penalmente rilevante. Semprechè la Corte Cost., cui sono stati nuovamente rimessi gli atti, non decida di estendere l'alveo applicativo della scriminabilità della condotta in oggetto, in particolare ritenendo di prescindere dal requisito del trattamento di sostegno vitale. |