Class action: il Tribunale di Milano sul requisito dell’omogeneità dei diritti azionati

La Redazione
20 Gennaio 2026

Secondo il Tribunale di Milano, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di classe, è necessario che non emerga la prevalenza di elementi eccessivamente personalizzanti e diversificati tra i singoli potenziali aderenti, in presenza dei quali non sarebbe consentito un accertamento giudiziale condotto unitariamente.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile un'azione di classe promossa ex art. 840-bis c.p.c. da un gruppo di soggetti in diverso modo danneggiati da condotte illecite imputate in maniera indifferenziata alle società resistenti, di natura sia omissiva che commissiva, a causa delle quali gli utilizzatori dei dispositivi avrebbero inalato particelle e sostanze chimiche tossiche. Il Tribunale ha rinvenuto, in particolare, l'assenza di omogeneità dei diritti individuali azionati dai ricorrenti.

La questione, trattata al Par. 11 della pronuncia, viene inquadrata prendendo le mosse dalla norma ex art. 840-ter c.p.c., ove è stabilito che la domanda per l'azione di classe è dichiarata inammissibile, tra l'altro, quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis c.p.c.

Il Tribunale di Milano dichiara di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del requisito della omogeneità richiesto dalla norma, è necessario che: a) le posizioni soggettive individuali azionate in giudizio traggano origine da titoli o situazioni sovrapponibili ed esprimano questioni comuni prevalenti su quelle individuali; b) la fonte del danno sia comune per tutti i proponenti e i potenziali aderenti, dovendo il danno-evento originare in via diretta dalla medesima condotta contestata (unicità del c.d. “danno evento”); c) la quantificazione del risarcimento sia effettuabile in base a criteri uniformi senza necessità di accertamenti istruttori o peritali relativi a specifiche e prevalenti questioni di fatto afferenti ai singoli pretesi danneggiati. Il Tribunale precisa poi che la definizione di diritti omogenei comprende non solo i diritti lesi da un unico fatto, realizzatosi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, generatore di danno nei confronti di una pluralità di soggetti, ma contempla anche i diritti lesi da condotte illecite reiterate nel tempo con analoghe conseguenze dannose.

Sempre la giurisprudenza, cui il Tribunale dichiara di aderire, ritiene che – ai fini dell'ammissibilità dell'azione di classe – l'omogeneità dei diritti soggettivi azionati vada valutata in base al danno inteso nella sua accezione di danno evento, senza che le specifiche questioni relative all'ammontare del rimborso o del risarcimento richiesto possano precludere l'instaurazione dell'azione di classe.

Dato scriminante ai fini della applicabilità del rimedio è il fatto che non emerga «la prevalenza di elementi eccessivamente personalizzanti e diversificati tra i singoli potenziali aderenti, in presenza dei quali non sarebbe consentito un accertamento giudiziale condotto unitariamente».

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale conclude per l'inammissibilità dell'azione di classe, proprio a causa della «mancanza di omogeneità dei diritti individuali azionati dai Ricorrenti, dal momento che “la classe” non risulta definita in modo sufficientemente determinato e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni giuridiche di ciascun soggetto coinvolto, avendo i proponenti dedotto delle pretese che, per la loro elevata specificità, risultano inidonee a polarizzare intorno a sé doglianze affini». Gli elementi valorizzati dal Tribunale sono le diverse condizioni soggettive dei ricorrenti (per età, stili di vita, condizioni cliniche pregresse), le diverse caratteristiche oggettive e tecniche dei dispositivi utilizzati, le diverse voci di danno non patrimoniale lamentato di cui si è chiesto il risarcimento in maniera differenziata per ciascun ricorrente, la diversa legge applicabile alla posizione di ciascun ricorrente (sette diverse leggi nazionali), con regole diverse in materia di responsabilità civile e diritti successori.

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