Ammissibile il deposito non telematico delle videoregistrazioni delle audizioni dei minori in presenza di limiti tecnici del sistema

21 Gennaio 2026

L’ordinanza in commento ha chiarito che i limiti tecnici del Processo Civile Telematico, che fino a settembre 2024 impedivano il deposito telematico dei files video, non possono risolversi in una limitazione del diritto alla prova spettando al Giudice l’adozione di misure per consentire il deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito in cancelleria.

La S.C. ha, inoltre, ribadito che il Giudice non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento al fine di accertare l’idoneità dei genitori ed evitare possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Massima

In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'art. 175 c.p.c.

Il caso

Su ricorso del P.M. veniva aperto dinanzi al Tribunale per i minorenni un procedimento ex artt. 333 e 336 c.c. a carico dei genitori Tizio e Caia, i cui due figli minori erano già stati affidati all’Ente territoriale - limitando la responsabilità di entrambi i genitori in relazione alle scelte di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute e residenza - all’esito del procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale svoltosi dinanzi al T.O.

Il Tribunale per i minorenni confermava l’affido dei due minori all’Ente territoriale e la limitazione della responsabilità genitoriale, nonchè tutti gli incarichi già conferiti all'Ente.

Avverso detto decreto proponevano reclamo i nonni materni dei minori unitamente alla zia materna dei minori. Anche la madre Caia presentava un separato reclamo. Tizio, padre dei minori, e il loro curatore speciale si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste avversarie.

La Corte di Appello, dopo aver operato una disamina delle risultanze istruttorie, riteneva di dover confermare l'affido dei minori all'Ente con le disposte limitazioni della responsabilità genitoriale e le ulteriori prescrizioni disposte dal TM.

Avverso tale decisione Caia proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce all’ammissibilità della richiesta di autorizzazione al deposito di file video in presenza di limiti tecnici del sistema che non ne consentono il deposito telematico.

Le soluzioni giuridiche

La registrazione audiovisiva (o sonora) di un accadimento o di una conversazione, di una situazione o di una cosa, costituisce una riproduzione meccanica e ai sensi dell'art. 2712 c.c. e forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Le riproduzioni meccaniche rientrano nella nozione di documento in quanto prove precostituite che contengono la rappresentazione di fatti del passato.

Com'è noto, le prove documentali che si formano al di fuori del processo per essere utilizzate ai fini della decisione, devono essere depositate, mediante la produzione spontanea ad opera della parte interessata ovvero l'esibizione a seguito di ordine impartito dal giudice all'altra parte o a terzi.

Per quanto riguarda il deposito dei documenti, il disposto dell'art. 196 quater, disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente, prevede che: «Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.»

Tuttavia, la produzione per via telematica di files video non era possibile sino al settembre 2024, quando sono divenute operative le nuove specifiche tecniche di cui al provvedimento DGSIA del 02/08/2024 emesso ai sensi dell'art. 34 d.m. n. 44 del 2011.

La S.C. nella pronuncia in commento ha chiarito che l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma semplicemente disciplina le modalità di produzione di atti e documenti nel processo civile.

Pertanto, la richiesta di autorizzazione al deposito di files video operata dalla parte prima del settembre 2024 non costituiva una richiesta inammissibile, poiché la produzione dei file video non era vietata, ma solo di fatto impossibile, a causa di limiti tecnici del sistema. Limiti che non potevano determinare una limitazione del diritto alla prova, sicché, l'impossibilità materiale di effettuare la produzione di files video mediante deposito telematico, avrebbe dovuto determinare da parte del Giudice l'adozione di misure per consentire il deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito in cancelleria.

Per tale ragione la S.C. ha considerato errata la decisione della Corte di Appello di ritenere inammissibile la richiesta formulata dalla madre di essere autorizzata a depositare in giudizio le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corso del procedimento penale, costituenti documenti informatici che per le loro intrinseche caratteristiche non potevano essere depositati per via telematica, a causa di limiti tecnici che in quel momento aveva il sistema, pur essendo la loro produzione consentita dal codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti, dall'art. 2712 c.c.

Osservazioni

L'ordinanza in commento è, inoltre, ritornata sul tema della violenza domestica ribadendo che il Giudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2025, n. 16084; Cass. civ., sez. I, ord. 21 maggio 2025, n. 4595).

Ciò in quanto, qualora vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica, il Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte in ordine all'affidamento e alle visite dei figli, tenendo conto dell'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass. civ., sez. I, 07 settembre 2025, n. 24725; Cass. civ., sez. 1, ord. 30 aprile 2024, n. 11631).

Lo Stato italiano ha, difatti, sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul in data 11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013.

In particolare occorre richiamare l'art. 3 della Convenzione di Istanbul che definisce la violenza domestica come atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o tra partner; l'art. 18 che obbliga gli Stati ad adottare misure per proteggere le vittime da nuovi atti di violenza; l'art. 31 che, nella determinazione dei diritti di custodia e visita dei figli, richiede di considerare gli episodi di violenza, garantendo che questi ultimi non compromettano la sicurezza della vittima o dei minori; nonché l'art. 51 che impone alle autorità di valutare il rischio di letalità, gravità e reiterazione dei comportamenti violenti.

In presenza di episodi di violenza domestica il giudice svolge, pertanto, un ruolo cruciale nel regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori dovendo egli adottare le misure necessarie ad impedire che le statuizioni relative all'affidamento e al diritto di visita rappresentino occasioni per la violenza di un genitore nei confronti dell'altro o dei minori.

La S.C. ha del resto reiteratamente affermato che trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, quei motivi tali da giustificare, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita (Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2025, n. 9888).

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno appunto ritenuto rilevanti le videoregistrazioni delle audizioni dei minori effettuate nel procedimento penale in quanto le dichiarazioni rese, a prescindere dall'accertamento dei reati ipotizzati, risultavano decisive per una valutazione del rapporto tra i genitori e i figli, necessaria per adottare le statuizioni sulla titolarità e sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Riferimenti

G. Pizzolante, L’interpretazione delle norme interne in senso conforme alla Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 19 novembre 2025;

B. Brunelli, Verso una nuova fase del pct: un commento a prima lettura delle regole tecniche di nuovo conio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., fasc. 2, 1° giugno 2025, pag. 489 ss.;

M. Petronelli, Quale rilevanza va attribuita all’archiviazione in sede penale dei fatti di violenza domestica o di genere addotti in ambito civile?, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 21 febbraio 2025;

P. Prandini, Nuove specifiche tecniche e correttivi “Post Cartabia”: aggiornamenti e adeguamenti in tema di digitalizzazione del processo e di notificazioni telematiche, in Resp. civ. e prev., fasc. 1, 1° gennaio 2025, pag. 328 ss.

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