L’eccezione di prescrizione e la sua specificità

20 Gennaio 2026

Ai fini di una valida formulazione dell'eccezione di prescrizione è sufficiente che la parte eccipiente ne alleghi il fatto costitutivo ovvero l'inerzia del titolare?

Massima

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre in preclusione la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.

Il caso

In un giudizio di risarcimento del danno – inizialmente proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. dinanzi al giudice del lavoro - i congiunti di Tizio, dipendente della Alfa spa rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio durante l'orario di lavoro, che lo portava al decesso, convenivano in giudizio la medesima Alfa spa al fine di sentirla condannare al ristoro del pregiudizio sofferto. Si costituiva la Alfa spa chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Caio e della Beta Srl, rispettivamente addetto e proprietaria della betoniera che cagionava l'infortunio, affinché questi ultimi rispondessero direttamente dei danni lamentati dai ricorrenti e la tenessero indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. Rimesse le parti dinanzi al giudice civile, ritenuto competente alla trattazione, quest'ultimo autorizzava la chiamata in causa dei terzi, i quali si costituivano in giudizio, resistendo alle domande interposte nei loro confronti. Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2840/2021 accoglieva le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava Caio, ritenuto responsabile dell'evento, al risarcimento del danno in favore dei congiunti di Tizio. Venivano, di contro, rigettate le domande nei confronti della Alfa Spa e inammissibili le domande nei confronti della Beta srl, nel frattempo dichiarata fallita. La sentenza era riformata dalla Corte di Appello di Bari solo in punto di quantum dell'ammontare risarcitorio. Proponeva ricorso per Cassazione Caio, articolato in due motivi.

La questione

Il primo motivo, per quanto qui rileva, denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. c.c. per erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenuta non esaminabile in quanto generica. Il ricorrente assumeva, in particolare, che ai fini di una valida formulazione dell'eccezione di prescrizione era sufficiente che la parte eccipiente ne avesse allegato il fatto costitutivo ovvero l'inerzia del titolare, quale allegazione nel caso di specie tempestivamente formulata negli scritti difensivi.

Le soluzioni giuridiche

Il motivo era giudicato fondato dalla Suprema Corte, la quale osservava, ribadendo un orientamento fatto proprio anche dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., sent., 25 luglio 2002, n. 10955), che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. (166 e 167 c.p.c. per il rito ordinario) la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso. Poiché, quindi, nella vicenda di specie la parte, nell'eccepire sin dalla comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, aveva sufficientemente allegato il fatto costitutivo dell'eccezione (vale a dire l'inerzia dei soggetti legittimati al risarcimento, per come ricavabile dall'inciso della comparsa di costituzione secondo cui l'atto introduttivo era stato notificato «dopo 13 anni di silenzio assoluto»), non ricorrevano profili di inammissibilità dell'eccezione per difetto di specificità, essendo quaestio iuris l'identificazione del regime giuridico (in punto di qualificazione e durata) della prescrizione dedotta. La sentenza impugnata era, pertanto, annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari.

Osservazioni

La prescrizione rientra tra le eccezioni (in senso stretto) che la parte convenuta ha l'onere di formulare nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, in quanto fattispecie sottratta al rilievo officioso del giudice. Che grado di specificità deve avere, tuttavia, l'eccezione di prescrizione affinché possa considerarsi validamente formulata? Pacifico può dirsi ormai in seno alla giurisprudenza di legittimità il principio per cui l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea o omessa individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di decorrenza, essendo queste questioni di diritto rimesse alla delibazione del giudice, sul punto non vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 27 ottobre 2021, n. 30303; Cass.7 maggio 2021, n. 12182; Cass. 27 luglio 2016, n. 15631). Anche con riferimento all'ambito specifico del contenzioso bancario le Sezioni Unite hanno chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895). L'eccezione di prescrizione, quindi, è riservata alla parte, ma una volta che essa sia stata ritualmente sollevata, spetta al giudice individuare ex officio il termine applicabile e il momento di decorrenza di esso (Cass., sez. un., 19 novembre 1998, n. 11720), chiaramente sulla base del materiale assertivo e istruttorio ritualmente raccolto e nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti (l'eccezione di prescrizione, infatti, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti dedotti dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, sicché ove il debitore indichi un certo fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, è precluso al giudice accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso: Cass. civ. 16 settembre 2025, n. 25369; Cass. 18 giugno 2018, n. 15991; Cass. 23 maggio 2019, n. 14135). Anche, inoltre, la deduzione con cui la parte nei cui confronti la prescrizione è eccepita invochi l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto, rientra nel novero delle eccezioni in senso lato ed è, dunque, ammissibile anche dopo il maturare delle preclusioni assertive ed anche in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio (Cass. 5 febbraio 2024, n. 3267; Cass. 26 luglio 2021, n. 21404; Cass. 3 novembre 2020, n. 24260). Analogamente, integra eccezione in senso lato l'eccezione di interruzione della prescrizione che, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori e di fatto ritualmente acquisiti agli atti (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 e successive conformi); così come integra eccezione in senso lato la rinuncia alla prescrizione, che può essere rilevata anche d'ufficio purché i fatti su cui essa fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (Cass. 25 novembre 2015, n. 24113).

Riferimenti

Sul livello di specificità dell'eccezione di prescrizione si vedano:

Cass., sez. un., 25 luglio 2002, n. 10955;

Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.