Sequestro preventivo, confisca per equivalente ed esecuzione individuale: è applicabile il codice antimafia?

15 Gennaio 2026

La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul controverso rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria ed processo esecutivo individuale alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: per un verso, rispetto al neo-introdotto art. 317 c.c.i. e, per altro verso, con riferimento alle modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

Massima

In caso di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia (segnatamente, l'art. 55) si applicano anche nelle procedure esecutive individuali, dovendosi ritenere superato dall'innovazione normativa l'orientamento che privilegiava – in caso di sequestro volto alla confisca «ordinaria» – il criterio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie».

Va sottoposta al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. [così come interpretato in questa sede e pure da Cass. pen. n. 40323/2024] nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica il d.lgs. n. 159/2011 (cosiddetto codice antimafia), anziché la regola dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie, la quale consentirebbe, invece, di evitare un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei creditori e dell'aggiudicatario (o dell'acquirente in executivis), nonostante le peculiari esigenze di prevenzione proprie della normativa speciale».

Il caso

A seguito dell'opposizione del debitore esecutato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo la risoluzione della questione di diritto relativa all'individuazione del «regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)».

La Prima Presidente ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e, pertanto, ne ha assegnato la trattazione alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

La questione

La questione giuridica attiene il coordinamento tra il processo esecutivo individuale ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

Più segnatamente, i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 55 del codice antimafia anche sulle esecuzioni individuali, nonché sulla portata dell'art. 317 c.c.i. e sugli effetti delle modifiche di cui all'art. 104 bis disp. att. c.p.p. introdotti con il codice della crisi.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie attiene ad un sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., sopravvenuto sia all'inizio dell'esecuzione forzata sia all'iscrizione delle ipoteche iscritte dai creditori del proposto, poiché trascritto successivamente alle formalità civili.

Con riferimento a tale tipologia di sequestro, la giurisprudenza degli ultimi anni si è orientata nel ritenere che l'art. 55 del codice antimafia è applicabile soltanto alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che espressamente vi rinviano, con l'effetto di una prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo nel caso di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; diversamente, invero, tale disciplina non può essere applicata a diverse tipologie di confisca per le quali, invece, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri (Cass. n. 28242/2020; Cass. n. 26327/2021).

I giudici di legittimità osservano che rispetto all'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza civile – il quale, appunto, esclude l'applicabilità dell'art. 55 al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. volto alla confisca ordinaria – il giudice dell'esecuzione ha prospettato una possibile evoluzione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 317 c.c.i., ipotizzando che la norma riguardi anche le procedure esecutive individuali: da qui una prevalenza delle misure cautelari reali adottate in sede penale e, pertanto, l'applicazione dell'art. 55 ad ogni tipo di sequestro preventivo ai fini di confisca.

L'ordinanza in commento ricorda, inoltre, come la nota decisione delle Sezioni Unite penali della Suprema Corte (pronuncia n. 40797/2023) – sulla prevalenza del sequestro preventivo sulla liquidazione giudiziale – sia circoscritta soltanto alla predetta procedura concorsuale e non contiene alcun riferimento alle esecuzioni individuali: pertanto, sarebbe del tutto arbitrario attribuire all'art. 317 c.c.i. una portata precettiva più ampia, come, invece, sostenuto dalla giurisprudenza di merito. In questo senso, le regole del codice della crisi non trovano applicazione diretta nell'esecuzione individuale, neppure allo scopo di colmare una pretesa lacuna normativa rispetto al vincolo del pignoramento.

Secondo i Giudici della Terza Sezione civile, l'operazione dell'interprete volta a colmare un vuoto legislativo è un procedimento integrativo analogico che, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non è ammesso per una disciplina legislativa speciale come il codice della crisi e, in particolare, per una disposizione specifica come l'art. 317 c.c.i. Né, parimenti, può ritenersi che dall'assunto giurisprudenziale che la liquidazione giudiziale sarebbe un c.d. pignoramento universale possa derivare l'applicazione del codice della crisi in virtù di un'impropria analogia tra le procedure concorsuali liquidatorie ed esecutive individuali.

Aderendo a questo osservato dal Procuratore Generale, si afferma il principio per il quale le esecuzioni individuali e quelle collettive debbono essere regolate dalla normativa ad esse dedicata senza «ipotetici travasi di norme».

Dunque, posto che l'intervento di altri creditori nella procedura esecutiva non trasforma quest'ultima in liquidazione concorsuale, deve escludersi che la regola di cui all'art. 317 c.c.i., dettato in merito alla liquidazione giudiziale, disciplini l'esecuzione forzata individuale ed i rapporti tra questa ed il sequestro di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p. volto ad una confisca ordinaria: in considerazione della limitata portata applicativa dell'art. 317 c.c.i. alla liquidazione concorsuale, la disposizione non comporta una novità normativa tale da modificare l'indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio di risoluzione dei conflitti tra le misure adottate in sede penale e i gravami civili è quello dell'ordo temporalis.

La Suprema Corte, infine, ribadisce come il codice della crisi ha altresì innovato l'art. 104 bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.: l'ampia nozione di «tutela dei terzi» comprenderebbe, così, anche i creditori, pignorante ed intervenuti, di una procedura esecutiva individuale che ha ad oggetto i beni colpiti dal sequestro preventivo, nonché l'aggiudicatario degli stessi.

Nonostante non possa riconoscersi un'applicazione diretta, l'art. 317 c.c.i. comporta delle innovazioni da considerare indirettamente ai fini interpretativi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. Secondo un'interpretazione strettamente letterale di quest'ultimo, nonché per ragioni di coerenza logica e sistematica, oltre che in conformità con la tendenza legislativa ad estendere le norme del codice antimafia oltre il loro originario campo di applicazione, i giudici di legittimità chiariscono che le regole di cui al d.lgs. n. 159/2011 disciplinano anche i rapporti tra il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. preordinato alla confisca c.d. ordinaria e le procedure esecutive individuali, nonché la stessa confisca.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'unica possibile lettura dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., non suscettibile di qualsiasi alternativa interpretazione costituzionalmente orientata, è il seguente: «in caso di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia (segnatamente, l'art. 55) si applicano anche nelle procedure esecutive individuali, dovendosi ritenere superato dall'innovazione normativa l'orientamento che privilegiava – in caso di sequestro volto alla confisca «ordinaria» – il criterio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie».

Tuttavia, conclude la Corte, l'applicazione del codice antimafia in caso di sopraggiunto sequestro preventivo volto alla confisca ordinaria e, dunque, la sottoposizione della soddisfazione del creditore ipotecario alle condizioni dello stesso codice, sarebbero contrarie agli artt. 3,24 e 42 Cost. perché si precluderebbe al creditore ipotecario (sia pur estraneo alle eventuali attività criminali del debitore) di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia, che attribuisce allo stesso uno ius sequelae ed il diritto ad essere soddisfatto con preferenza in sede di espropriazione e senza limitazione non derivante dall'eventuale incapienza del bene pignorato.

Pertanto, è stata rilevata d'ufficio e sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. laddove prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del codice antimafia anziché la regola dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie che, invece, permetterebbe di evitare un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei creditori e dell'aggiudicatario o dell'acquirente in executivis.

Osservazioni

La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul controverso rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria ed processo esecutivo individuale alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: per un verso, rispetto al neo-introdotto art. 317 c.c.i. e, per altro verso, con riferimento alle modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

In questo senso, i giudici di legittimità, per il tramite dello strumento di nomofilachia preventiva, ex art. 363-bis c.p.c., hanno colto l'occasione per una sistemazione di un quadro normativo frammentato a seguito delle riforme del 2019 e del 2022 (riferite, rispettivamente, all'introduzione del citato codice della crisi ai sensi del d.lgs. n. 14/2019 e delle modifiche ad esso apportate secondo il d.lgs. n. 150/2022).

Da un punto di vista sostanziale, la vicenda porta l'attenzione sulla natura giuridica del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente che, pur inserendosi nell'ambito del procedimento penale, rappresenta una misura idonea a produrre effetti sulla sfera patrimoniale del soggetto coinvolto, interferendo con l'esecuzione civile. Al contrario di quanto accade nel caso della confisca per prevenzione, quella per equivalente non presuppone un giudizio di pericolosità qualificata e risponde ad una esigenza sanzionatoria strumentale all'esecuzione della pena. Per tale ragione, invero, i conflitti tra formalità civili e penali sono risolti in virtù del criterio dell'ordo temporalis, in applicazione della certezza dei traffici giuridici e dell'affidamento dei terzi.

Nel processo esecutivo, il diritto del creditore ipotecario non si riduce ad una posizione di tipo procedimentale ma si sostanzia in un vero e proprio diritto reale di garanzia: l'eventuale sacrificio di tale posizione, in favore di una misura penale sopravvenuta, avrebbe l'effetto di tradursi sia in una compressione del diritto di credito ma anche in una limitazione della stessa garanzia reale con evidente ricadute anche da un punto di vista strettamente costituzionale.

In questa prospettiva, dunque, appare particolarmente efficace la distinzione ribadita dalla pronuncia in commento tra procedura esecutiva individuale e procedura concorsuale: la prima è volta alla soddisfazione del singolo creditore, la seconda dell'intero ceto creditorio, perseguendo una finalità di regolazione complessiva dell'insolvenza. In virtù di tale netta differenza, l'art. 317 c.c.i. non può essere esteso oltre il suo ambito applicativo senza violare il principio di specialità ed il divieto di analogia in materia di norme eccezionali.

Allo stesso modo, la rimessione alla Corte costituzionale evidenzia come un'estensione indiscriminata della disciplina del codice antimafia ai sequestri preventivi ordinari possa determinare una lesione dei diritti fondamentali dei terzi appunto con riferimento agli artt. 3,24 e 42 Cost., senza un fondamento adeguato rispetto alle esigenze di prevenzione criminale.

L'ordinanza in commento, in conclusione, contribuisce a chiarire anche i perimetri applicativi delle più recenti riforme, ribadendo la centralità del diritto processuale civile quale punto di equilibrio tra il potere sanzionatorio e la tutela dell'affidamento dei consociati.

Riferimenti

G. Bongiorno, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Riv. dir. proc., 1998, 448 ss.;

P. Farina, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione di beni confiscati, in Dir .fall., 2008, 493 e ss.;

S. Leuzzi, I rapporti fra misure ablatorie penali e liquidazione giudiziale nel CCII, in Il Fall., 2019, 12, 1440;

E. Quaranta, Sequestro penale e Codice della Crisi: evoluzione normativa e approdi della giurisprudenza di legittimità, in Dirittodellacrisi.it, 18 dicembre 2023;

S. Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca per misure di prevenzione, in Riv. es. forz., 2013, 251 ss.

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