Informazione e confronto sindacale in emergenza Covid: la Cassazione esclude l’antisindacalità in presenza di relazioni atipiche ma sostanzialmente efficaci

La Redazione
15 Gennaio 2026

Il datore di lavoro che durante la pandemia ha negato gli incontri sindacali, non è punibile se sono stati comunque assicurati – anche con modalità atipiche ed estemporanee – i fini sostanziali di partecipazione e confronto propri della disciplina collettiva.

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive sull’informazione e il confronto sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta ai sensi dell’art. 28 l. n. 300/1970, ma tale antisindacalità non sussiste se, alla luce delle concrete circostanze, risulta che gli interessi alla partecipazione sindacale siano stati comunque assicurati, anche tramite forme atipiche e informali di relazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato la straordinarietà e repentinità della situazione pandemica, nonché la continuità dei contatti con le organizzazioni sindacali, escludendo che vi fosse stata una lesione concreta delle prerogative sindacali idonea a integrare una condotta antisindacale.

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