Accertamento reddituale e CTU contabile nel giudizio di separazione

La Redazione
20 Gennaio 2026

La Cassazione cassa la decisione che aveva ridotto l’assegno per il figlio sulla sola base del licenziamento e della NASpI, senza approfondire – anche tramite CTU contabile – l’effettiva capacità reddituale e patrimoniale del genitore obbligato.

Nel giudizio di separazione, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della prole, il giudice di merito, ove dia rilievo a un mutamento sopravvenuto della capacità reddituale del genitore onerato (nella specie, licenziamento e percezione di NASpI), non può limitarsi a valorizzare allegazioni e produzioni parziali, ma, in presenza di articolata contestazione sulla reale consistenza del patrimonio e delle entrate, è tenuto a disporre adeguata istruttoria, anche mediante CTU contabile, quando necessaria a ricostruire compiutamente la capacità contributiva.

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