Il minimale contributivo non è inciso da sospensioni concordate individualmente
16 Gennaio 2026
In termini generali, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali (c.d. minimale contributivo) non può essere inferiore al quantum che sarebbe dovuto ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (art. 1 d.l. 9 n. 338/1989 - l. conv. n. 389/1989). In linea con la giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'obbligo contributivo permane anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell'obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dallo stesso contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione. Tale conclusione trova fondamento nel principio dell'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, anche alla luce della funzione pubblicistica della prima, sottratta, pertanto, alla libera disponibilità delle parti del rapporto di lavoro. Ne consegue che il principio del minimale contributivo non può essere ridimensionato neppure in presenza di accordi individuali ove questi comportino il rischio di una contribuzione inferiore a quella dovuta secondo i parametri della contrattazione collettiva nazionale, emergendo esigenze di equità e sostenibilità del sistema previdenziale finalizzate a garantire che tutti i lavoratori, anche in contesti cooperativi o di impiego flessibile, maturino diritti pensionistici e assistenziali adeguati. (Cfr.: Cass., sez. lav., 18 novembre 2025, n. 30428; Cass., sez. lav., 14 maggio 2025, n. 12974). |