Spese di lite: possono essere compensate per la sola contumacia del resistente?
15 Gennaio 2026
La contumacia è un fatto neutro, da cui non possono desumersi atteggiamenti soggettivi della parte convenuta in giudizio, in termini di mancata opposizione alla domanda proposta o di comportamento collaborativo. Per giurisprudenza consolidata «in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell'impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese». (In applicazione di tali principi, la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto fondato l'appello evidenziando che il Tribunale, pur accogliendo in pieno la domanda del ricorrente di accertamento della cessazione del contratto di comodato intercorso tra le parti e ordinando il rilascio dell'immobile, aveva compensato integralmente le spese del giudizio per il solo fatto della contumacia del resistente, interpretando erroneamente la contumacia come una mancata opposizione alla domanda). |