Requisiti per la costituzione delle RSA: la Corte Costituzionale “riscrive” l’art. 19 dello Statuto

Jacopomaria Nannini
19 Gennaio 2026

L’articolo esamina la sentenza n. 156 del 20 ottobre 2025 con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 della l. n. 300 del 1970 nella parte in cui non consente alle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale il diritto a costituire proprie RSA nelle unità produttive. La Corte ha ritenuto infatti il criterio selettivo reduce dal referendum del 1995 e dalla sentenza 231/2013 inidoneo perché esclude dai diritti sindacali in azienda quelle OO.SS sistematicamente estromesse dalla contrattazione anche se dotate di effettiva rappresentatività sul piano nazionale, non accogliendo quindi la nozione di “significativa” o “maggiore” rappresentatività prospettata nell’ordinanza di remissione bensì quella di “maggiore rappresentatività comparata”.

Massima

Se la libertà negoziale del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali o contrattuali a trattare, non può essere compressa, trattandosi di un riflesso della libertà di iniziativa economica, non può l'esercizio della libertà medesima tradursi in un surrettizio ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori, ragion per cui l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente ai lavoratori l'iniziativa di costituire RSA nell'ambito delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il caso

La segreteria provinciale del sindacato ORSA di Modena adiva il Tribunale di Modena per accertare l'antisindacalità della condotta di Seta (Società emiliana trasporti filoviari) consistente nel rifiuto di accordare la costituzione di una RSA ex art. 19 al sindacato ricorrente che, seppur firmatario di un Protocollo per relazioni sindacali con Seta (e l'associazione datoriale ASSTRA) e dotato di una significativa rappresentatività in azienda, non risultava firmatario - né partecipante alle trattative per la stipula - di alcun contratto collettivo applicato in azienda.

Il Giudice adito, accertata l'impossibilità di compiere una interpretazione adeguatrice dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, solleva una questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per “contrasto con gli artt. 3 e 39, Cost., nella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla effettiva rappresentatività dell'organizzazione sindacale, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando tale possibilità alle associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all'interno della singola unità produttiva”.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: è costituzionalmente legittimo l’art. 19, l n. 300/1970 nella parte in cui misura la rappresentatività sindacale esclusivamente in ragione della sottoscrizione del contratto collettivo applicato o della partecipazione alle trattative per la stipula di questo, prescindendo dall’accertamento in concreto della effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali? Quali sono le OO.SS comparativamente più rappresentative che la Corte Costituzionale ritiene legittimate a costituire la propria RSA?

Le soluzioni giuridiche

La Corte Costituzionale, a 13 anni dalla sentenza n. 231, è stata nuovamente interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art 19.

Il criterio selettivo dell'art. 19 al momento dell'ordinanza di remissione consentiva la costituzione della RSA esclusivamente a quelle OO.SS firmatarie di un contratto collettivo applicato in azienda (unico criterio dopo l'abrogazione referendaria della lett. a) che faceva riferimento alle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative) e, con la sentenza n. 231/2013, a quelle OO.SS che, seppur non firmatarie del contratto applicato, avessero partecipato alla stipulazione di quest'ultimo.

Nel 2013 la Corte approdava a tale decisione a valle delle ordinanze di remissione sollevate nell'ambito del celebre caso FIAT, ponendo così un “correttivo” di portata generale che fosse però al contempo idoneo a risolvere il problema dell'esclusione della FIOM dalla costituzione della RSA all'interno delle unità produttive delle Società del Gruppo Fiat (uscito dal sistema di contrattazione nazionale dei metalmeccanici per stipulare un accordo separato di “primo livello” in una negoziazione a cui la FIOM aveva partecipato senza però sottoscrivere il contratto).

Nell'ottica della sentenza n.231/2013 la partecipazione alle trattative, sebbene senza la firma del contratto, costituiva un indice di misurazione idoneo perché considerava rappresentative quelle OO.SS che riuscivano a imporre al datore di lavoro la propria partecipazione ai negoziati in quanto soggetti collettivi indispensabili in tale processo.

Nella sentenza in commento invece la Corte ritiene la norma esistente, seppur “corretta” dalla stessa Consulta nel 2013, costituzionalmente illegittima perché in essa vi è un vuoto di tutela “ nell'interstizio tra libertà d'impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge”.

Infatti, ad avviso della Consulta la libertà contrattuale del datore di lavoro, essendo ritenuta dalla Corte non comprimibile in quanto costituzionalmente tutelata e sottoposta al solo limite del divieto di farne un uso distorto ed abusivo (Cass., sez. lav.,10 giugno 2013, n.14511; Cass., sez. lav.,9 gennaio 2008, n. 212), consente di determinare discrezionalmente i sindacati titolati alla costituzione della RSA attraverso la libera scelta della controparte sindacale.

In questo modo l'art. 19, riconoscendo il diritto alla costituzione della RSA alle sole OO.SS ammesse alle trattative, risulta per la Corte costituzionalmente illegittimo dal momento che non consente l'accesso alla legislazione di sostegno a quei sindacati che, seppur dotati di un significato seguito fra i lavoratori, risultino esclusi dalle trattative da parte del datore di lavoro in ragione di scelte di mera opportunità imprenditoriale.

Individuato tale vulnus nella norma, la Corte si interroga su quali siano le “correzioni” apportabili entro i limiti a cui soggiacciono le sentenza c.d. additive, cioè pronunce con cui la Consulta può censurare la norma “introducendo” una regola tratta esclusivamente «da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento» ovvero da «soluzioni già esistenti» nel sistema normativo e selezionata «in modo coerente alla logica perseguita dal legislatore» (Corte cost, 23 gennaio 2019, n. 40;C.Cost, 10 novembre 2016, n.236).

La Corte non accoglie però la manipolazione suggerita nell'ordinanza di rimessione, ritenendo che quelli della “significativa” e “maggiore” rappresentatività siano criteri non presenti nell'ordinamento e che comunque la “maggiore” rappresentatività non possa essere re-introdotta in quanto abrogata nel 1995 in via referendaria.

I Giudici della Consulta ritengono allora utilizzabile, per “correggere” il suddetto vulnus e ampliare la platea delle OO.SS beneficiarie del diritto alla costituzione della RSA, l'addizione della nozione di “sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale”, essendo quest'ultima sistematicamente utilizzata dal legislatore negli ultimi 15 anni e rinvenendo peraltro previsioni in cui le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vengono espressamente poste dal legislatore  in relazione con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» (art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, come convertito) o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali» (art. 51, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e art. 2, comma 1, lettera e, della legge n. 76/2025).

Osservazione

Non si può non notare come il criterio della “maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale” ponga numerosi problemi applicativi data la difficoltà di individuare i sindacati effettivamente in possesso di tali requisiti. Infatti la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo è stata coniata e utilizzata negli anni dal legislatore, seppur con varie sfumature, per una specifica finalità selettiva: individuare all'interno di un dato perimetro quale fosse il CCNL leader (in quanto sottoscritto dalle OO.SS comparativamente più rappresentative) “autorizzato” ad esercitare un rinvio legale o da prendere a riferimento per la fissazione di un trattamento minimo retributivo, normativo o previdenziale. Nell’utilizzo di tale criterio, dunque, la “maggiore rappresentatività comparata” veniva sempre “misurata” attraverso il contratto collettivo, poiché “comparativamente più rappresentative” sono quelle OO.SS che costituiscono la coalizione sindacale firmataria di un CCNL dotata di maggiore rappresentatività aggregata all’interno di una “categoria”. È dunque evidente la difficoltà di utilizzare un siffatto criterio in una selezione come quella dell’art. 19 dove non occorre individuare un “prodotto” della autonomia collettiva ma direttamente un "soggetto” di questa. Nell’attesa di indispensabili chiarimenti giurisprudenziali si ipotizza che debbano avere diritto alla costituzione della RSA quelle OO.SS che, seppur non firmatarie di alcun contratto collettivo applicato in azienda né tantomeno partecipanti alle trattative, abbiano una rappresentatività “paragonabile” alle sigle firmatarie del CCNL leader (Marazza). Accedendo però ad un’altra prospettiva e mutuando i criteri di derivazione pattizia (T.U. del 2014) potrebbe parimenti sostenersi che siano comparativamente più rappresentativi quei sindacati dotati di quella rappresentatività nella categoria che li rende titolari del diritto di accesso alle trattative. Due prospettive radicalmente differenti che sono sintomo della grande indeterminatezza della fattispecie. Ci sono invece due effetti “indiretti” generati dalla sentenza di indubbia rilevanza.

In primo luogo le OO.SS firmatarie del CCNL leader potranno ora costituire RSA anche in quelle aziende che non applicano alcun contratto collettivo, cosa che non era possibile prima della sentenza in commento. La pronuncia costituisce infine una indiretta forma di contrasto del c.d. dumping contrattuale: nelle aziende in cui non si applica il CCNL leader le OO.SS firmatarie di quello considerato invece come tale potranno costituire la propria RSA, non essendo più possibile per il datore di lavoro “selezionare” indirettamente i sindacati beneficiari dell’art. 19 attraverso la scelta del CCNL da applicare.

Riferimenti

M. Marazza, Rappresentanza sindacale in azienda dopo C.Cost. n. 156/2025 (più rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, nuovi strumenti per governare il dumping contrattuale), in Giustizia Civile, 3 novembre 2025.

B. Caruso, La rappresentatività sindacale dopo la sentenza n. 156/2025: dalla soluzione arbitrale alla supplenza sistemica, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 504/2025

J. Nannini, Rappresentatività e rappresentanze sindacali in azienda, considerazioni a margine dell’ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di Modena, in Federalismi, 2025, 19.

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