Assegno di mantenimento, NASpI e oneri istruttori

La Redazione
19 Gennaio 2026

In materia di mantenimento dei figli, il licenziamento e la NASpI del genitore onerato non bastano a giustificare la riduzione dell’assegno: occorre un accertamento della reale capacità reddituale, anche tramite CTU contabile.

Nel giudizio di separazione, il mero richiamo al licenziamento del genitore obbligato e alla percezione di NASpI non è sufficiente a fondare la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della prole. In presenza di contestazioni sulla reale consistenza reddituale e patrimoniale, il giudice è tenuto a svolgere un’istruttoria effettiva – anche mediante CTU contabile e mirati ordini di esibizione – per ricostruire in modo completo la capacità contributiva, secondo i canoni di effettività propri del processo del lavoro.

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