Nulla la notifica del ricorso in Cassazione se non inviata alla PEC dell’area organizzativa

La Redazione
21 Gennaio 2026

Nel caso in cui l’INPS stia in giudizio mediante un proprio dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC deve essere effettuata esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’ente al Ministero della giustizia e inseriti nella speciale sezione del relativo elenco, riferita alle specifiche aree organizzative omogenee; in difetto, la notificazione è nulla e va rinnovata.

La Corte, prima di esaminare il motivo, ha verificato d’ufficio la regolarità della notificazione del ricorso all’INPS, effettuata via PEC all’indirizzo dichiarato dal difensore al momento della costituzione e tratto da un elenco PEC diverso dalla sezione speciale del registro ministeriale dedicata alle aree organizzative omogenee dell’Istituto.

La Corte ha affermato che, quando l’INPS sta in giudizio per mezzo di un proprio dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione via PEC deve essere eseguita esclusivamente agli indirizzi comunicati dall’ente al Ministero della giustizia e inseriti nella speciale sezione dell’elenco, corrispondenti alle specifiche aree organizzative omogenee presso cui è eletto il domicilio processuale.

Accertata l’assenza di prova che l’indirizzo utilizzato fosse tratto da detta sezione speciale, la Corte ha rilevato d’ufficio, la nullità della notificazione del ricorso e ha ordinato la rinnovazione della stessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

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