Reiterazione dei rapporti di lavoro con il dirigente nominato ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001

08 Gennaio 2026

Nel regime dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, ove venga superato il termine massimo di cinque anni mediante il rinnovo di incarichi per attività ordinarie della P.A., è possibile richiedere il risarcimento del danno c.d. comunitario?

La giurisprudenza eurounitaria ha evidenziato la necessità che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie e che una disposizione nazionale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore in materia di personale (CGUE 14 settembre 2016, Pérez López; Corte di Giustizia 13.3.2014, Samohano). Ciò consente di affermare che, nel regime dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non potrà mai aversi il superamento del termine massimo quinquennale attraverso il rinnovo di incarichi per attività ordinarie della P.A., anche se su posti diversi. Diversamente opinando si finirebbe per impegnare un dirigente con le medesime modalità di un dirigente assunto a tempo indeterminato, mantenendone la precarizzazione e ciò in contrasto con la necessità, imposta dal diritto eurounitario, che gli incarichi a tempo determinato non possano sopperire a stabili esigenze di dotazione della P.A. Sul piano del diritto interno, inoltre, il reiterato rinnovo dell'incarico finirebbe per contrastare con il principio secondo cui all'impiego pubblico si accede, nella normalità, previo superamento di procedura concorsuale, nonché con la riserva alla contrattazione collettiva del trattamento retributivo spettante al dirigente, trattamento che l'art. 19 prefato consente di superare solo in ragione della temporaneità del rapporto. Pertanto, in caso di violazione della disciplina destinata ad evitare la illegittima reiterazione dei rapporti a termine, vale il principio alla stregua del quale la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, TUPI, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela, sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. (Cfr.: Cass., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27189; Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072).

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