La Cassazione chiarisce il concetto di “somma assicurata” nelle assicurazioni contro gli infortuni

La Redazione
16 Gennaio 2026

La S.C. ha fornito utili chiarimenti in relazione ai concetti di “somma assicurata” e “massimale”, rimarcando la linea che separa l’assicurazione contro i danni (all’interno della quale rientra il genus dell’assicurazione contro gli infortuni) dall’assicurazione di patrimoni; nonché ai concetti di “menomazione” e “lesione” ai fini della valutazione dell’invalidità permanente.

Il giudizio, fino all'approdo in Cassazione, si era svolto in questi termini: il Tribunale di Cremona aveva condannato una compagnia di assicurazioni al pagamento di una somma pari a circa 1100.000.000 euro a titolo di indennizzo nei confronti di un giovane fantino che, caduto da cavallo, era rimasto paralizzato negli arti; ciò in forza di un contratto di assicurazione, di cui il ragazzo era beneficiario, che prevedeva che la “somma assicurata” ammontasse a 80 mila euro e che l'indennizzo (da liquidarsi secondo i criteri dettati dal d.p.c.m. 3 novembre 2010) dovesse aumentarsi di venti volte se l'infortunio avesse provocato, entro 60 giorni dall'evento, “tetraplegia o paraplegia” (nella pronuncia della Suprema Corte si evidenzia che, pur essendo il giovane rimasto vittima di “tetraparesi”, l'aumento del doppio decuplo dovesse comunque applicarsi, per essersi formato il giudicato sul punto). La Corte d'appello aveva accolto l'appello proposto dalla Compagnia, nella sostanza qualificando gli 80 mila euro come “massimale”, cioè come “tetto massimo dell'obbligo dell'assicuratore”: ha calcolato l'indennizzo ritenuto dovuto a termini di polizza, lo ha moltiplicato per venti e, rilevato che il risultato ottenuto eccedesse il presunto importo massimale, ha concluso che il debito dell'assicuratore dovesse contenersi entro tale cifra.

La Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'appello, ritenendola non rispettosa del principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) con riferimento alla clausola che prevedeva l'aumento per il doppio decuplo in caso di tetraplegia: secondo quella interpretazione, anche facendo riferimento alla percentuale minima di invalidità prevista per le lesioni del sistema nervoso centrale, 15%, la soglia di 80.000 euro verrebbe comunque superata, rendendo di fatto sempre inapplicabile la clausola.

La Suprema Corte ha ritenuto che la Compagnia ricorrente, mutuando il medesimo errore in cui era incorsa la Corte d'appello, avesse confuso il concetto di “somma assicurata” nell'assicurazione contro gli infortuni, con quello di “massimale” (nozione, quest'ultima, che viene in rilievo nel caso dell'assicurazione di patrimoni – da tenersi distinta dall' assicurazione contro gli infortuni di cui al caso di specie – ove sta ad indicare l'esposizione massima cui si obbliga l'assicuratore). La Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto:

«Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata».

La pronuncia contiene inoltre un ulteriore principio di diritto, relativo all'uso improprio ed ambiguo, nel contratto, dei termini “menomazione” e “lesione” (quest'ultima causa della prima):

«Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati».

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