Regolamento di arbitrato amministrato e proroga del termine per la pronuncia del lodo
22 Gennaio 2026
Massima Nell'arbitrato amministrato, la disciplina delle proroghe del termine per il deposito del lodo prevista dal regolamento dell'istituzione arbitrale non esclude l'applicazione delle ipotesi di proroga automatica di cui all'art. 820, comma 4, c.p.c., salvo che le parti o il regolamento stesso abbiano espressamente disposto diversamente, attesa la natura derogabile della norma codicistica che stabilisce la proroga automatica del termine nei casi ivi contemplati. Il caso Un atto notarile di compravendita di azioni contiene una clausola compromissoria. Effettuata l'operazione societaria, viene avviato un procedimento arbitrale. Il termine originariamente previsto per la pronuncia del lodo è di 180 giorni. Vengono però adottate ben tre proroghe del termine: 1) una prima proroga di 180 giorni viene disposta, dagli arbitri stessi con ordinanza, per la necessità di far svolgere una consulenza tecnica d'ufficio; 2) una seconda proroga di 180 giorni viene disposta, dalla corte arbitrale (e dunque da soggetto diverso dagli arbitri), per la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio; 3) una terza proroga viene disposta, dagli arbitri stessi con ordinanza, a seguito dell'ammissione di un ordine di esibizione rivolto a un soggetto terzo rispetto alla lite. I convenuti contestano già nel corso del procedimento arbitrale la validità delle proroghe e chiedono agli arbitri di dichiarare la loro decadenza. Gli arbitri peraltro rigettano questa istanza e decidono nel merito. Il collegio arbitrale pronuncia il lodo, accogliendo le domande di parte attrice e condannando i convenuti. Il lodo viene tuttavia impugnato davanti alla Corte di appello di Napoli, sulla base della contestazione che gli arbitri avrebbero pronunciato il lodo oltre il termine di 180 giorni e che le proroghe adottate non sarebbero consentite, in quanto il regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra il procedimento deroga all'art. 820, comma 4, c.p.c., escludendo proroghe automatiche La Corte di appello di Napoli rigetta l'impugnazione e conferma la validità del lodo. La questione giunge infine davanti alla Corte di cassazione, la quale peraltro si convince che il termine per il lodo sia stato validamente prorogato e non sussista dunque alcun motivo di nullità del lodo. La questione La questione trattata dalla Corte di cassazione è il rilievo del termine per la pronuncia del lodo, in particolare se e in quali casi il termine per la pronuncia del lodo possa essere prorogato. La peculiarità del caso di specie è che il regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Napoli, richiamato dalla clausola compromissoria, prevede casi di proroga del lodo diversi (e meno ampi) di quelli statuiti dall'art. 820 c.p.c. Le soluzioni giuridiche La soluzione offerta dalla Corte di cassazione è che non può esservi alcuna nullità del lodo arbitrale, nel caso in cui il termine per la pronuncia del lodo sia stato validamente prorogato dalle parti. Vero è che l'art. 820, comma 4, c.p.c. - che prevede ipotesi di automatica proroga del termine del lodo - è una disposizione derogabile. Tuttavia, la circostanza che il regolamento di arbitrato regolamenti diversamente il termine per la pronuncia del lodo non esclude l'applicabilità dei casi di proroga automatica stabiliti dalla legge. Un conto sarebbe se il regolamento vietasse espressamente proroghe automatiche; un altro conto è se il regolamento tace al riguardo. Se il regolamento tace, ben possono le ipotesi di proroga previste dal regolamento concorrere con quelle stabilite dalla legge. In ogni caso, dal momento che le parti hanno chiesto congiuntamente un'attività istruttoria particolarmente articolata e complessa, si deve ritenere che esse abbiano concordato - almeno implicitamente - una proroga del termine per la pronuncia del lodo. Essendo il termine stato prorogato, il lodo è valido e non può esserne pronunciata la nullità. Osservazioni L'art. 820 c.p.c. disciplina il termine per la decisione degli arbitri. Si prevede che « le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo » (comma 1). Come si può notare, la previsione contrattuale di un termine per la pronuncia del lodo non è necessaria. Tuttavia, è abbastanza frequente che la clausola compromissoria preveda un termine entro il quale gli arbitri devono pronunciarsi. L'accordo sul termine per la pronuncia del lodo può essere contenuto anche in un documento diverso dalla clausola compromissoria. L'accordo deve essere però anteriore all'accettazione da parte degli arbitri. Questi difatti devono avere la possibilità di valutare ex ante quanto sia il tempo a loro disposizione per condurre il procedimento arbitrale e giungere al lodo. Nel testo legislativo fa seguito una disposizione che fissa la durata massima del procedimento arbitrale: « se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina » (comma 2 dell'art. 820 c.p.c.). Si usa dire che il procedimento arbitrale è caratterizzato dalla celerità. È proprio questa disposizione a imporre una durata contenuta del procedimento arbitrale. Sennonché ci sono situazioni nelle quali non è proprio possibile giungere a una decisione in tempi brevi (si pensi solo alla differenza tra procedimenti con e procedimenti senza istruttoria), cosicché in qualche modo il termine deve essere prorogato. La legge prevede dunque la possibilità di proroghe del termine per il lodo, mediante due meccanismi, uno che potremmo definire «fisiologico» e un altro che potremmo chiamare «patologico». Il primo meccanismo è basato sul consenso delle parti, il secondo sull'intervento del giudice. Più precisamente, si prevede che «in ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza» (comma 3 dell'art. 820 c.p.c.). Dal principio consensualistico, che sta alla base dell'arbitrato, consegue che - se tutte le parti sono d'accordo - il termine può essere prorogato. Tra l'altro, non emergono dalla disposizione limiti temporali particolari: la proroga potrebbe essere, astrattamente, anche di diversi mesi, se non di anni. Nella prassi viene talvolta usata la seguente tecnica: si fa dichiarare alle parti che il termine per la pronuncia del lodo è prorogato fino a 90 giorni dopo il deposito dell'ultima memoria delle parti. In questo modo non si indica una data di calendario, ma si lascia la data aperta. L'unico requisito per la proroga del termine per il lodo è la forma scritta. Le dichiarazioni delle parti possono essere contenute in un verbale di udienza, firmato dalle parti (o dagli avvocati muniti di procura), oppure in singole comunicazioni delle singole parti rivolte agli arbitri. Nell'arbitrato con due parti, il consenso può essere relativamente facile da raccogliere; più complesso – anche solo per una ragione statistica - diventa negli arbitrati multi-parti. Potrebbe capitare che una parte non sia d'accordo nel prorogare il termine per la pronuncia del lodo. Va detto che, evidentemente, le posizioni e gli interessi di attore e convenuto non sono coincidenti. In genere è l'attore interessato alla pronuncia del lodo, mentre il convenuto potrebbe essere interessato a evitare una decisione degli arbitri. Per superare eventuali rifiuti di una parte, la legge consente all'altra parte di rivolgersi al giudice per ottenere una proroga del lodo. Analogo potere è riconosciuto agli arbitri. Il set normativo è chiuso da una disposizione che proroga automaticamente il termine per il lodo nel caso in cui il procedimento arbitrale sia particolarmente complesso. Si prevede difatti che «se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non di più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale, d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico» (comma 4 dell'art. 820 c.p.c.). Ma cosa succede se viene superato il termine per la pronuncia del lodo? Si verifica una causa di nullità del lodo. Difatti, tra i casi di nullità del lodo, la legge prevede quello in cui «il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'art. 821» (così il n. 7 dell'art. 829 c.p.c.). La nullità non è però un automatismo, in quanto la relativa eccezione deve essere fatta valere dalla parte interessata già durante il procedimento arbitrale. La legge prescrive infatti che « il decorso del termine … non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo … non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza » (comma 1 dell'art. 821 c.p.c.). Così delineato il quadro normativo in tema di termine per la pronuncia del lodo, si può comprendere meglio la decisione assunta dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in commento. Il lodo era stato pronunciato dagli arbitri sulla base della seguente clausola compromissoria: « tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di commercio di Napoli; il collegio arbitrale avrà sede in Napoli e sarà composto da tre arbitri, nominati dalla camera arbitrale della Camera di commercio di Napoli; il collegio arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile » . Si tratta dunque di un arbitrato amministrato. Per effetto dell'espresso richiamo della clausola compromissoria, si applica il regolamento della Camera di commercio. L'art. 37 del regolamento della Camera di commercio di Napoli disciplina il termine per pronunciare il lodo, prevedendo che « 1. Il lodo definitivo deve essere sottoscritto entro 180 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale … 2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dalla corte arbitrale o quando vi sia l'accordo scritto delle parti e nella misura stabilita dalla segreteria. 3. In ogni caso il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato secondo quanto disposto dall'art. 820, comma 3, c.p.c.». Rispetto alla previsione di legge, il termine viene abbreviato da 240 giorni (otto mesi) a 180 giorni (sei mesi). Va detto che questi termini particolarmente brevi sono frequenti nei regolamenti degli enti che amministrano arbitrati. L'abbreviazione serve a sottolineare la particolare efficienza (almeno astratta) di una camera arbitrale, nell'auspicio di poter attrarre più procedimenti arbitrali. Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione, nel corso del procedimento arbitrale si rende necessario prorogare per tre volte il termine. Sennonché, i convenuti comunicano agli arbitri la loro decadenza, in quanto il termine non sarebbe stato prorogato nel rispetto delle disposizioni del regolamento della Camera di commercio di Napoli, norme divergenti da quelle risultanti dal testo della legge. Gli arbitri peraltro rigettano l'eccezione di loro decadenza per decorso del termine e pronunciano il lodo. La Corte di appello di Napoli rigetta l'impugnazione del lodo e ne conferma la validità. La questione principale che viene trattata dalla Corte di cassazione è il rapporto tra la disciplina contenuta nella legge, in tema di proroga del termine per il lodo, e quella contenuta nel regolamento di arbitrato amministrato. Se si confrontano il testo dell'art. 820 c.p.c. e il testo del regolamento della Camera di commercio di Napoli, si notano delle differenze. Il regolamento difatti menziona il comma 3 dell'art. 820 c.p.c., mentre non menziona il comma 4, ossia quello relativo alle proroghe « automatiche » del termine. Secondo la Corte di cassazione, il mancato richiamo del comma 4 dell'art. 820 c.p.c. non significa che quel comma non sia applicabile. Il regolamento della Camera di commercio di Napoli non vieta espressamente le proroghe automatiche del termine. Il comma 4 prevede casi automatici di proroga del termine, testualmente, « se le parti non hanno disposto diversamente». La tesi dei convenuti è che il richiamo nella clausola compromissoria al regolamento della Camera di commercio di Napoli valga come deroga/limitazione ai casi in cui si può prorogare il termine. La Suprema Corte non condivide però questa tesi, anche perché ambedue le parti avevano chiesto una rilevante istruttoria. Questa istanza è incompatibile con una volontà in senso contrario a una proroga del termine per il lodo. Il silenzio del regolamento di arbitrato amministrato circa l'applicabilità delle proroghe automatiche di cui all'art. 820, comma 4, c.p.c. non equivale a volontà contraria delle parti rispetto alla loro operatività, richiedendo la deroga a tale disciplina una manifestazione espressa di volontà. |