Plurime adesioni a oo.ss. del datore e ccnl applicabile ai lavoratori
22 Dicembre 2025
Con riferimento al tema in questione si rammenta che l'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore, il lavoratore non potrà aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se a ciò la controparte non è obbligata per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. Pertanto, non è consentito al datore iscritto a una associazione sindacale, che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni dipendenti un contratto collettivo differente da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perché egli è pure iscritto all'organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che, però, non è coerente con quella svolta dai dipendenti interessati. Infatti, con l'iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro il datore, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con l'attività di lavoro svolta dai dipendenti, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta nella stessa contrattazione collettiva. Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dall'iscrizione ad un'associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nell'applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore. Del resto, se la volontà espressa dalle parti in sede dovesse prevalere su quella che deriva per effetto iscrizione datoriale all'associazione di categoria, o persino dell'iscrizione di entrambe le parti alle organizzazioni stipulanti, il contratto collettivo finirebbe per smarrire la sua funzione perdendo qualsiasi efficacia generalizzata sul piano soggettivo. (Cfr.: Cass., sez. lav., 17 ottobre 2025, n. 27719). |